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La nuova procedura per l’ottenimento del codice IVA

Negli ultimi anni, la procedura di registrazione dell’IVA ha subito varie modifiche, talvolta per complicarla, talvolta per semplificarla. Questa volta parliamo di semplificazione.

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Negli ultimi anni, la procedura di registrazione dell’IVA ha subito varie modifiche, talvolta per complicarla, talvolta per semplificarla. Le ultime modifiche (apportate con ordinanza 239 per l’approvazione della procedura di registrazione dell’IVA, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.182, del 23 febbraio 2021) comportano tuttavia una semplificazione di tale procedura, che descriveremo brevemente di seguito.

Le società possono richiedere la registrazione IVA prima dell’inizio dell’attività:

  • se dichiara di realizzare un fatturato che raggiunge o supera la soglia di esenzione di 300.000 lei;
  • se dichiara di realizzare un fatturato inferiore al massimale di esenzione di 300.000 lei, opta per l’applicazione del regime fiscale normale. (Articolo 316(1)(a) del codice delle imposte, punto 83).

In tal caso, le società presentano all’amministrazione tributaria lo stesso giorno della presentazione all’Ufficio del registro di commercio di cui fanno parte la domanda di iscrizione nel registro di commercio e la prova del deposito del fascicolo (questo è il documento ricevuto con il suo numero di file e la data di rilascio da parte della ORC, cioè, per i file online – elencare il portale e il numero di verifica ottenuto dal ORC sul portale), l’atto costitutivo o lo statuto della nuova società e la domanda di registrazione IVA (modulo 098). La domanda è presentata dal richiedente, in qualità di rappresentante legale della società per la quale è richiesta la registrazione IVA, da un socio o altra persona legalmente abilitata presso il registro dell’organo fiscale competente o per posta raccomandata.

Le imprese chiedono la registrazione IVA dopo l’avvio dell’attività:

  • se il fatturato realizzato nel corso di un anno civile è inferiore al massimale di esenzione di lei 300.000, ma opta per l’applicazione del regime fiscale normale.

In tal caso, le società presentano il modulo di dichiarazione 010 alle autorità fiscali competenti. La dichiarazione deve essere depositata, direttamente (dal rappresentante legale) o per procura, presso il registro dell’organo fiscale competente o per raccomandata.

Dopo la presentazione delle domande di registrazione IVA da parte delle società, modulo 098 o, se del caso, modulo 010, l’amministrazione fiscale emette la decisione sulla registrazione IVA e la registrazione è considerata valida a decorrere dalla data di comunicazione di tale decisione, vale a dire:

  • Se l’IVA è richiesta quando la società è stabilita, la decisione di concedere l’IVA è rilasciata con la data in cui la società è stabilita.
  • Se l’IVA viene successivamente richiesta, la decisione sarà emessa con la dichiarazione 010 il primo giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione.

Una grande aggiunta alla nuova procedura è il fatto che la nuova legge rinuncia all’analisi del rischio sulla registrazione fiscale e la possibilità per l’organo fiscale di respingere una tale richiesta.

Tuttavia, sebbene l’ANAF non effettui più controlli sulla domanda, l’IVA può essere annullata retroattivamente se la società presenta un elevato rischio fiscale. Pertanto, anche se la procedura per l’ottenimento dell’IVA è stata semplificata, al fine di evitare il rischio di essere annullata, il contribuente deve soddisfare le stesse condizioni in passato (validità dell’accertamento, registro fiscale, ecc.).