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deRainfall Dicembre 9, 2009

Incertezza circa la quota fiscale d’imposizione per le micro imprese per il 2010

L’Ordinanza per la modifica del Codice Fiscale che si applica dal 1 gennaio 2010 è stata adottata e non contiene alcuna disposizione relativa all’imposta ridotta di 3%.

Conformemente al Codice fiscale applicato il 2010, pubblicato dall’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale, le micro imprese pagheranno dal 1 gennaio 2010 un’imposta sull’utile o reddito di 16%, dato che l’imposta ridotta sul reddito, di 3%, si applica fino al 31 dicembre 2009, cosi come viene stipulato nell’articolo 107 del Codice fiscale: “La quota d’imposizione sui redditi delle micro imprese è di : 2% per l’anno 2007; 2,5% nell’anno 2008; 3% nell’anno 2009”.

Il Ministero delle Pubbliche Finanze ha espresso l’intenzione di non modificare la quota di 3% per le micro imprese, con la possibilità di estendere l’applicazione di questa, con ancora un anno. Sono soltanto opinioni, perché per ora, non esiste ancora nessun atto normativo.

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L’Ordinanza per la modifica del Codice Fiscale che si applica dal 1 gennaio 2010 è stata adottata e non contiene alcuna disposizione relativa all’imposta ridotta di 3%.

Conformemente al Codice fiscale applicato il 2010, pubblicato dall’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale, le micro imprese pagheranno dal 1 gennaio 2010 un’imposta sull’utile o reddito di 16%, dato che l’imposta ridotta sul reddito, di 3%, si applica fino al 31 dicembre 2009, cosi come viene stipulato nell’articolo 107 del Codice fiscale: “La quota d’imposizione sui redditi delle micro imprese è di : 2% per l’anno 2007; 2,5% nell’anno 2008; 3% nell’anno 2009”.

Il Ministero delle Pubbliche Finanze ha espresso l’intenzione di non modificare la quota di 3% per le micro imprese, con la possibilità di estendere l’applicazione di questa, con ancora un anno. Sono soltanto opinioni, perché per ora, non esiste ancora nessun atto normativo.

L’Ordinanza per la modifica del Codice Fiscale che si applica dal 1 gennaio 2010 è stata adottata e non contiene alcuna disposizione relativa all’imposta ridotta di 3%.

Conformemente al Codice fiscale applicato il 2010, pubblicato dall’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale, le micro imprese pagheranno dal 1 gennaio 2010 un’imposta sull’utile o reddito di 16%, dato che l’imposta ridotta sul reddito, di 3%, si applica fino al 31 dicembre 2009, cosi come viene stipulato nell’articolo 107 del Codice fiscale: “La quota d’imposizione sui redditi delle micro imprese è di : 2% per l’anno 2007; 2,5% nell’anno 2008; 3% nell’anno 2009”.

Il Ministero delle Pubbliche Finanze ha espresso l’intenzione di non modificare la quota di 3% per le micro imprese, con la possibilità di estendere l’applicazione di questa, con ancora un anno. Sono soltanto opinioni, perché per ora, non esiste ancora nessun atto normativo.

Nel caso in quale l’aliquota fiscale sparirà, tutti i vantaggi di quali hanno beneficiato le imprese con statuto di micro imprese saranno eliminati cominciando con il 2010.

Le condizioni che una società deve soddisfare per poter ottenere lo status di micro impresa sono: la società deve avere un fatturato di massimo 100.000 euro nel corso di un anno fiscale e che provenga da altre attività che consulenza e management, per più di 50%. Inoltre, deve avere minimo uno e massimo nove dipendenti.