Negli ultimi giorni si è molto discusso sulle proposte di modifica del codice fiscale. Infine, il governo ha adottato la sua forma definitiva, attraverso l’ordinanza del governo 16/2022.
L’atto normativo prevede modifiche con effetto dopo il 1 gennaio 2023, ma anche modifiche con applicazione immediata, dal 1 agosto 2022, che genereranno un straripamento per molte aziende e effetti negativi per alcune categorie di contribuenti.
Di seguito sono riportati i principali cambiamenti che entreranno in vigore immediatamente, rispettivamente il 1 agosto 2022.
Maggiorazioni salariali a tempo parziale
Uno dei cambiamenti fiscali più criticati dal contesto imprenditoriale è la tassazione CAS e CASS dei salari a tempo parziale che hanno un valore inferiore al salario minimo nell’economia al valore pieno del salario minimo nell’economia secondo OG 16/2022.
Pertanto, i contributi previdenziali (CAS) e i contributi sanitari (CASS) dovuti da individui che percepiscono redditi da stipendi o assimilati a salari, nell’ambito di un contratto di lavoro individuale a tempo pieno o a tempo parziale, non possono essere inferiori al livello CAS e CASS calcolato al livello dello stipendio base lordo minimo per paese (i.e. 2550 lei) in vigore nel mese per il quale è dovuto il contributo di sicurezza sociale, corrispondente al numero di giorni lavorativi nel mese in cui il contratto era attivo.
In pratica, a partire da agosto, per i contratti a tempo parziale, i contributi obbligatori CAS e CASS si riferiscono al salario lordo minimo per paese.
Se le tasse calcolate rispetto al numero di ore sono inferiori al livello CAS e CASS calcolato al livello dello stipendio base lordo minimo per paese, la differenza è a carico del datore di lavoro/ contribuente per conto del dipendente/ beneficiario del reddito.
Le presenti disposizioni NON si applicano alle persone fisiche in una delle seguenti situazioni:
- sono studenti fino a 26 anni in una forma di scolarizzazione;
- sono apprendisti, secondo la legge, di età fino a 18 anni;
- sono persone con disabilità o altre categorie di persone riconosciute dalla legge per poter lavorare meno di 8 ore al giorno;
- hanno lo status di pensionati di vecchiaia nel sistema pensionistico pubblico, ad eccezione dei pensionati di vecchiaia che beneficiano di pensioni di servizio in base a leggi speciali/ statuti, nonché quelli che cumulano il vecchio pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico pubblico con la pensione stabilita in uno dei sistemi pensionistici non integrati del sistema pensionistico pubblico;
- durante lo stesso mese, egli percepisce redditi da stipendi o assimilati a salari sulla base di due o più contratti di lavoro individuali, e la base mensile cumulativa di calcolo ad essi relativa è almeno pari allo stipendio base lordo minimo per paese.
Per coloro che guadagnano durante lo stesso mese reddito da stipendi o assimilati a stipendi sulla base di due o più contratti, la procedura di domanda sarà stabilita con ordinanza del ministro delle Finanze.
Anche le esenzioni fiscali per i lavoratori nel settore edile, agricolo e alimentare sono ridotte.
Sempre dal 1º agosto 2022, il tetto mensile di reddito fino al quale i dipendenti del settore agroalimentare ed edile beneficiano di esenzioni fiscali e riduzioni e contributi diminuisce da 30.000 lei a 10.000 lei. Per la parte del reddito mensile lordo superiore a 10.000 lei, le agevolazioni fiscali non sono più applicabili.
Esistono nuove disposizioni sul calcolo del fatturato per l’applicazione di incentivi fiscali nel settore delle costruzioni.
Per determinare la quota del fatturato effettivamente realizzato dall’attività di costruzione sul fatturato totale, l’indicatore CA effettivamente realizzato dall’attività di costruzione include solo i ricavi dell’attività svolta sul territorio della Romania, e l’indicatore del fatturato totale comprende sia i ricavi derivanti dall’attività svolta sul territorio della Romania, sia al di fuori della Romania.
L’attività svolta sul territorio della Romania è l’attività effettivamente svolta in Romania allo scopo di produrre prodotti e servizi.
Per i datori di lavoro di nuova costituzione, rispettivamente iscritti al registro delle imprese, il fatturato è calcolato cumulativamente a decorrere dalla data di registrazione, compreso il mese in cui si applica l’esenzione, e per i datori di lavoro esistenti il 1 gennaio di ogni anno, il fatturato è calcolato cumulativamente per il corrispondente periodo dell’anno in corso, compreso il mese in cui si applica l’esenzione. Questo fatturato viene effettuato su base contrattuale o su ordinazione e copre manodopera, materiali, macchinari, trasporti, attrezzature, impianti e altre attività ausiliarie. Il fatturato includerà la produzione realizzata e non fatturata .
Queste disposizioni si applicano entro tre giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta ufficiale.