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deAlina Isac Marzo 27, 2008

Semplificazione della tassazione inversa

Iniziando con il 2008, e secondo l’articolo 160, 2, del Codice Fiscale, con le successive modifiche e aggiunte, i prodotti e servizi per la consegna dei quali si applica la semplificazione delle procedure in materia di tassazione inversa, includono:

  1. Le frattaglie e la materia prima secondaria, è il risultato della loro capitalizzazione, quali sono definite dalla Disposizione del Governo 16/2001 per quanto riguarda la gestione del riciclaggio industriale, ripubblicata, con le ulteriori modifiche.
  2. I beni e / o servizi delle società per le quali è stata avviata la procedura di insolvenza, salvo le merci fornite entro il commercio al dettaglio;
  3. Il legno e materie di legno, in accordo alle disposizioni della norma.

In conformità con il punto 82 delle Disposizioni metodologiche:

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Iniziando con il 2008, e secondo l’articolo 160, 2, del Codice Fiscale, con le successive modifiche e aggiunte, i prodotti e servizi per la consegna dei quali si applica la semplificazione delle procedure in materia di tassazione inversa, includono:

  1. Le frattaglie e la materia prima secondaria, è il risultato della loro capitalizzazione, quali sono definite dalla Disposizione del Governo 16/2001 per quanto riguarda la gestione del riciclaggio industriale, ripubblicata, con le ulteriori modifiche.
  2. I beni e / o servizi delle società per le quali è stata avviata la procedura di insolvenza, salvo le merci fornite entro il commercio al dettaglio;
  3. Il legno e materie di legno, in accordo alle disposizioni della norma.

In conformità con il punto 82 delle Disposizioni metodologiche:

Iniziando con il 2008, e secondo l’articolo 160, 2, del Codice Fiscale, con le successive modifiche e aggiunte, i prodotti e servizi per la consegna dei quali si applica la semplificazione delle procedure in materia di tassazione inversa, includono:

  1. Le frattaglie e la materia prima secondaria, è il risultato della loro capitalizzazione, quali sono definite dalla Disposizione del Governo 16/2001 per quanto riguarda la gestione del riciclaggio industriale, ripubblicata, con le ulteriori modifiche.
  2. I beni e / o servizi delle società per le quali è stata avviata la procedura di insolvenza, salvo le merci fornite entro il commercio al dettaglio;
  3. Il legno e materie di legno, in accordo alle disposizioni della norma.

In conformità con il punto 82 delle Disposizioni metodologiche:

La condizione essenziale, prevista nell’articolo 160, alin. 1 del Codice Fiscale, per l’applicazione delle misure di semplificazione, rispettivamente della tassazione inversa è che il fornitore/esecutore, nonché il beneficiario devono essere registrati ai fini d’IVA in base all’articolo 153 del Codice Fiscale, ed l’operazione deve essere tassabile. Le misure di semplificazione, sono applicate solo per i processi finalizzati all’interno del paese, come definito nell’articolo 125 del Codice Fiscale.

I prodotti che fanno parte della categoria materiale di legno, come definiti nell’articolo 160, 2, lettera c del Codice Fiscale sono la massa di legno, ed i materiali istituiti dal Ministro delle Finanze e dell’Economia.

Nel caso delle consegne/prestazioni previste nell’articolo 160, alin 2 del Codice Fiscale, compresi gli acconti già raccolti, i fornitori/prestatori emettono fatture senza IVA, ma con l’iscrizione nella fattura “tassazione inversa”.

L’imposta è calcolata dal beneficiario ed iscritta nelle fatture e nel giornale d’acquisto, essendo considerati sia come IVA raccolta, così come IVA deducibile nella detrazione IVA. Da punto di visto contabile il beneficiario registrerà durante il periodo fiscale 4426 = 4427 con l’importo della soma afferente. La registrazione contabile 4426 = 4427 presso l’acquirente è chiamata auto-liquidazione IVA, la raccolta di IVA, a livello di deducibilità è assimilata con il pagamento di IVA al fornitore / esecutore. Le disposizioni di questo paragrafo sono valide per qualsiasi altro tipo di situazioni in cui “la tassazione inversa” è applicata.

Le persone oggetto di tassazione con il regime misto, che sono i beneficiari d’alcune acquisizioni sottoposte alla tassazione inversa, in base all’articolo 160 non dal Codice Fiscale, dedurranno l’imposta nella detrazione di tassazione nei limiti e alle condizioni stabilite all’articoli 145, 146, 147 e 1471 del Codice Fiscale. I fornitori/prestatori quali sono persone che sono soggetti di tassazione con il regime misto terranno conto delle prorate, come operazioni imponibili, il valore della consegna/prestazione per la quale hanno applicato la tassazione inversa.

La mancata applicazione delle misure di semplificazione previste dalla legge sarà sancita dalle istituzioni fiscali attraverso gli obblighi dei fornitori/esecutori e dei beneficiari al momento dell’avvio delle operazioni di rettifica e l’applicazione della tassazione inversa, secondo le disposizioni della presente normativa.

Nella situazione in cui le istituzioni competenti fiscale, dopo aver compiuto le necessarie ricerche, dimostrano che per le operazioni previste nell’articolo 160, alin 2 del Codice Fiscale, non sono state applicate le misure di semplificazione previste dalla legge, esse obbligheranno i beneficiari a cancellazione dell’imposta deducibile dall conto del fornitore, la realizzazione della registrazione contabile 4426=4427, la registrazione e la deduzione fatta alla fine del periodo fiscale in cui il controllo è stato finalizzato, al titolo regolarizzazioni. Nella situazione in cui i beneficiari sono delle persone sottoposte a tassazione mista, e le acquisizioni sono destinati sia alla realizzazione di operazioni deducibili, così come delle operazioni non deducibili, l’importo detraibile da punto di vista fiscale sarà determinato sulla base della prorata dalla data d’acquisizione dei beni sottoposti a tassazione inversa sarà registrato entro la gamma di regolarizzazioni della detrazione, che non è più colpito dall’applicazione delle prorate del periodo attuale.

Eventuali situazioni in cui l’applicazione della tassazione inversa implica delle difficoltà per quanto riguarda l’inquadramento dei prodotti o dei servizi rispettivi all’interno delle disposizioni dell’articolo 160 del codice fiscale saranno risolti dalla la commissione tributaria centrale.

Per finire, dal 01/01/2008, le misure di semplificazione non sono più applicate nei seguenti casi:

  • Consegna d’immobili, parti d’edifici e terreni di qualsiasi tipo, per la consegna di cui si applica il regime di tassazione
  • Lavori di costruzione e montaggio