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Importanti modifiche al codice fiscale dal gennaio 2023

In questi giorni, il Ministero delle Finanze pubblicherà il progetto di modifica del Codice fiscale, che prevede modifiche che entreranno in vigore a partire dal 01.01.2023.

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In questi giorni, il Ministero delle Finanze pubblicherà il progetto di modifica del Codice fiscale, che prevede, tra gli altri:

  • aumentare l’imposta sui dividendi dal 5% all’8%;
  • abbassare la soglia di reddito fino alla quale una società è considerata una microimpresa;
  • aumentare al 9% l’IVA sulle bevande alcoliche e non alcoliche con aggiunta di zucchero o di altri edulcoranti o aromatizzanti e aumentare l’accisa sulle sigarette.

Tutte queste modifiche entreranno in vigore dal 01.01.2023.

Dividendi

All’articolo 43, i paragrafi (2) e (3) sono modificati e vanno letti come segue:

Il regime fiscale applicabile ai dividendi versati da un soggetto giuridico rumeno ad un’altra persona giuridica/persona giuridica rumena residente in un altro Stato membro dell’UE. Si propone di aumentare l’aliquota dell’imposta sui dividendi, dal 5% all’8%, per i dividendi distribuiti/pagati tra persone giuridiche rumene, nonché per quelli distribuiti/pagati a non residenti.

L’imposta sui dividendi è dichiarata e versata al bilancio dello Stato, fino al 25 incluso del mese successivo a quello in cui viene pagato il dividendo.

In deroga alle disposizioni dei commi (1) e (2), se i dividendi distribuiti, secondo la legge, non sono stati pagati entro la fine dell’anno in cui è stata approvata la loro distribuzione, viene pagata la relativa imposta sui dividendi, se del caso, entro il 25 gennaio dell’anno successivo, rispettivamente fino al 25 del primo mese dell’anno fiscale modificato successivo all’anno in cui è stata approvata la distribuzione dei dividendi. Queste disposizioni non si applicano ai dividendi distribuiti e non pagati fino alla fine dell’anno in cui la loro distribuzione è stata approvata, se l’ultimo giorno del rispettivo anno fiscale, calendario o modificato, a seconda dei casi, le condizioni di cui ai paragrafi 4 (a) e (b) sono soddisfatte.

Microimprese

Il progetto propone modifiche sostanziali allo stato delle microimprese, quali:

  • riduzione del massimale delle microimprese per i ricavi ottenuti nell’anno precedente da 1.000.000 euro a 500.000 euro;
  • stabilire la condizione che la microimpresa abbia almeno un dipendente, nel qual caso è necessario eliminare l’aliquota fiscale del 3%;
  • la fissazione di una condizione per la detenzione di azioni da parte dello stesso azionista/socio in non più di tre microimprese, nel caso di azionisti di collegate che detengono più del 25% del valore/numero di quote o diritti di voto;
  • limitare al 20% i ricavi ottenuti dalla consulenza e dalla gestione;
  • esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul reddito delle microimprese delle persone giuridiche che svolgono attività: nel settore bancario, assicurativo e riassicurativo, mercato dei capitali, comprese le attività di intermediazione in tali settori, nel settore del gioco d’azzardo, nonché i soggetti giuridici rumeni che svolgono attività di prospezione, sviluppo e sfruttamento di giacimenti di petrolio e di gas naturale;
  • soppressione dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sulle società nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni relative al valore del capitale sociale (45.000 lei) e al numero di dipendenti (avere almeno 2 dipendenti);
  • mantenere l’aliquota dell’1%.

La situazione attuale

Secondo le norme fiscali in vigore, la classificazione come microimpresa è effettuata in base a determinate condizioni da soddisfare, uno di essi che impone che il soggetto giuridico rumeno abbia raggiunto entro il 31 dicembre dell’esercizio fiscale precedente entrate che non superavano l’equivalente ron di 1 000 000 euro.

Le aliquote fiscali sono differenziate in base al numero di dipendenti, essendo applicabili:

  • l’1% se la microimpresa ha almeno un dipendente e
  • una quota del 3% se la microimpresa non ha dipendenti.

IVA

Sempre il 1º gennaio 2023, nel capitolo IVA, si propone di aumentare la quota per le bevande contenenti zucchero aggiunto. La misura mira a scoraggiare il consumo di tali prodotti, con un impatto significativo sui consumatori.

L’aliquota IVA passa dal 5% al 9%, sia per la fornitura di alimenti, comprese le bevande (escluse le bevande alcoliche e non alcoliche contenenti zuccheri aggiunti o altri dolcificanti o aromatizzati), destinate al consumo umano e animale, nonché per i servizi di ristorazione e di catering e le attività di sistemazione alberghiera.