Lo Senato romeno a approvato il mese di marzo, il progetto di legge con il quale le persone giuridiche potrebbero pagare IVA entro 30 giorni dalla data dell’incasso della fattura e non entro il 25 del mese seguente a quello dell’emissione della fattura.
Questa proposta di modifica è contraria alla Direttiva Europea 112/2006, che specifica come regola generale che l’obbligo di pagamento nasce alla data di consegna dei beni, alla data di prestazione del servizio e alla data dell’incasso dell’anticipo prima della consegna o della prestazione.
Tuttavia, in deroga dalla regola generale, all’art. 66 della Direttiva Europea 112/2006 stabilisce che i Stati membri possono prevedere che l’IVA diventi esigibile, per certe operazioni o certe categorie di soggetti imponibili, al più tardi alla data dell’incasso.
Lo Senato romeno a approvato il mese di marzo, il progetto di legge con il quale le persone giuridiche potrebbero pagare IVA entro 30 giorni dalla data dell’incasso della fattura e non entro il 25 del mese seguente a quello dell’emissione della fattura.
Questa proposta di modifica è contraria alla Direttiva Europea 112/2006, che specifica come regola generale che l’obbligo di pagamento nasce alla data di consegna dei beni, alla data di prestazione del servizio e alla data dell’incasso dell’anticipo prima della consegna o della prestazione.
Tuttavia, in deroga dalla regola generale, all’art. 66 della Direttiva Europea 112/2006 stabilisce che i Stati membri possono prevedere che l’IVA diventi esigibile, per certe operazioni o certe categorie di soggetti imponibili, al più tardi alla data dell’incasso.
Per garantire un sistema equo in termini di esigibilità dell’IVA, il rinvio dell’esigibilità al momento dell’incasso della fattura, significa anche il rinvio della detrazione dell’IVA fino alla data del pagamento del fornitore.
Questo fatto porterebbe certi cambiamenti al Codice Fiscale:
- il fatto generatore per consegne e prestazioni di servizi interviene alla data dell’incasso del controvalore della fattura; il quantum verrà stabilito proporzionalmente con il valore effettivo dal totale incassato;
- il momento della detrazione dell’IVA;
- porterebbe alla modifica dell’art. 146 comma 1 lettera a) che specificherà che per la tassa afferente ai beni già consegnati o che saranno consegnati, servizi prestati o non ancora prestati a suo beneficio, deve detenere una fattura contenente tutte le informazioni previste all’art 155 comma (5) ed il documento giustificativo di pagamento afferente alla fattura.
Tra i vantaggi che porterebbero questi cambiamenti possiamo nominare:
- ossigeno per le aziende in un economia già soffocata di troppe tasse e incoerenza legislativa;
- le società non saranno obbligate a pagare IVA per le fatture che non hanno ancora incassato dai loro clienti;
- meno penalità per le società che hanno l’obbligo di pagare l’Iva ai termini stabiliti, anche se le fatture non sono ancora incassate;
- meno ritardi per le somme che le aziende devono incassare dal Budget dello Stato.
Certo che, nel caso in quale questa misura verrà introdotta, almeno all’inizio, il Budget dello Stato subirà un deficit, ma a lungo termine, sarà una misura che aumenterà le entrate del Budget dello Stato.