Nel 27 Settembre 2010 è stata pubblicata la Decisione Governa-mentale no. 955/2010 per la modifica e la compilazione delle Normi metodologiche d’applicazione delle previste della Legge della sicurezza e della salute nel lavoro no.319-2006.
Conforme alla nuova decisione del Governo:
Nel 27 Settembre 2010 è stata pubblicata la Decisione Governa-mentale no. 955/2010 per la modifica e la compilazione delle Normi metodologiche d’applicazione delle previste della Legge della sicurezza e della salute nel lavoro no.319-2006.
Conforme alla nuova decisione del Governo:
L’incidente che produce incapacità temporaria di lavoro è ogni tipo d’incidente che produce incapacità temporaria di lavoro almeno 3 giorni calendaristici consecutivi, confermata tramite certificato medicale oppure, dopo il caso, tramite altri documenti medicali, conforme alle previsioni legale;
Nel caso in quale nel quadro dei controlli si costata le contravvenzioni delle previsioni legali dal campo della sicurezza e della salute nel lavoro, l’ispettore di lavoro può disporre la cessazione dell’attività e, rispettivo, può proporre all’ispettore territoriale di lavoro l’iscrizione della misura di cessazione dell’attività nel certificato costatato-re. Nella base della proposta dell’ispettore del lavoro, l’ispettore territoriale del lavoro consegna nel certificato costatatore la misura della cessazione dell’attività prevista anteriore.
Nel caso delle aziende e/oppure delle unità che hanno più di 250 dipendenti, il datore di lavoro deve organizzare uno oppure di più dei servizi interni di prevedi mento e protezione. Nel caso in quale i servizi interni di prevedimento e protezione non hanno le capacità e le attitudini necessarie per l’effettuazione delle tutte attività di provedimento e protezione, il datore di lavoro deve rivolgersi all’uno oppure di più servizi esterni per quelle attività di prevedimento e protezione che si svolgano con il proprio personale.
L’estimazione dei rischi che riguardano la sicurezza e la salute nel lavoro al livello delle aziende e/oppure delle unità, incluso per i gruppi sensibili ai rischi specifici , deve essere revisionata, almeno per le seguente situazioni:
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ogni volta quando intervengono cambiamenti oppure modifiche per quello che riguarda la tecnologia, gli equipaggi di lavoro, le sostanze oppure le preparate chimiche usate e la sistemazione dei posti di lavoro;
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dopo che un evento si succede;
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alla costatazione dell’omissione dei qualche rischi oppure quando arrivano qualche rischi;
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all’utilizzazione del posto di lavoro da un dipendente che appartiene ai gruppi sensibili ai rischi specifici;
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all’esecuzione dei lavori speciali.
Una dalla più importante novità apparisce al punto 12, che si riferisce all’articolo no.20, allineato (2) dalla Decisione Governamentale 1425-2006 e conforme alla quale si modificherà, avendo il seguente contenuto:
“Art.20 – (1) La designazione nominale del dipendente/dipendenti per occuparsi delle attività di prevedimento e protezione si fa tramite la decisione scritta del datore di lavoro.
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Il datore di lavoro designerà il dipendente soltanto nel quadro dei dipendenti con la quale ha concluso un contratto individuale di lavoro con norme intera.”