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Regime tecnico di disoccupazione fino alla fine del 2021

Un’importante modifica del tasso di disoccupazione tecnico, che si applica solo fino al 31 dicembre 2021, è stata introdotta dall’ordinanza di emergenza n. 111 dal 2 ottobre 2021.

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In pratica, dal 4 ottobre alla fine del 2021, per il periodo di sospensione temporanea del contratto di lavoro individuale, su iniziativa del datore di lavoro, in caso di interruzione temporanea o riduzione dell’attività a causa degli effetti del coronavirus, I dipendenti avranno diritto a un’indennità fissata al 75% dello stipendio base corrispondente all’occupazione, che è coperto dal bilancio di assicurazione contro la disoccupazione, ma non più del 75 per cento del guadagno medio lordo previsto dalla legge sul bilancio statale delle assicurazioni sociali per il 2021.

Chi beneficia della presente disposizione:

  • Dipendenti dei datori di lavoro, durante l’interruzione temporanea dell’attività, in tutto o in parte, nel contesto della crescente incidenza della diffusione della SAR-Cov-2 coronavirus e le misure volte a ridurre l’impatto del tipo di rischio fornito dalle decisioni del governo di prolungare lo stato di allerta sul territorio rumeno;
  • lavoratori dipendenti di datori di lavoro la cui attività è stata sospesa a seguito dell’indagine epidemiologica, ad eccezione dei lavoratori dipendenti in congedo di malattia e che percepiscono l’indennità di sicurezza sociale corrispondente.

Risarcimento:

  • è calcolato per il numero di giorni di sospensione dell’attività;
  • sono a carico del datore di lavoro i proventi del bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione;
  • è soggetto a imposte e contributi sociali obbligatori;
  • non è soggetto al pagamento del contributo assicurativo per il lavoro;
  • può essere completata dal datore di lavoro a sua scelta.

Altri contratti di lavoro?

  • se un lavoratore ha più di un contratto individuale di lavoro e almeno un contratto è attivo per il periodo a partire dal quale percepisce un reddito al livello dell’indennità di cui sopra, non ha diritto a tale indennità;
  • se, tuttavia, il lavoratore ha più di un contratto individuale di lavoro e tutti sono sospesi, lui o lei ha diritto al beneficio del contratto individuale di lavoro con i diritti del lavoro più vantaggiosi.

Come pagherà l’indennità il datore di lavoro?

  • presentare all’AJOFM, a nome del quale si trova la sede sociale, una domanda firmata e datata dal rappresentante legale, accompagnata da una dichiarazione di propria responsabilità e da un elenco delle persone aventi diritto all’indennità;
  • i documenti sono presentati nel mese in corso per il versamento dell’indennità nel mese precedente;
  • il pagamento dell’indennità è effettuato sui conti aperti dai datori di lavoro presso gli enti creditizi entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti;
  • i datori di lavoro versano i redditi ai lavoratori entro un massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle somme pagate.

Molto importante!

Ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza,

  • Durante un mese di calendario, i datori di lavoro possono applicare per lo stesso periodo del mese, per dipendenti diversi, per la concessione dell’indennità di cui all’articolo 1(1) e per la liquidazione dell’indennità di cui all’articolo 1(7) del GEO 132/2020, concernente misure di sostegno a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro nel contesto della situazione epidemiologica a seguito della diffusione del coronavirus SAR-Cov-2 e per stimolare la crescita dell’occupazione
  • Durante lo stesso mese di calendario, i datori di lavoro possono beneficiare, per periodi diversi del mese, dall’indennità di cui all’articolo 1 (1) e dal regolamento dell’indennità di cui all’articolo 1 (7) della suddetta EGO 132/2020.

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