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deFlorina Babau Giugno 19, 2025

L’occupazione dei disabili in Romania

La legge rumena rende più facile l’accesso al lavoro per le persone con disabilità, e le aziende ricevono alcune agevolazioni per assumerli.

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Negli ultimi anni, ci sono stati molti cambiamenti nei diritti delle persone con disabilità sul posto di lavoro. La disabilità non significa il divieto del diritto al lavoro. Inoltre, esiste un’ampia gamma di regolamenti e procedure che, se seguiti, garantiscono il corretto inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità.

Quadro legislativo

I diritti delle persone con disabilità regolati dalla legge 448 del 2006.

Legge n. 448/2006 di cui all’art. 2 Il paragrafo (1) definisce come segue: “le persone con disabilità sono quelle persone il cui ambiente sociale, non adattato alle loro carenze fisiche, sensoriali, mentali, mentali e/o associate, impedisce o limita totalmente il loro accesso alla vita della società con pari opportunità, richiedere misure di protezione a sostegno del l’integrazione e del l’inclusione sociale”.

Art. Il paragrafo 78 (1) della legge n. 448/2006 specifica che “le persone con disabilità possono essere impiegate in base alla loro formazione professionale e capacità lavorativa, attestata dal certificato di qualificazione come handicap”.

Per l’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, i datori di lavoro garantiscono loro l’accesso a posti di lavoro adeguati in funzione delle loro potenzialità funzionali e della loro adattabilità. Alla persona disabile devono essere garantite pari opportunità nel l’esecuzione del lavoro e deve essere garantito che il posto di lavoro sia accessibile e che le mansioni siano adattate in funzione delle sue potenzialità funzionali.

Servizi per i disabili

Art. 80 della legge 448/2006 prevede che i disabili possano essere impiegati con lavoro a domicilio, nel qual caso la persona fisica o giuridica che li impiega è tenuta a provvedere al trasporto da e verso casa delle materie prime e dei materiali utilizzati nella loro attività e dei prodotti finiti da essi prodotti.

Le persone con disabilità, che sono alla ricerca di un lavoro o di un impiego, godono dei seguenti diritti ai sensi dell’art. 83 Paragrafo (1) della legge 448/2006:

a) corsi di formazione professionale;

b) adattamento ragionevole al luogo di lavoro;

c) consulenza nel periodo precedente l’assunzione e durante il periodo di lavoro, nonché durante il periodo di prova, da parte di un consulente specializzato nella mediazione del lavoro;

d) un periodo di prova retribuito di almeno 45 giorni lavorativi – sebbene abbiamo un periodo di prova di massimo 30 giorni di calendario previsto dall’articolo 31, paragrafo 2 del Codice del lavoro, le disposizioni della legge 448/2006 si applicano in via prioritaria al Codice del lavoro;

e) un preavviso pagato, di almeno 30 giorni lavorativi, concesso allo scioglimento del contratto individuale di lavoro su iniziativa del datore di lavoro per motivi non imputabili a lui;

f) la possibilità di lavorare meno di 8 ore al giorno, secondo la legge, se la raccomandazione del comitato di valutazione a tal fine.

Le persone con disabilità occupate beneficiano, ai sensi dell’articolo 147 del Codice del lavoro, di un congedo supplementare di almeno tre giorni lavorativi, in aggiunta ai 20 giorni minimi previsti dal Codice del lavoro.

Secondo l’articolo 60 del codice delle imposte, i disabili, gravi o accentuati, sono esenti dal pagamento dell’imposta sul reddito, per redditi derivati da stipendi e assimilati a stipendi.

Strutture dei datori di lavoro per i disabili

Le persone fisiche o giuridiche che impiegano persone disabili possono istituire unità protette autorizzate dal Segretariato di Stato per i disabili. Le unità protette autorizzate, costituite specificamente per l’impiego di persone con disabilità, beneficiano anch’esse di determinati vantaggi, quali l’esenzione dalle spese di autorizzazione e dall’imposta sulle società (a condizione che almeno il 75% del fondo esentato sia reinvestito) e altri diritti concessi dagli enti locali finanziati con fondi propri.

Art. 84 della legge 448/2006 menziona che i datori di lavoro dei disabili godono dei seguenti diritti:

a) detrazione, ai fini del calcolo dell’utile imponibile, degli importi relativi all’adattamento dei posti di lavoro protetti e all’acquisto da parte della persona disabile dei macchinari e delle attrezzature utilizzati nel processo produttivo;

b) detrazione, ai fini del calcolo dell’utile imponibile, delle spese relative al trasporto di persone disabili dal domicilio al luogo di lavoro, nonché delle spese relative al trasporto di materie prime e prodotti finiti da e verso il domicilio della persona disabile impiegata per lavorare a domicilio;

c) imputare sul bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione le spese specifiche relative alla formazione, all’orientamento professionale e al l’occupazione dei minorati;

d) una sovvenzione da parte dello Stato, alle condizioni previste dalla legge n. 76/2002 sull’assicurazione contro la disoccupazione e l’incentivazione dell’occupazione, con successive modifiche e integrazioni.

Obblighi dei datori di lavoro sul l’occupazione dei disabili

Secondo la legislazione in vigore, le autorità e le istituzioni pubbliche, legali, pubbliche o private, che abbiano almeno 50 dipendenti, sono tenute ad assumere persone disabili in una percentuale di almeno il 4% del numero totale dei dipendenti. Le autorità e gli enti pubblici, le persone giuridiche, pubbliche o private, che non assumono disabili alle condizioni specificate, possono optare per una delle seguenti alternative:

a) versamento mensile, al bilancio dello Stato, di un importo corrispondente allo stipendio base lordo minimo per paese garantito in pagamento moltiplicato per il numero di posti di lavoro in cui non hanno assunto persone con disabilità;

b) il versamento mensile al bilancio dello Stato di un importo equivalente ad almeno il 50% del salario minimo lordo garantito in pagamento moltiplicato per il numero dei posti di lavoro nei quali non hanno assunto persone disabili, e l’importo che rappresenta la differenza fino all’importo previsto alla voce a per acquistare, in regime di partnership, prodotti e/o servizi realizzati dal lavoro proprio dei disabili impiegati negli stabilimenti protetti riconosciuti.

A partire da gennaio 2025, il governo ha imposto nuovi obblighi ai datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Questi obblighi si trovano nell’articolo: https://www.ascentgroup.ro/noi-obligatii-ale-angajatorilor-privind-angajarea-persoanelor-cu-dizabilitati/

La legge prevede vantaggi per le persone in questa difficile situazione, e i datori di lavoro hanno una serie di obblighi e facilitazioni per sostenere l’integrazione di queste categorie nella forza lavoro, garantendo loro pari accesso alle opportunità di lavoro.