Il governo rumeno ha adottato, attraverso l’ordinanza di emergenza, una serie di misure nel settore della protezione sociale nel contesto della situazione epidemiologica causata dalla diffusione del coronavirus SAR-CoV-2.
Pertanto, sono state apportate modifiche e aggiunte alla legge 19/2020 sulla concessione di un congedo ai genitori per la supervisione dei figli in caso di chiusura temporanea degli istituti scolastici, nel senso che:
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la nozione di “genitore” ai fini della legge è stata chiarita;
Il governo rumeno ha adottato, attraverso l’ordinanza di emergenza, una serie di misure nel settore della protezione sociale nel contesto della situazione epidemiologica causata dalla diffusione del coronavirus SAR-CoV-2.
Pertanto, sono state apportate modifiche e aggiunte alla legge 19/2020 sulla concessione di un congedo ai genitori per la supervisione dei figli in caso di chiusura temporanea degli istituti scolastici, nel senso che:
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la nozione di “genitore” ai fini della legge è stata chiarita;
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Sono stati aggiunti altri beneficiari, quali i genitori e i rappresentanti legali del minore disabile gravemente disabile, persone adulte con gravi disabilità nella supervisione e manutenzione;
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sono state altresì accertate le situazioni in cui le disposizioni della presente legge non sono applicabili;
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è stato istituito il meccanismo mediante il quale i datori di lavoro presentano documenti giustificativi relativi a tali situazioni e ottengono una copertura finanziaria;
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Informazioni dettagliate sulle disposizioni di legge e sulle categorie di genitori che possono beneficiare di questa agevolazione si trovano qui.
Una delle disposizioni essenziali dell’ordinanza è quella secondo cui, durante lo stato di emergenza imposto dal decreto del Presidente della Romania n. 2020 per il periodo di sospensione temporanea del contratto di lavoro individuale su iniziativa del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 52 (1) (c) della legge 53/2003 – Codice del lavoro, con successive modifiche e aggiunte, a seguito degli effetti della SAR-CoV-2 coronavirus, le prestazioni ai dipendenti, di almeno il 75 % dello stipendio di base corrispondente al lavoro dipendente retribuito dal fondo salariale, è a carico del bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione, ma non più del 75% del guadagno salariale lordo medio previsto dalla legge n. 6/2020 sul bilancio statale delle assicurazioni sociali per il 2020 (che vale lei 5.429).
In questo caso, i datori di lavoro che beneficiano di tali diritti devono mantenere il rapporto di lavoro delle persone interessate per un periodo di almeno sei mesi a decorrere dalla data in cui riprendono a lavorare dopo la sospensione del rapporto di lavoro.
Per beneficiare di queste disposizioni:
I datori di lavoro devono presentare, per posta elettronica, una domanda corredata di:
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Certificato di situazione di emergenza rilasciato dal Ministero dell’economia, dell’energia e dell’ambiente aziendale;
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un elenco delle persone aventi diritto all’indennità, preso dal rappresentante legale del datore di lavoro, redatto secondo il modello previsto;
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i documenti sono depositati nel corso del mese in corso ai fini del pagamento dell’indennità del mese precedente e le somme versate a titolo di indennizzo a titolo del bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione sono versate entro trenta giorni al massimo.