Negli ultimi tempi si è parlato di digitalizzazione dei rapporti di lavoro, un passo più che necessario data la situazione attuale. Dopo un disegno di legge che prevedeva l’intenzione di digitalizzare i rapporti di lavoro, la legge è stata anche trasformata in “luce”, vale a dire l’ordinanza di emergenza n. del 05.05.2021, che ha completato la legge n. 53/2003 – Codice del Lavoro.
Che cosa prevede l’ordinanza per la digitalizzazione?
- Alla conclusione del contratto individuale di lavoro/addendum contrattuale, le parti possono scegliere di utilizzare la firma elettronica avanzata o la firma elettronica qualificata, accompagnato dal timbro elettronico qualificato o dal timbro elettronico e dal sigillo elettronico qualificato del datore di lavoro (in questo caso, le parti dovranno utilizzare lo stesso tipo di firma, vale a dire la firma manoscritta o la firma elettronica, nell’esecuzione del contratto di lavoro individuale;
- il datore di lavoro può utilizzare tale firma elettronica per redigere tutti i documenti nel settore delle relazioni di lavoro con il lavoratore, ma anche in relazione alle istituzioni pubbliche, per redigere documenti nel settore delle relazioni di lavoro/sicurezza e salute sul lavoro;
- i documenti relativi ai rapporti di lavoro firmati elettronicamente sono archiviati dal datore di lavoro conformemente alle disposizioni di legge sull’archiviazione dei documenti e messi a disposizione degli organi di controllo competenti;
- la forma scritta dei documenti si considera completata anche se il documento è redatto in forma elettronica e firmato con una firma elettronica avanzata o una firma elettronica qualificata; accompagnato da un timbro orario elettronico elettronico o da un timbro elettronico qualificato e dal sigillo elettronico qualificato del datore di lavoro;
- il datore di lavoro è tenuto a informare la persona selezionata per l’impiego o il lavoratore delle procedure relative all’uso della firma elettronica;
- il datore di lavoro non può obbligare la persona selezionata per l’impiego o il lavoratore ad utilizzare la firma elettronica, ma può pagare per l’acquisto di firme elettroniche.
Il decreto introduce anche nuovi elementi del telelavoro, in modo che il decreto fa anche aggiunte alla legge n. 81/2018 sulla regolamentazione delle attività di telelavoro, ma anche alla Legge n. 319/2006 sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
Che cosa prevede questo decreto per il telelavoro?
- è stata abrogata la condizione di avere almeno un giorno al mese in cui il lavoratore esercita le sue funzioni in un luogo diverso dalla sede di servizio organizzata dal datore di lavoro;
- il datore di lavoro ha il diritto di controllare l’attività di telelavoratore utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- l’obbligo di specificare l’ubicazione dell’attività di telelavoro nel contratto di lavoro individuale è stato abrogato;
- il datore di lavoro è tenuto a garantire che il telelavoratore riceva una formazione nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, in particolare sotto forma di informazioni e istruzioni di lavoro relative all’uso di attrezzature per la visualizzazione dello schermo;
- il telelavoratore è tenuto a rispettare e a garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti utilizzati nell’ambito dell’attività di telelavoro (tale obbligo incombe anche al dipendente nazionale);
- la prova della formazione in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro può essere fornita in formato elettronico o cartaceo, come richiesto dalle norme di procedura (in caso di utilizzo della versione in formato elettronico, il titolo di formazione deve essere firmato con la firma elettronica).
Sebbene la digitalizzazione dei rapporti di lavoro sia necessaria, le disposizioni di quest’ordinanza relative alla firma elettronica sembrano essere piuttosto farraginose, costose e dispendiose in termini di tempo per l’attuazione. Stiamo quindi aspettando le norme metodologiche per una maggiore chiarezza, regole che dovrebbero comparire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del suddetto atto legislativo.