I genitori che non lavorano in un sistema telematico hanno la possibilità di ottenere l’assegno del datore di lavoro per rimanere con i loro figli a casa.
Quali sono le condizioni per ottenere tale indennità?
Innanzitutto, il genitore ha un figlio di età inferiore a 12 anni o ha figli a carico o adulti con disabilità in una forma educativa, vale a dire. Iscritti in un istituto di istruzione pre-universitario, compresa l’istruzione prescolare precoce.
Uno dei genitori di un bambino di età inferiore ai 18 anni che è iscritto in un istituto di istruzione a livello di gruppo di rischio, vale a dire quelli diagnosticati con gravi malattie respiratorie croniche, malattie cardiovascolari, grave obesità, diabete di tipo I, malattie infiammatorie, malattie immunitarie/autoimmuni, beneficiano anche di benefici, malattie rare, malattie del metabolismo ereditario, disabilità, trattamento immunosoppressivo o altre condizioni croniche.
In secondo luogo, l’altro genitore non ha anche il tempo libero, tranne nei casi in cui la persona è celibe, vedovo, divorziato, il coniuge ha dichiarato la scomparsa/scomparsa con ordinanza del tribunale, ha un coniuge arrestato/arrestato prima del processo per più di 30 giorni, o sta scontando una pena detentiva e non partecipa alla cura dei bambini.
In terzo luogo, l’occupazione non consente il lavoro domestico o la telemetria; queste condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente.
La legge menziona anche ciò che si intende per genitore, vale a dire: il genitore naturale, l’adottante; la persona che ha il bambino (s) in custodia per l’adozione; la persona che ha il bambino nella sua posizione o sotto la tutela; Persona designata ai sensi della legge 272/2004 sulla protezione e la promozione dei diritti del fanciullo e rappresentante legale del disabile adulto iscritto in un istituto scolastico.
Le ferie retribuite sono concesse su richiesta del genitore che soddisfi le condizioni di cui sopra a decorrere dalla data di presentazione di quest’ultimo al datore di lavoro. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione sotto la responsabilità dell’altro genitore, una copia del certificato di nascita (o dei certificati) del figlio (o dei figli) o il documento attestante lo status del genitore, ma non prima della data in cui si decide di limitare o sospendere l’attività di insegnamento.
La dichiarazione di responsabilità dell’altro genitore deve contenere informazioni che dimostrino che per lo stesso periodo, non ha presentato domanda sul luogo di lavoro per ferie che gli sarebbero spettate in base alle disposizioni del presente decreto di urgenza e non ha beneficiato dell’aumento di stipendio concesso per i genitori che, a causa della natura specifica dell’attività, non possono beneficiare di queste vacanze.
Il datore di lavoro è tenuto a concedere ferie se il lavoratore richiede tale diritto, ad eccezione dei soli dipendenti delle unità nazionali del sistema energetico, delle unità operative nucleari, delle unità antincendio continue, dell’assistenza sociale, delle unità di telecomunicazione, della radio e della televisione pubblica, rete di trasporto ferroviario, stabilimenti che effettuano trasporti pubblici e servizi igienico-sanitari, fornitura di gas, elettricità, calore e acqua al pubblico da parte di esercizi commerciali, servizi finanziari, distribuzione di carburanti, produzione e distribuzione di medicinali e attrezzature sanitarie, nonché stabilimenti farmaceutici, per queste categorie è richiesto il consenso del datore di lavoro.
L’indennità giornaliera del genitore è versata dal capitolo spese per il personale del bilancio delle entrate e delle spese del datore di lavoro e ammonta al 75 % dello stipendio base corrispondente a un giorno lavorativo, ma non più del corrispondente giornaliero del 75% della retribuzione lorda media utilizzata per basare il bilancio previdenziale statale, è in importo lordo ed è soggetto a tassazione e al pagamento della sicurezza sociale, contributi per l’assicurazione malattia e per il versamento dei contributi per la sicurezza sociale sul lavoro.
Che cosa deve fare il datore di lavoro per regolare questi importi?
Il datore di lavoro deve presentare una domanda alle agenzie di collocamento della contea e al comune di Bucarest nella cui area territoriale è attivo il datore di lavoro o la succursale/punto di lavoro del datore di lavoro, accompagnati da documenti giustificativi relativi all’adempimento delle condizioni di liquidazione dell’indennità. Essi possono essere trasmessi per via elettronica o in forma lometrica alle agenzie per l’impiego della contea e di Bucarest, rispettivamente, entro 30 giorni dalla data di pagamento dei contributi e delle imposte relative alla compensazione. La liquidazione degli importi versati a titolo di indennità è effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla data di registrazione dei documenti giustificativi richiesti per la presentazione elettronica delle domande e dei necessari documenti giustificativi, i modelli di domande e i moduli elettronici pubblicati sulla piattaforma puntuale possono essere utilizzati con un unico contatto elettronico o sul sito web Aici.gov.ro.