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deReliana Groza Maggio 29, 2009

Le società commerciali romene si possono sciogliere anche senza un liquidatore

La Legge 31/1990 è stata modificata di nuovo nel mese di aprile, e tra la novità importanti ricordiamo la possibilità dello scioglimento e della liquidazione volontaria delle società commerciali, senza la nomina di un liquidatore.

Cosi che all’art. 227 comma (1), lettera. b), d) dalla legge 31/1990, attuata il 17.04.2009, viene elencata la procedura dello scioglimento e della liquidazione senza nominare un liquidatore.

Questa procedura esonera la società dall’obbligo di nominare un liquidatore autorizzato e della redazione del rapporto di liquidazione del liquidatore. Inoltre, questa procedura elimina la fase della pubblicazione del bilancio di liquidazione e del rapporto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale.

La procedura presuppone tre passi che si devono seguire. I passi gli elenchiamo sotto.

Prima Fase

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La Legge 31/1990 è stata modificata di nuovo nel mese di aprile, e tra la novità importanti ricordiamo la possibilità dello scioglimento e della liquidazione volontaria delle società commerciali, senza la nomina di un liquidatore.

Cosi che all’art. 227 comma (1), lettera. b), d) dalla legge 31/1990, attuata il 17.04.2009, viene elencata la procedura dello scioglimento e della liquidazione senza nominare un liquidatore.

Questa procedura esonera la società dall’obbligo di nominare un liquidatore autorizzato e della redazione del rapporto di liquidazione del liquidatore. Inoltre, questa procedura elimina la fase della pubblicazione del bilancio di liquidazione e del rapporto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale.

La procedura presuppone tre passi che si devono seguire. I passi gli elenchiamo sotto.

Prima Fase

La Legge 31/1990 è stata modificata di nuovo nel mese di aprile, e tra la novità importanti ricordiamo la possibilità dello scioglimento e della liquidazione volontaria delle società commerciali, senza la nomina di un liquidatore.

Cosi che all’art. 227 comma (1), lettera. b), d) dalla legge 31/1990, attuata il 17.04.2009, viene elencata la procedura dello scioglimento e della liquidazione senza nominare un liquidatore.

Questa procedura esonera la società dall’obbligo di nominare un liquidatore autorizzato e della redazione del rapporto di liquidazione del liquidatore. Inoltre, questa procedura elimina la fase della pubblicazione del bilancio di liquidazione e del rapporto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale.

La procedura presuppone tre passi che si devono seguire. I passi gli elenchiamo sotto.

Prima Fase

  1. Richiesta di menzione e consegna atti (originale);
  2. La decisione dell’Assemblea Generale dei Soci/azionisti con oggetto lo scioglimento volontario senza la nomina di un liquidatore.
  3. Se è il caso, delega speciale (in forma autentica), avvocatesca oppure delega per le persone nominate a compiere le formalità legali (originale).
  4. Le quietanze per l’avvenuto pagamento delle tasse/tariffe legali:
    • tassa di bollo giudiziario;
    • bolli giudiziari;
    • tassa per registro;
    • la tariffa per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte IV-a.

Alla seconda fase si arriva dopo un termine legale di 30 giorni dalla data della pubblicazione della Decisione dei Soci nella Gazzetta Ufficiale.

Seconda Fase

  1. Richiesta di registrazione (originale);
  2. La prova della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Decisione dei Soci e dei 30 giorni trascorsi, tempo nel quale i creditori della società possono opporsi al scioglimento.
  3. Dichiarazione sulla propria responsabilità rilasciata dalla società nella quale si dichiara che non ci sono debiti e l’ultimo bilancio mensile a zero.
  4. Le quietanze per l’avvenuto pagamento delle tasse/tariffe legali:
    • tassa di bollo giudiziario, in originale;
    • bolli giudiziari;
    • tassa per registro;
    • se è il caso, la tariffa per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte IV-

Terza Fase

  1. Richiesta di cancellazione (originale);
  2. Il certificato di registrazione e gli annessi al certificato (originali);
  3. Nel caso della Società per Azioni e SCA verranno consegnati anche i registri SA e SCA.
  4. Se è il caso, delega speciale (in forma autentica), avvocatesca oppure delega per le persone nominate a compiere le formalità legali (originale).
  5. Le quietanze per l’avvenuto pagamento delle tasse/tariffe legali:
    • tassa di bollo giudiziario, in originale;
    • bolli giudiziari;
    • tassa per registro;
    • la tariffa per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte IV-a.

Le fotocopie dei documenti verranno certificati per conformità con gli originali, sotto firma, con la menzione in chiaro del nome, dalle persone che, conforme alla legge, possono rilasciare e firmare la richiesta