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Proroga della scadenza della dichiarazione unica, dei bonus, dell’amnistia fiscale e di altre agevolazioni attraverso l’OUG 69/2

Nella Gazzetta Ufficiale n. 393 del 14 maggio è stata pubblicata l’OUG n. 69/2020, che contiene diverse disposizioni molto attese dai contribuenti.

Queste sono le principali modifiche:

Dichiarazione unica

Il periodo del 25 maggio 2020 di cui all’articolo V dell’OUG 6/2020 per la presentazione della dichiarazione unica è stato prorogato fino al 30 giugno 2020. Il trasferimento doveva essere annunciato qualche giorno fa dalle autorità fiscali.

Maggiorazioni dell’imposta sul reddito, CAS e CASS

Le disposizioni del codice fiscale relative alla concessione di bonus in relazione a CAS, CASS e imposte sono modificate come segue:

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 393 del 14 maggio è stata pubblicata l’OUG n. 69/2020, che contiene diverse disposizioni molto attese dai contribuenti.

Queste sono le principali modifiche:

Dichiarazione unica

Il periodo del 25 maggio 2020 di cui all’articolo V dell’OUG 6/2020 per la presentazione della dichiarazione unica è stato prorogato fino al 30 giugno 2020. Il trasferimento doveva essere annunciato qualche giorno fa dalle autorità fiscali.

Maggiorazioni dell’imposta sul reddito, CAS e CASS

Le disposizioni del codice fiscale relative alla concessione di bonus in relazione a CAS, CASS e imposte sono modificate come segue:

Nella Gazzetta Ufficiale n. 393 del 14 maggio è stata pubblicata l’OUG n. 69/2020, che contiene diverse disposizioni molto attese dai contribuenti.

Queste sono le principali modifiche:

Dichiarazione unica

Il periodo del 25 maggio 2020 di cui all’articolo V dell’OUG 6/2020 per la presentazione della dichiarazione unica è stato prorogato fino al 30 giugno 2020. Il trasferimento doveva essere annunciato qualche giorno fa dalle autorità fiscali.

Maggiorazioni dell’imposta sul reddito, CAS e CASS

Le disposizioni del codice fiscale relative alla concessione di bonus in relazione a CAS, CASS e imposte sono modificate come segue:

  • a partire dal 2021 possono essere concessi bonus fino al 10% dell’imposta annuale sul reddito. Il livello del bonus, i termini di pagamento e le condizioni per la sua concessione sono stabiliti dalla legge annuale del bilancio dello stato. Le modalità di applicazione sono stabilite con ordinanza del ministro delle finanze pubbliche;

  • a partire dal 2021 può essere concessa una maggiorazione fino al 10% del contributo di sicurezza sociale. Il livello del bonus, i termini di pagamento e le condizioni per la sua concessione sono stabiliti dalla legge annuale del bilancio dello stato;

  • a partire dal 2021 possono essere concessi bonus fino al 10% del contributo di sicurezza sociale sanitaria. Il livello del bonus, i termini di pagamento e le condizioni per la sua concessione sono stabiliti dalla legge annuale del bilancio dello stato.

Bonus per le dichiarazioni per l’anno 2019 con scadenza di presentazione nel 2020:

Se la dichiarazione unica è presentata entro il 2020 compreso il 30 giugno, sono concessi i seguenti BONUS:

  1. per il pagamento dell’imposta sul reddito, CAS e CASS, che rappresentano l’imposta annuale dovuta per il 2019, è concesso un bonus del 5% se tutto tale debito fiscale è estinto mediante pagamento o compensazione, integralmente entro il 30 giugno 2020;

  2. una maggiorazione del 5% di tutte e tre le tariffe è concessa per la presentazione della dichiarazione unica mediante trasmissione elettronica a distanza.

Il bonus di cui al punto (b) è concesso solo se sono soddisfatte le condizioni per la concessione del bonus di cui al punto (a), nel qual caso si applicano entrambi i bonus.

Il bonus è determinato dal contribuente ed è chiaramente indicato nella dichiarazione unica soggetta a verifica a posteriori. L’imposta dovuta per il pagamento è determinata riducendo l’imposta dovuta per l’importo del bonus.

Importante: i bonus sono concessi solo se il debito fiscale annuo, che rappresenta l’imposta sul reddito, i contributi previdenziali e i contributi previdenziali sanitari, è completamente estinto mediante pagamento o compensazione, fino al 30 giugno 2020 incluso.

IVA

Dopo la registrazione dell’IVA le società saranno soggette ad un’analisi dei rischi effettuata dall’ente fiscale centrale in conformità delle disposizioni del paragrafo 11 (h) e dell’articolo 7 del codice di procedura fiscale.

In precedenza, l’analisi dei rischi è effettuata prima della concessione del codice IVA, l’organo fiscale può decidere di non concedere il codice alle persone ad alto rischio fiscale.

Le domande di registrazione dell’IVA presentate e non ancora risolte entro la data di entrata in vigore del presente ordine di emergenza (14.05.2020) sono liquidate senza ulteriore considerazione dei criteri per la valutazione del rischio fiscale.

Esenzione CAS, CASS e CAM per premi/incentivi nel contesto di COVID

L’importo degli incentivi/bonus concessi dal datore di lavoro al fondo salariale, per il periodo di emergenza stabilito in conformità della legge per prevenire la diffusione dell’epidemia di COVID-19, alle persone fisiche che percepiscono redditi salariali in base al contratto di lavoro individuale. A seguito di attività che comportano un contatto diretto con i cittadini e sono a rischio di infezione da SARSCOV-2, esse non sono incluse nella base di calcolo mensile dei contributi previdenziali, dei contributi previdenziali sanitari o dei contributi previdenziali al lavoro.

Documento giustificativo: la decisione del datore di lavoro di determinare le persone fisiche che beneficiano delle somme e delle attività da essi svolte che comportano un contatto diretto con i cittadini.

Le disposizioni si applicano alle somme erogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza, durante lo stato di emergenza decretato ai sensi di legge, versate fino al 30 giugno 2020 compreso.

Concessione di agevolazioni per il pagamento dell’imposta annuale sugli immobili o dell’imposta mensile sugli immobili

Per tutta la durata della situazione di emergenza decretata nel 2020, i consigli locali, rispettivamente il Consiglio Generale di Bucarest, possono adottare decisioni fino al 14 agosto 2020 su sgravi fiscali quali:

  • riduzione dell’imposta annuale sui fabbricati fino al 50% per gli edifici non residenziali di proprietà di persone fisiche o giuridiche, utilizzati per la propria attività economica o utilizzati da un contratto di locazione, la convenienza o altro contratto per l’esercizio di attività economiche ad altre persone fisiche o giuridiche, a seconda dei casi, se, durante il periodo per il quale è stata accertata l’emergenza, i proprietari/utenti degli edifici sono stati obbligati, a norma di legge, di cessare qualsiasi attività economica o di essere in possesso del certificato per situazioni di emergenza che attestino la cessazione parziale dell’attività economica;

  • esenzione dal canone mensile per l’edilizia a carico dei concessionari, degli inquilini, dei titolari del diritto di amministrare o utilizzare un edificio, di proprietà pubblica o privata dello stato se, nell’emergenza, gli utenti degli edifici fossero legalmente obbligati, di interrompere del tutto la loro attività economica.

L’ordinanza stabilisce diverse altre misure concrete che dettaglieremo separatamente.

Concessione di agevolazioni fiscali e di locazione per l’occupazione di pubblico dominio – cartelloni pubblicitari

La Commissione è responsabile dell’esecuzione del presente ordine di emergenza Fino al 31 agosto 2020, il calcolo o il pagamento della tassa e del canone di locazione dovuti per l’occupazione di pubblico dominio con cartelloni pubblicitari in caso di concessione esistente, i contratti di affitto o di joint-venture sono stipulati solo per cartelloni pubblicitari decorati con pubblicità commerciale, in proporzione al periodo durante il quale tali cartelloni sono stati effettivamente decorati.

Cancellazione di obblighi accessori

Il presente capo si applica a tutte le categorie di debitori, quali le persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla loro proprietà, le associazioni e le altre entità senza personalità giuridica, le persone fisiche che esercitano attività economiche in modo indipendente o nel libero scambio, Unità amministrative territoriali o suddivisioni amministrativo-territoriali del comune di Bucarest o delle istituzioni pubbliche.

Gli interessi, le penali e tutti i relativi accessori per le principali obbligazioni di bilancio in essere a partire dal 31 marzo 2020 sono annullati se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • tutti i principali obblighi di bilancio in essere al 31 marzo 2020 inclusi, amministrati dall’organismo fiscale centrale, si estinguono in qualsiasi modo previsto dall’articolo 22 della legge 207/2015 (pagamento, compensazione, prelievo, esenzione, cancellazione, prescrizione, pagamento e altri mezzi espressamente previsti dalla legge);

  • sono estinti in qualsiasi modo prescritto dall’articolo 22 della legge 207/2015, come successivamente modificata e completata, fino alla data di domanda di cancellazione degli accessori inclusi, tutti gli obblighi di bilancio principali e accessori amministrati dall’organismo fiscale centrale con termini di pagamento compresi tra il 1 aprile 2020 e la data di presentazione della domanda di cancellazione degli accessori;

  • il debitore ha presentato tutte le dichiarazioni fiscali secondo il vettore fiscale, la commissione deve, entro il 1o gennaio di ogni anno, presentare alla commissione europea, entro il 1 gennaio dell’anno. Questa condizione si considera soddisfatta anche se, per i periodi in cui non sono state presentate dichiarazioni dei redditi, gli obblighi fiscali sono stati stabiliti mediante decisione dell’organo fiscale centrale;

  • il debitore presenta una domanda di annullamento degli accessori dopo che le condizioni di cui sopra sono state soddisfatte correttamente, ma non oltre il 15 dicembre 2020 incluso, sotto la sanzione del decadimento.