La decisione 24 del 14.05.2020 emessa dal Comitato nazionale per le situazioni di emergenza, pubblicata nel M.O. n. 395/15.05.2020, ha approvato l’istituzione dello stato di allerta a livello nazionale per un periodo di 30 giorni, a partire dal 15.05.2020.
Poiché lo stato di allerta ha facilitato alcune delle misure ordinate durante lo stato di emergenza e le aziende possono iniziare a riprendere la loro attività, la decisione si concentra sulla definizione di misure di prevenzione e controllo delle infezioni.
Di seguito è riportata una serie di misure applicabili alle società:
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Organizzazione delle attività commerciali nei confronti dei dipendenti e dei clienti:
La decisione 24 del 14.05.2020 emessa dal Comitato nazionale per le situazioni di emergenza, pubblicata nel M.O. n. 395/15.05.2020, ha approvato l’istituzione dello stato di allerta a livello nazionale per un periodo di 30 giorni, a partire dal 15.05.2020.
Poiché lo stato di allerta ha facilitato alcune delle misure ordinate durante lo stato di emergenza e le aziende possono iniziare a riprendere la loro attività, la decisione si concentra sulla definizione di misure di prevenzione e controllo delle infezioni.
Di seguito è riportata una serie di misure applicabili alle società:
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Organizzazione delle attività commerciali nei confronti dei dipendenti e dei clienti:
- è ulteriormente incoraggiato a lavorare a casa o al telelavoro, in quanto gli operatori economici pubblici e privati sono obbligati a organizzare le loro attività in modo che il lavoro sia svolto a partire dalle case dei lavoratori.
- se i lavori effettuati non lo consentono, le imprese sono tenute ad adottare misure per:
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garantire uno screening epidemiologico consistente nel controllo della temperatura del personale e dei visitatori nei punti di accesso ai controlli;
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disinfezione obbligatoria delle mani prima di entrare nei locali di lavoro;
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il rispetto delle norme relative allo svolgimento delle operazioni negli uffici con spazi comuni (spazi aperti) e delle norme sul funzionamento delle strutture ricettive in modo alberghiero;
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il ritardo, per gli enti con più di 50 dipendenti, in modo che l’inizio e la fine dell’orario di lavoro siano effettuati ad intervalli non inferiori ad un’ora, su un periodo minimo di tre ore, in rate non inferiori al 20 % del personale.
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l’accesso è organizzato in modo da offrire una superficie minima di 4 m2 per cliente/persona e una distanza minima di 2m tra due persone vicine;
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non consentono l’accesso alle persone la cui temperatura corporea, misurata all’ingresso dello stabulario, supera i 37,3 C;
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garantire che le aree esposte siano disinfettate e che le persone non siano affollate, in particolare nelle aree contrassegnate degli alloggi/contatori.
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a decorrere dal 15.05.2020 è obbligatorio l’uso della maschera nei locali commerciali, nei trasporti pubblici, nei luoghi di lavoro e in altre aree chiuse in modo da coprire il naso e la bocca;
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quando si viaggia per scopi professionali al di fuori del luogo di residenza, i dipendenti dovranno portare una auto-dichiarazione firmata da loro, un modello di cui si trova su questo link.
2. Alcune attività restano sospese:
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l’attività di servire e consumare prodotti nelle aree comuni di ristorazione all’interno di ristoranti, alberghi, motel, bar e altri luoghi pubblici, e in terrazze al di fuori di tali luoghi, ad eccezione di drive-in, room-service, consegna al cliente, take-away, ecc.
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attività di vendita al dettaglio di prodotti e servizi in centri commerciali con superficie edificata superiore a 15.000 m2, in cui operano diversi operatori economici, Ad eccezione degli operatori economici nei centri commerciali che hanno accesso da fuori dei locali e la comunicazione con il resto del complesso è interrotta, e degli operatori economici responsabili della vendita di alimenti, veterinari, farmaceutici, prodotti e servizi di ottica medica e servizi di pulizia, vendita di prodotti elettronici e per la casa solo se gli operatori economici provvedono alla consegna a domicilio/nei locali dell’acquirente.
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l’organizzazione di eventi all’aperto, nonché attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, di intrattenimento, gioco d’azzardo, attività di fitness, attività in piscina e attività di trattamento termale in luoghi chiusi sono vietati.
3. Alcune attività economiche sono riprese in regime di prevenzione e di protezione:
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attività di assistenza personale svolte nell’area delle finalità speciali;
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attività culturali svolte rispettivamente nelle aree speciali e a livello di musei, biblioteche e sale espositive;
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il lavoro degli studi dentistici per i casi di non emergenza;
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la prestazione di cure ambulatoriali in situazioni di non emergenza che non possono aggravarsi ulteriormente.
Come potete vedere, queste misure sono di natura generale, per cui stiamo aspettando che emerga una nuova legislazione che specifichi le regole per lo svolgimento delle attività economiche.
I primi atti normativi già pubblicati al riguardo sono i 69/2020, per modificare e integrare il Codice fiscale, insistendo su una serie di nuove misure fiscali e l’OUG 70/2020 che modificano diversi atti legislativi (sanità, istruzione, fiscalità, diritto del lavoro):
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Le modifiche apportate dal OUG 69/2020, relative al rinvio della data di presentazione della Dichiarazione Unica, ai bonus fiscali e all’amnistia fiscale per i debiti fino al 31 marzo, si possono trovare qui;
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Le modifiche apportate dall’OUG 70/2020 relative all’attività del Registro delle Imprese sono disponibili qui;
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Le altre misure introdotte dall’OUG 70/2020 (estensione dell’indennità tecnica di disoccupazione, ecc.) sono qui.