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Quali sono gli effetti di porre fine all’allerta sui rapporti di lavoro?

Lo stato di allerta è stato esteso per 30 giorni, a partire dal 7 febbraio 2022, e l’8 marzo 2022 è stato l’ultimo giorno in cui le restrizioni stabilite dalla decisione del governo sono state valide.

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Lo stato di allerta è stato prorogato per 30 giorni dal 7 febbraio 2022. Come previsto, lo stato di allerta non è stato prolungato, essendo l’8 marzo 2022 l’ultimo giorno in cui le restrizioni stabilite dalla decisione del governo erano valide. Lo stato di allerta è durato per quasi due anni in Romania, dal 15 maggio 2020 all’8 marzo 2022, durante i quali sono state attuate varie misure che hanno interessato diverse aree, tra cui il campo delle relazioni sindacali.

La cessazione dello stato di allerta ha effetto sia per quanto riguarda la revoca delle restrizioni sia per quanto riguarda le strutture adottate durante tale periodo di allerta.

Effetti sulla revoca delle restrizioni

A seguito della cessazione dello stato di allerta, il datore di lavoro non ha più l’obbligo di organizzare il lavoro a casa/ regime di telelavoro (questo tipo di organizzazione può essere stabilita ulteriormente, con l’accordo di entrambe le parti), né l’obbligo di organizzare il programma di lavoro o l’obbligo di organizzare il lavoro sul posto di lavoro tenendo conto del grado di vaccinazione dei dipendenti a quel lavoro.
La maschera non è più obbligatoria, né in spazi aperti né in spazi chiusi, ma è consigliata in spazi affollati.

Effetti sugli impianti

  • disoccupazione tecnica – con la cessazione dello stato di allerta, il motivo per cui l’attività del datore di lavoro è stata interrotta, in tutto o in parte, a seguito di misure contro la diffusione del virus SARS COV 2, e l’attività sarà ripresa. Così, l’indennità per la disoccupazione tecnica deve essere risolta dallo Stato fino alla data della cessazione dello stato di allerta, non fino al 31 marzo 2022 come stabilito dal OUG n. 2/2022, perché non c’è più il motivo per la sospensione. Il datore di lavoro può sospendere o interrompere ulteriormente l’attività, ma solo per motivi economici, tecnologici, strutturali o simili, alle condizioni espressamente previste dal codice del lavoro, e in questa situazione l’indennità che sarà concessa ai dipendenti non sarà più regolata dallo Stato;
  • misura Kurzarbeit – in caso di riduzione temporanea dell’orario di lavoro, causata dalla creazione di uno stato di emergenza/ allarme/ assedio, i datori di lavoro hanno la possibilità di ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti non più dell’80% della durata giornaliera e per un periodo fino a 3 mesi dalla data di fine dell’ultimo periodo in cui è stato stabilito lo stato di emergenza/allarme/assedio, secondo l’ordinanza d’emergenza n. 132 del 2020. Pertanto, le indennità per attività ridotta (pari al 75% dello stipendio base mensile lordo relativo alle ore di riduzione dell’orario di lavoro) saranno concesse per altri tre mesi dalla data di revoca dello stato di allerta, rispettivamente fino al 9 giugno 2022 incluso;
  • giorni liberi pagati per i genitori – i genitori che hanno figli o adulti con disabilità iscritti al sistema educativo possono ricevere giorni liberi fino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, in caso di limitazione o sospensione delle attività didattiche che comportino la presenza fisica dei bambini nelle unità educative, alle condizioni specificate nell’ordinanza di emergenza n. 110 del 2021. Dal momento in cui lo stato di allerta cessa, normalmente non ci sarebbe alcun motivo per concedere questi giorni di riposo, ma se ci fossero situazioni giustificate in cui i corsi sarebbero condotti online, verranno concessi giorni di riposo fino alla fine di questo anno scolastico.

La validità dei contratti collettivi di lavoro (CCM) è automaticamente prorogata di 90 giorni dalla cessazione dello stato di allerta, secondo la legge n. 55/2020 che prevede inoltre che, entro 45 giorni dalla data di cessazione dello stato di allerta, le parti hanno l’obbligo di avviare negoziati collettivi. La validità dei documenti (patente di guida, carta d’identità) è prorogata di 90 giorni dalla fine dello stato di allerta.

In altre parole, è tempo di tornare alla normalità.