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La Modifica Della Legge Della Salute e della Sicurezza nel Lavoro

Nel 27 Settembre 2010 è stata pubblicata la Decisione Governa-mentale no. 955/2010 per la modifica e la compilazione delle Normi metodologiche d’applicazione delle previste della Legge della sicurezza e della salute nel lavoro no.319-2006.

Conforme alla nuova decisione del Governo:

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Nel 27 Settembre 2010 è stata pubblicata la Decisione Governa-mentale no. 955/2010 per la modifica e la compilazione delle Normi metodologiche d’applicazione delle previste della Legge della sicurezza e della salute nel lavoro no.319-2006.

Conforme alla nuova decisione del Governo:

Nel 27 Settembre 2010 è stata pubblicata la Decisione Governa-mentale no. 955/2010 per la modifica e la compilazione delle Normi metodologiche d’applicazione delle previste della Legge della sicurezza e della salute nel lavoro no.319-2006.

Conforme alla nuova decisione del Governo:

L’incidente che produce incapacità temporaria di lavoro è ogni tipo d’incidente che produce incapacità temporaria di lavoro almeno 3 giorni calendaristici consecutivi, confermata tramite certificato medicale oppure, dopo il caso, tramite altri documenti medicali, conforme alle previsioni legale;

Nel caso in quale nel quadro dei controlli si costata le contravvenzioni delle previsioni legali dal campo della sicurezza e della salute nel lavoro, l’ispettore di lavoro può disporre la cessazione dell’attività e, rispettivo, può proporre all’ispettore territoriale di lavoro l’iscrizione della misura di cessazione dell’attività nel certificato costatato-re. Nella base della proposta dell’ispettore del lavoro, l’ispettore territoriale del lavoro consegna nel certificato costatatore la misura della cessazione dell’attività prevista anteriore.

Nel caso delle aziende e/oppure delle unità che hanno più di 250 dipendenti, il datore di lavoro deve organizzare uno oppure di più dei servizi interni di prevedi mento e protezione. Nel caso in quale i servizi interni di prevedimento e protezione non hanno le capacità e le attitudini necessarie per l’effettuazione delle tutte attività di provedimento e protezione, il datore di lavoro deve rivolgersi all’uno oppure di più servizi esterni per quelle attività di prevedimento e protezione che si svolgano con il proprio personale.

L’estimazione dei rischi che riguardano la sicurezza e la salute nel lavoro al livello delle aziende e/oppure delle unità, incluso per i gruppi sensibili ai rischi specifici , deve essere revisionata, almeno per le seguente situazioni:

    • ogni volta quando intervengono cambiamenti oppure modifiche per quello che riguarda la tecnologia, gli equipaggi di lavoro, le sostanze oppure le preparate chimiche usate e la sistemazione dei posti di lavoro;

    • dopo che un evento si succede;

    • alla costatazione dell’omissione dei qualche rischi oppure quando arrivano qualche rischi;

    • all’utilizzazione del posto di lavoro da un dipendente che appartiene ai gruppi sensibili ai rischi specifici;

    • all’esecuzione dei lavori speciali.

Una dalla più importante novità apparisce al punto 12, che si riferisce all’articolo no.20, allineato (2) dalla Decisione Governamentale 1425-2006 e conforme alla quale si modificherà, avendo il seguente contenuto:

“Art.20 – (1) La designazione nominale del dipendente/dipendenti per occuparsi delle attività di prevedimento e protezione si fa tramite la decisione scritta del datore di lavoro.

  1. Il datore di lavoro designerà il dipendente soltanto nel quadro dei dipendenti con la quale ha concluso un contratto individuale di lavoro con norme intera.”