Conformemente ai provvedimenti dell’art. 34 comma 1 lettera b) del Codice Fiscale, attuato con l’Ordinanza di Urgenza 106 del 4 ottobre 2007 si dovevano effettuare dei pagamenti anticipati dell’imposta sul reddito cominciando con il I trimestre del 2010 ed il primo termine di pagamento doveva essere il 25.04.2010.
Ma all’ultimo momento, conformemente all’Ordinanza di Urgenza del 22 del 24 marzo 2010 con la modifica dello stesso articolo sono stati rinviati i pagamenti anticipati dell’imposta sul reddito fino al 2012, differite acconti per imposte sul reddito per i contribuenti in tale articolo, si procederà alla acconti delle imposte sui redditi nel 2012.
Conformemente ai provvedimenti dell’art. 34 comma 1 lettera b) del Codice Fiscale, attuato con l’Ordinanza di Urgenza 106 del 4 ottobre 2007 si dovevano effettuare dei pagamenti anticipati dell’imposta sul reddito cominciando con il I trimestre del 2010 ed il primo termine di pagamento doveva essere il 25.04.2010.
Ma all’ultimo momento, conformemente all’Ordinanza di Urgenza del 22 del 24 marzo 2010 con la modifica dello stesso articolo sono stati rinviati i pagamenti anticipati dell’imposta sul reddito fino al 2012, differite acconti per imposte sul reddito per i contribuenti in tale articolo, si procederà alla acconti delle imposte sui redditi nel 2012.
Le società previste all’art. 34 comma 1 lettera b) del Codice Fiscale eseguirano, per i trimestri I -III, il confronto dell’imposta sul reddito con l’imposta minima prevista, ricalcolata correttamente per il corrispettivo trimestre, dividendo l’imposta minima annuale con 12 e moltiplicando con il numero di mesi afferenti.
Per il completamento del calcolo dell’imposta sul reddito dovuta, si compara l’imposta sul reddito annuale con la tassa minima annuale prevista dalla legge.
La stessa Ordinanza di Urgenza prevede che, nel caso in quale il periodo imponibile comincia o finisce durante l’anno, per il completamento del imposta sul reddito dovuta si compara l’imposta sul reddito afferente il periodo con la tassa minima annuale prevista dalla legge ricalcolata per lo stesso periodo.
All’art. 34 dopo il paragrafo 18 è stato introdotto il 19 che fa delle specificazioni per le società commerciali bancari, persone giuridiche romene e le succursali in Romania delle banche, persone giuridiche straniere, costituite nell’anno precedente, che non hanno avuto l’obbligo di pagare la tassa minima e che, alla fine dell’anno fiscale nel quale sono state costituite registrano perdite fiscali. Le sopra elencate effettuano trimestralmente pagamenti anticipati nel conto dell’imposta sul reddito in quantum di un quarto dell’imposta minima annua, ricalcolata conformemente al periodo imponibile afferente all’anno in quale sono state costituite.