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deSorin Herman Agosto 12, 2020

Nuove misure di sostegno ai lavoratori ed ai datori di lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale n. 720 del 10.08.2020 è stata pubblicata la Legge di Emergenza 132/2020 sulle nuove misure di sostegno a dipendenti e datori di lavoro, che riassumiamo di seguito

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 720 del 10.08.2020 è stata pubblicata la Legge di Emergenza 132/2020 sulle nuove misure di sostegno a dipendenti e datori di lavoro, che riassumiamo di seguito

Misure per ridurre l’orario di lavoro

  • in caso di riduzione temporanea del lavoro dovuta all’introduzione di una condizione di emergenza/allarme/assedio, alle condizioni previste dalla legge, i datori di lavoro possono ridurre l’orario di lavoro al massimo del 50 % della durata prevista dal contratto di lavoro individuale, con la corrispondente ripartizione dell’orario di lavoro e la corrispondente riduzione salariale.
  • durante tale periodo, i dipendenti percepiscono un’indennità pari al 75 % della differenza tra lo stipendio base lordo previsto dal CLI e lo stipendio base lordo corrispondente all’orario di lavoro effettivo prestato a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
  • questi importi sono pagati dal datore di lavoro e sono poi regolati dal ANOFM dal bilancio di assicurazione per la disoccupazione.
  • la riduzione dell’orario di lavoro è fissata per decisione del datore di lavoro per un periodo di almeno cinque giorni lavorativi consecutivi, che determina l’orario di lavoro per l’intero mese.
  • la riduzione dell’orario di lavoro può applicarsi anche al lavoro a turni e anche in caso di disparità dell’orario di lavoro.

Misure per i piani di sicurezza dell’impianto portuale

  • il decreto prevede misure di sostegno per i lavoratori autonomi che hanno beneficiato dell’indennità tecnica di disoccupazione durante lo stato di emergenza/allarme, sulla base del Legge di emergenza 30/2020.
  • nel contesto della riduzione temporanea dell’attività durante lo stato di emergenza/allarme, queste persone saranno in grado di ricevere un’indennità mensile del 41,5% del loro salario lordo medio.
  • il pagamento sarà effettuato dal bilancio dello Stato, attraverso l’agenzia nazionale per i pagamenti e l’ispezione sociale sulla base della domanda e la dichiarazione sulla propria responsabilità.

Misure a favore dei lavoratori a giornata e stagionali

a) Lavoratori giornalieri


  • per le operazioni quotidiane in una delle zone interessate dall’interruzione o dalla limitazione dell’attività a seguito degli effetti del SAR-Cov-2 virus, un importo pari al 35 % della remunerazione dovuta per il giorno lavorativo per un periodo di tre mesi è versato dal bilancio dello Stato a scelta del beneficiario, ma non oltre il 31 dicembre 2020.
  • i beneficiari dei lavori pagheranno il denaro ai lavoratori giornalieri, dal proprio bilancio, nel momento in cui il lavoro quotidiano è pagato, e poi pagheranno gli importi pagati dall’Agenzia Nazionale per i Pagamenti e l’Ispezione Sociale e dalle agenzie per i pagamenti e l’ispezione sociale nella contea.

b) Lavoro stagionale

  • concedere ai lavoratori stagionali un’indennità pari al 41,5 % della retribuzione, ma non superiore al 41,5 % del guadagno medio lordo nell’economia, relativo al periodo di lavoro. Tale agevolazione può essere concessa fino al 31 dicembre 2020, per un massimo di tre mesi, a scelta del datore di lavoro, per i dipendenti che concludono contratti di lavoro individuali per un periodo fisso fino a tre mesi.
  • il datore di lavoro pagherà l’intero corrispettivo per il lavoro fornito nell’ambito del contratto individuale di lavoro a tempo determinato e quindi pagherà la quota del 41,5% tramite ANOFM.
  • la liquidazione dal bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione è effettuata entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Misure per il telelavoro

  • concessione di un pagamento di 2.500 lei per i dipendenti che hanno telelavorato durante il periodo di emergenza per almeno 15 giorni, per l’acquisto di pacchetti di beni e servizi tecnologici necessari per il funzionamento del sistema di telelavoro.
  • questa misura è destinata ai datori di lavoro che hanno dimostrato l’uso del lavoro a distanza, in via telematica, durante il periodo di Emergenza.
  • il denaro è fornito attraverso l’Agenzia nazionale per l’occupazione Lavoro dal bilancio di assicurazione contro la disoccupazione, da sovvenzioni dal bilancio statale, entro il bilancio assegnato, fino al 31 dicembre 2020.
  • il metodo di concessione e le categorie di beni che possono essere acquisiti sono determinati per ordine del Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 10 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza di emergenza