Nella Gazzetta Ufficiale n. 720 del 10.08.2020 è stata pubblicata la Legge di Emergenza 132/2020 sulle nuove misure di sostegno a dipendenti e datori di lavoro, che riassumiamo di seguito
Misure per ridurre l’orario di lavoro
- in caso di riduzione temporanea del lavoro dovuta all’introduzione di una condizione di emergenza/allarme/assedio, alle condizioni previste dalla legge, i datori di lavoro possono ridurre l’orario di lavoro al massimo del 50 % della durata prevista dal contratto di lavoro individuale, con la corrispondente ripartizione dell’orario di lavoro e la corrispondente riduzione salariale.
- durante tale periodo, i dipendenti percepiscono un’indennità pari al 75 % della differenza tra lo stipendio base lordo previsto dal CLI e lo stipendio base lordo corrispondente all’orario di lavoro effettivo prestato a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
- questi importi sono pagati dal datore di lavoro e sono poi regolati dal ANOFM dal bilancio di assicurazione per la disoccupazione.
- la riduzione dell’orario di lavoro è fissata per decisione del datore di lavoro per un periodo di almeno cinque giorni lavorativi consecutivi, che determina l’orario di lavoro per l’intero mese.
- la riduzione dell’orario di lavoro può applicarsi anche al lavoro a turni e anche in caso di disparità dell’orario di lavoro.
Misure per i piani di sicurezza dell’impianto portuale
- il decreto prevede misure di sostegno per i lavoratori autonomi che hanno beneficiato dell’indennità tecnica di disoccupazione durante lo stato di emergenza/allarme, sulla base del Legge di emergenza 30/2020.
- nel contesto della riduzione temporanea dell’attività durante lo stato di emergenza/allarme, queste persone saranno in grado di ricevere un’indennità mensile del 41,5% del loro salario lordo medio.
- il pagamento sarà effettuato dal bilancio dello Stato, attraverso l’agenzia nazionale per i pagamenti e l’ispezione sociale sulla base della domanda e la dichiarazione sulla propria responsabilità.
Misure a favore dei lavoratori a giornata e stagionali
a) Lavoratori giornalieri
- per le operazioni quotidiane in una delle zone interessate dall’interruzione o dalla limitazione dell’attività a seguito degli effetti del SAR-Cov-2 virus, un importo pari al 35 % della remunerazione dovuta per il giorno lavorativo per un periodo di tre mesi è versato dal bilancio dello Stato a scelta del beneficiario, ma non oltre il 31 dicembre 2020.
- i beneficiari dei lavori pagheranno il denaro ai lavoratori giornalieri, dal proprio bilancio, nel momento in cui il lavoro quotidiano è pagato, e poi pagheranno gli importi pagati dall’Agenzia Nazionale per i Pagamenti e l’Ispezione Sociale e dalle agenzie per i pagamenti e l’ispezione sociale nella contea.
b) Lavoro stagionale
- concedere ai lavoratori stagionali un’indennità pari al 41,5 % della retribuzione, ma non superiore al 41,5 % del guadagno medio lordo nell’economia, relativo al periodo di lavoro. Tale agevolazione può essere concessa fino al 31 dicembre 2020, per un massimo di tre mesi, a scelta del datore di lavoro, per i dipendenti che concludono contratti di lavoro individuali per un periodo fisso fino a tre mesi.
- il datore di lavoro pagherà l’intero corrispettivo per il lavoro fornito nell’ambito del contratto individuale di lavoro a tempo determinato e quindi pagherà la quota del 41,5% tramite ANOFM.
- la liquidazione dal bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione è effettuata entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Misure per il telelavoro
- concessione di un pagamento di 2.500 lei per i dipendenti che hanno telelavorato durante il periodo di emergenza per almeno 15 giorni, per l’acquisto di pacchetti di beni e servizi tecnologici necessari per il funzionamento del sistema di telelavoro.
- questa misura è destinata ai datori di lavoro che hanno dimostrato l’uso del lavoro a distanza, in via telematica, durante il periodo di Emergenza.
- il denaro è fornito attraverso l’Agenzia nazionale per l’occupazione Lavoro dal bilancio di assicurazione contro la disoccupazione, da sovvenzioni dal bilancio statale, entro il bilancio assegnato, fino al 31 dicembre 2020.
- il metodo di concessione e le categorie di beni che possono essere acquisiti sono determinati per ordine del Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 10 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza di emergenza