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Le microimprese con attività di consulenza/gestione non saranno più tenute a passare all’imposta sulle società

Secondo un progetto di legge, le microimprese che svolgono attività di consulenza/gestione non saranno più tenute a passare all’imposta sugli utili del 16% se superano il massimale stabilito.

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Secondo un progetto di legge per l’approvazione dell’ordinanza governativa 16/2022 adottata la scorsa settimana dal Parlamento, le microimprese che svolgono attività di consulenza/gestione non saranno più tenute a passare a un’imposta sugli utili del 16% se superano il massimale del 20% dei ricavi ottenuti in queste aree.

Lo stesso atto legislativo stabilisce inoltre che: L’inclusione nel nuovo massimale annuo massimo di 500.000 euro non si applica ai ricavi nel 2022.
Secondo l’ordinanza governativa 16, adottata nell’agosto 2022, è stato stabilito che se durante un anno fiscale una microimpresa:

  • guadagnano più di 500.000 euro
  • ha una quota dei ricavi totali da consulenza e/o gestione di oltre il 20% compresi

Essa dovrà pagare l’imposta sul reddito a partire dal trimestre in cui uno qualsiasi di questi limiti sono stati superati, senza la possibilità di optare per il prossimo periodo di applicare l’imposta sulle microimprese.
“La Camera dei Consulenti fiscali ha preso atto dell’adozione in Camera dei Deputati, quale organo decisionale del progetto di legge 628/2022 sull’approvazione dell’ordinanza governativa n. 16/2022, un progetto che, nella forma modificata dai Comitati di bilancio, Finanze e banche, rispettivamente per il lavoro e la protezione sociale, elimina una situazione di flagrante discriminazione nei confronti del contribuente consulente fiscale.”

Pertanto, alla voce “imposta sul reddito per le microimprese” si prevede che essa benefici dello status di microimpresa e del contribuente che “ricavi diversi da quelli derivanti da attività di consulenza e/o gestione, ad eccezione delle entrate derivanti dalla consulenza fiscale, corrispondenti al codice NACE: 6920-“Attività di revisione contabile e finanziaria; consulenza fiscale”, oltre l’80% delle entrate totali (con la modifica proposta per integrare l’articolo I, punto 5, punto f) del paragrafo 1 dell’articolo 47 del Go 16/2022).