La Legge 31/1990 è stata modificata di nuovo nel mese di aprile, e tra la novità importanti ricordiamo la possibilità dello scioglimento e della liquidazione volontaria delle società commerciali, senza la nomina di un liquidatore.
Cosi che all’art. 227 comma (1), lettera. b), d) dalla legge 31/1990, attuata il 17.04.2009, viene elencata la procedura dello scioglimento e della liquidazione senza nominare un liquidatore.
Questa procedura esonera la società dall’obbligo di nominare un liquidatore autorizzato e della redazione del rapporto di liquidazione del liquidatore. Inoltre, questa procedura elimina la fase della pubblicazione del bilancio di liquidazione e del rapporto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura presuppone tre passi che si devono seguire. I passi gli elenchiamo sotto.
Prima Fase
La Legge 31/1990 è stata modificata di nuovo nel mese di aprile, e tra la novità importanti ricordiamo la possibilità dello scioglimento e della liquidazione volontaria delle società commerciali, senza la nomina di un liquidatore.
Cosi che all’art. 227 comma (1), lettera. b), d) dalla legge 31/1990, attuata il 17.04.2009, viene elencata la procedura dello scioglimento e della liquidazione senza nominare un liquidatore.
Questa procedura esonera la società dall’obbligo di nominare un liquidatore autorizzato e della redazione del rapporto di liquidazione del liquidatore. Inoltre, questa procedura elimina la fase della pubblicazione del bilancio di liquidazione e del rapporto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura presuppone tre passi che si devono seguire. I passi gli elenchiamo sotto.
Prima Fase
- Richiesta di menzione e consegna atti (originale);
- La decisione dell’Assemblea Generale dei Soci/azionisti con oggetto lo scioglimento volontario senza la nomina di un liquidatore.
- Se è il caso, delega speciale (in forma autentica), avvocatesca oppure delega per le persone nominate a compiere le formalità legali (originale).
- Le quietanze per l’avvenuto pagamento delle tasse/tariffe legali:
- tassa di bollo giudiziario;
- bolli giudiziari;
- tassa per registro;
- la tariffa per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte IV-a.
Alla seconda fase si arriva dopo un termine legale di 30 giorni dalla data della pubblicazione della Decisione dei Soci nella Gazzetta Ufficiale.
Seconda Fase
- Richiesta di registrazione (originale);
- La prova della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Decisione dei Soci e dei 30 giorni trascorsi, tempo nel quale i creditori della società possono opporsi al scioglimento.
- Dichiarazione sulla propria responsabilità rilasciata dalla società nella quale si dichiara che non ci sono debiti e l’ultimo bilancio mensile a zero.
- Le quietanze per l’avvenuto pagamento delle tasse/tariffe legali:
- tassa di bollo giudiziario, in originale;
- bolli giudiziari;
- tassa per registro;
- se è il caso, la tariffa per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte IV-
Terza Fase
- Richiesta di cancellazione (originale);
- Il certificato di registrazione e gli annessi al certificato (originali);
- Nel caso della Società per Azioni e SCA verranno consegnati anche i registri SA e SCA.
- Se è il caso, delega speciale (in forma autentica), avvocatesca oppure delega per le persone nominate a compiere le formalità legali (originale).
- Le quietanze per l’avvenuto pagamento delle tasse/tariffe legali:
- tassa di bollo giudiziario, in originale;
- bolli giudiziari;
- tassa per registro;
- la tariffa per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte IV-a.
Le fotocopie dei documenti verranno certificati per conformità con gli originali, sotto firma, con la menzione in chiaro del nome, dalle persone che, conforme alla legge, possono rilasciare e firmare la richiesta