Lunedì sera, dopo lunghe attese, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’ordinanza di emergenza sulla modifica ed il completamento dell’OUG n. 30/2020, che fa riferimento alla protezione che lo Stato garantirà ai dipendenti durante lo stato di emergenza, in caso di sospensione dei contratti di lavoro individuali, su iniziativa del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 52 (1) (c) della legge 53/2003 – Codice del lavoro. In breve, stiamo parlando del regolamento ordinato che regola la Cassa Integrazione (chiamata in Romania “Disoccupazione tecnica”) durante la crisi della SAR-cov-2.
Lunedì sera, dopo lunghe attese, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’ordinanza di emergenza sulla modifica ed il completamento dell’OUG n. 30/2020, che fa riferimento alla protezione che lo Stato garantirà ai dipendenti durante lo stato di emergenza, in caso di sospensione dei contratti di lavoro individuali, su iniziativa del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 52 (1) (c) della legge 53/2003 – Codice del lavoro. In breve, stiamo parlando del regolamento ordinato che regola la Cassa Integrazione (chiamata in Romania “Disoccupazione tecnica”) durante la crisi della SAR-cov-2.
Come volevamo, ma non speravamo, l’ordinanza e a sostegno di tutti i dipendenti affettati dalla diffusione della SAR-virus cov-2, eliminando la differenziazione tra i lavoratori dipendenti i cui datori di lavoro sono stati obbligati a chiudere totalmente o parzialmente la loro attività sulla base delle decisioni adottate dalle autorità pubbliche e coloro che sono stati indirettamente interessati dalle misure adottate.
Una disposizione importante del decreto è il fatto che è stata rimossa la condizione che datori di lavoro devono avere una riduzione delle entrate con 25% rispetto alla media del gennaio – febbraio 2020 e sono nell’incapacità finanziaria di pagare tutti i dipendenti.
Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni:
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Beneficiano della disoccupazione tecnica tutti i dipendenti dei datori di lavoro che temporaneamente riducono o interrompono il lavoro totalmente o parzialmente a causa degli effetti della malattia coronavirus SAR-cov-2 durante il decretato stato di emergenza, sulla base di una autodichiarazione da parte del datore di lavoro.
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l’importo delle prestazioni che i lavoratori riceveranno per il periodo durante il quale saranno tecnicamente disoccupati è rimasto invariato ed è fissato al 75 % dello stipendio base corrispondente all’occupazione, ma non più del 75% del guadagno salariale lordo medio previsto dalla legge statale sulla previdenza sociale 2020.
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Il decreto introduce un nuovo punto in base al quale il datore di lavoro può supplimentare i redditi dei lavoratori, se il bilancio per la parte del personale lo consente, con una differenza di almeno il 75% dello stipendio base corrispondente al lavoro occupato. L’articolo può essere applicato ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione è superiore alla retribuzione lorda media stabilita dalla legge 6/2020 sulla sicurezza sociale dello Stato stabilita per il 2020.
Ciò che è incoraggiante per i datori di lavoro è che lo Stato gli pagherà il compenso per tutti i dipendenti in caso di disoccupazione tecnica e non solo per il 75% dei dipendenti, come stabilito nel precedente regolamento.
Il decreto viene fornito con una serie di aggiunte per quanto riguarda la situazione di coloro che hanno diversi contratti di lavoro individuali. A tale riguardo, va osservato che:
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le persone che hanno almeno un contratto attivo a tempo pieno durante il periodo di emergenza non potranno beneficiare dell’indennità tecnica di disoccupazione.
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se un dipendente ha diversi contratti di lavoro individuali e tutti sono sospesi a causa dello stato di emergenza, ha diritto all’indennità prevista per la disoccupazione tecnica connessa al contratto di lavoro con i diritti salariali più vantaggiosi.
In base a questo decreto, i datori di lavoro verseranno ai lavoratori l’indennità corrispondente al periodo della disoccupazione tecnica dagli importi che riceveranno da AJOFM.
Per la concessione degli importi necessari per il pagamento delle prestazioni, il paragrafo 1 prevede che il datore di lavoro deve presentare per posta elettronica, ad AJOFM:
Come si svolgerà la procedura?
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I datori di lavoro presenteranno i suddetti documenti per posta elettronica all’AJOFM;
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i datori di lavoro riceveranno il pagamento delle prestazioni nei loro conti bancari aperti presso le banche commerciali, entro 15 giorni dalla data di presentazione dei documenti;
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i datori di lavoro hanno un massimo di tre giorni lavorativi per effettuare il pagamento ai dipendenti.
La disposizione è destinata ad aiutare i datori di lavoro che non hanno più la liquidità, perché non devono più effettuare i pagamenti delle indennità ai dipendenti dalle proprie risorse e quindi ricevere le somme dal bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Ma cosa accadrà in pratica?
Le cose non sono sempre così semplici nella pratica come negli atti normativi. Così ora sappiamo già che, la maggior parte delle aziende pagavano gli stipendi dei dipendenti nel 10 del mese. Tuttavia, l’applicazione della nuova disposizione può comportare un ritardo nei pagamenti degli stipendi ai dipendenti.
Pertanto, nella situazione improbabile che il datore di lavoro può finalizzare il calcolo degli stipendi il primo giorno del mese e riesce a presentare i documenti alla AJOFM, riceverà I soldi sul conto il 16 del mese e sarà in grado di pagare il risarcimento ai dipendenti entro il 19 del mese. Ciò comporterà un ritardo nel pagamento degli stipendi di minimo 10 giorni (in realtà la durata sarà molto probabile più lunga).
Per quanto riguarda il pagamento delle imposte e dei contributi connessi alle prestazioni tecniche di disoccupazione, la situazione rimane invariata.
Il calcolo, il mantenimento e il pagamento dell’imposta sul reddito, dei contributi sociali statali e dei contributi previdenziali sanitari sono effettuati dal datore di lavoro sulle prestazioni riscosse dal bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Per tale indennità non è versato alcun contributo per lavoro.