Questa versione del sito web è attualmente in costruzione.

Il Codice di Lavoro si è cambiato e completato!

Una proposta di modifica del Codice del Lavoro è stata adottata al fine di Settember.

Read article

Una proposta di modifica del Codice del Lavoro è stata adottata al fine di Settembre. Di seguito sono riportate le principali modifiche:

1. All’articolo 17, i paragrafi 6 e 7 sono modificati e contengono:

«(6) nella negoziazione, conclusione o modifica del contratto di lavoro individuale o durante la conciliazione di un conflitto di lavoro individuale, ciascuna parte può essere assistita da un consulente esterno specializzato in diritto del lavoro o da un rappresentante del sindacato il cui membro è, a sua scelta, soggetto alle disposizioni del paragrafo 7.

Le parti possono concludere un contratto riservato per le informazioni fornite prima della conclusione del contratto di lavoro individuale o durante la sua esecuzione, anche durante il periodo di conciliazione.”

È inserito un nuovo articolo che conferma quanto già avviene nella pratica, ossia:

2. Articolo 2 34. 1.1- “1. Ogni datore di lavoro ha il diritto di organizzare la propria attività in qualità di risorse umane e di retribuzione secondo le seguenti modalità:

a) dall’assunzione di compiti specifici da parte del datore di lavoro;

b) designando uno o più dipendenti ai quali l’ufficio postale assegna funzioni in materia di risorse umane e retribuzione;

c) stipulando servizi esterni specializzati in risorse umane e retribuzione.

I servizi esterni specializzati in risorse umane e retribuzione sono coordinati da un esperto in diritto del lavoro.”

La novità in questo caso è l’obbligo di coordinare servizi esterni specializzati in risorse umane e retributivi da parte di un esperto in diritto del lavoro.

Dopo l’articolo 231, viene introdotto un nuovo articolo con un’ampia gamma di contenuti sull’agire in buona fede e sulla ricerca di una composizione amichevole in caso di conflitto di lavoro individuale.

„(2) al fine di promuovere una composizione rapida e amichevole delle controversie individuali in materia di lavoro, in deroga alle disposizioni dell’articolo 208 della legge sul dialogo sociale n./2011, e successive modifiche e integrazioni, alla conclusione del contratto di lavoro individuale o durante la sua esecuzione, le parti possono includere nel contratto una clausa che stabilisca che ogni singolo conflitto di lavoro deve essere risolto in via amichevole mediante conciliazione.

(3) per conciliazione ai sensi della presente legge, si intende la composizione amichevole di controversie di lavoro individuali, con l’assistenza di un consulente esterno specializzato in diritto del lavoro, in condizioni di neutralità, imparzialità, riservatezza e libero consenso delle parti.

Il consulente esterno specializzato in diritto del lavoro di cui al paragrafo 3, di seguito denominato consulente esterno, può essere un avvocato, un esperto in diritto del lavoro o, se del caso, un mediatore specializzato in diritto del lavoro, che, per il suo ruolo attivo, garantirà che le parti agiscano responsabilmente nella risoluzione del conflitto, nel rispetto dei diritti dei lavoratori riconosciuti dalla legge o stabiliti dai contratti di lavoro. Il compenso del consulente esterno sarà a carico delle parti conformemente al loro accordo.

Le parti hanno il diritto di scegliere liberamente il proprio consulente esterno.

Ciascuna parte può rivolgersi al consulente esterno al fine di avviare la procedura di conciliazione per il singolo conflitto di lavoro. Egli trasmette l’invito scritto all’altra parte, utilizzando i mezzi di comunicazione previsti dal contratto di lavoro individuale.

La data di avvio della procedura di conciliazione non può superare i cinque giorni lavorativi dalla data di notifica dell’invito di cui al paragrafo 6.

All’articolo 251 del codice del lavoro è inserito anche un nuovo paragrafo con una specifica particolarmente importante:

“nello svolgimento di ricerche disciplinari, il datore di lavoro deve nominare una persona o nominare un comitato o ricorrere ai servizi di un consulente esterno specializzato in diritto del lavoro, che lui/ lei delega a lui/ la sua autorità.”

La legge è stata promulgata e pubblicata nel MO nr. 0893 dal 30 Settembre 2020.