Secondo un’ordinanza del governo (OUG 33) pubblicata questa sera (30.03.2020) nella Gazzetta ufficiale, le società potranno beneficiare di sconti se pagano le tasse in tempo.
Pertanto, i contribuenti che pagano l’imposta sul reddito delle società, indipendentemente dalla dichiarazione e dal sistema di pagamento, che pagano le imposte dovute per il primo trimestre del 2020, rispettivamente per l’anticipo per lo stesso trimestre, fino alla scadenza del 25 aprile 2020 incluso, beneficiano di uno sconto del 5% o del 10%, calcolato sull’imposta sul reddito dovuta. Anche le microimprese beneficiano di questa funzione, rispettivamente uno sconto del 10%.
Mostriamo di seguito l’articolo:
Secondo un’ordinanza del governo (OUG 33) pubblicata questa sera (30.03.2020) nella Gazzetta ufficiale, le società potranno beneficiare di sconti se pagano le tasse in tempo.
Pertanto, i contribuenti che pagano l’imposta sul reddito delle società, indipendentemente dalla dichiarazione e dal sistema di pagamento, che pagano le imposte dovute per il primo trimestre del 2020, rispettivamente per l’anticipo per lo stesso trimestre, fino alla scadenza del 25 aprile 2020 incluso, beneficiano di uno sconto del 5% o del 10%, calcolato sull’imposta sul reddito dovuta. Anche le microimprese beneficiano di questa funzione, rispettivamente uno sconto del 10%.
Mostriamo di seguito l’articolo:
“Art. 1. – (1) I contribuenti che pagano l’imposta sugli utili, indipendentemente dal sistema di dichiarazione e pagamento previsto dall’articolo 41 della legge n. 227/2015 del codice fiscale, con le successive modifiche e integrazioni, che pagano l’imposta dovuta per il primo trimestre 2020, rispettivamente per l’anticipo per lo stesso trimestre, fino alla scadenza del 25 aprile 2020 incluso, beneficiano di uno sconto calcolato sull’imposta sul reddito dovuta dalle società, così:
a) 5% per i contribuenti di grandi dimensioni stabiliti secondo l’ordinanza del presidente dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione fiscale n. 3609/2016 per quanto riguarda l`organizzazione dell’attività di amministrazione dei grandi contribuenti;
b) 10% per i contribuenti medi istituiti secondo l’Ordine del Presidente dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione fiscale n. 3610/20 16 per quanto riguarda l`organizzazione dell’attività di amministrazione dei contribuenti medi, con le successive modifiche;
c) 10% per gli altri contribuenti che non rientrano nella lettera. a) e b).
(4) Per il pagamento dell’imposta sul reddito della microimpresa per il primo trimestre del 2020, fino al 25 aprile 2020 incluso, i contribuenti beneficiano di uno sconto del 10% calcolato sull’imposta dovuta per quel trimestre. “
Pertanto, i contribuenti determinano l’imposta sull’utile / imposta sul reddito delle microimprese, da pagare, deducendo l’imposta dovuta da l’indennità, calcolata secondo l’atto normativo approvato.
Per i contribuenti del profitto, il bonus calcolato secondo l’ordinanza di emergenza n. 33, è distintamente incluso nella dichiarazione annuale di imposta sugli utili, spiega il Ministero delle Finanze.
Altre disposizioni della stessa Ordinanza prevedono:
- Il pagamento effettivo dell’IVA non viene effettuato alle autorità doganali durante il periodo di emergenza e nei successivi 30 giorni di calendario dalla data di cessazione dello status di emergenza, per gli importatori di medicinali, dispositivi di protezione, altri dispositivi o apparecchiature mediche e sanitari che possono essere utilizzato nella prevenzione, limitazione, trattamento e controllo di COVID-19.
- Per quanto riguarda la procedura di rilascio dei certificati di emergenza, vengono apportati alcuni adeguamenti, vale a dire: attraverso il certificato per le situazioni di emergenza è accertato, sulla base delle dichiarazioni sotto la propria responsabilità, la riduzione delle entrate o delle entrate relative a marzo con una percentuale di almeno il 25% rispetto alla media delle entrate da gennaio a febbraio 2020.