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Snellimento delle procedure relative ai registri delle imprese in caso di emergenza

Nella Gazzetta Ufficiale n. 311/14.04.2020 è stato pubblicato il decreto n. 240/14.04.2020 sull’estensione della situazione di emergenza sul territorio rumeno per un periodo di 30 giorni a partire dal 15.04.2020.

In alcune aree di attività il nuovo decreto prevede modifiche alle misure speciali adottate con il decreto n. 16.03.2020 sull’istituzione dello stato di emergenza sul territorio rumeno, facilitando così il rapporto con alcune istituzioni pubbliche.

Tale misura riguarda l’attività dell’ufficio nazionale del registro del commercio che, dalla data della dichiarazione di emergenza, ha registrato le indicazioni relative alle persone giuridiche e alle persone fisiche solo su domanda di registrazione delle informazioni e dei documenti ad esse allegati in forma elettronica, incorporata nella forma, allegata o logicamente associata alla firma elettronica estesa.

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 311/14.04.2020 è stato pubblicato il decreto n. 240/14.04.2020 sull’estensione della situazione di emergenza sul territorio rumeno per un periodo di 30 giorni a partire dal 15.04.2020.

In alcune aree di attività il nuovo decreto prevede modifiche alle misure speciali adottate con il decreto n. 16.03.2020 sull’istituzione dello stato di emergenza sul territorio rumeno, facilitando così il rapporto con alcune istituzioni pubbliche.

Tale misura riguarda l’attività dell’ufficio nazionale del registro del commercio che, dalla data della dichiarazione di emergenza, ha registrato le indicazioni relative alle persone giuridiche e alle persone fisiche solo su domanda di registrazione delle informazioni e dei documenti ad esse allegati in forma elettronica, incorporata nella forma, allegata o logicamente associata alla firma elettronica estesa.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 311/14.04.2020 è stato pubblicato il decreto n. 240/14.04.2020 sull’estensione della situazione di emergenza sul territorio rumeno per un periodo di 30 giorni a partire dal 15.04.2020.

In alcune aree di attività il nuovo decreto prevede modifiche alle misure speciali adottate con il decreto n. 16.03.2020 sull’istituzione dello stato di emergenza sul territorio rumeno, facilitando così il rapporto con alcune istituzioni pubbliche.

Tale misura riguarda l’attività dell’ufficio nazionale del registro del commercio che, dalla data della dichiarazione di emergenza, ha registrato le indicazioni relative alle persone giuridiche e alle persone fisiche solo su domanda di registrazione delle informazioni e dei documenti ad esse allegati in forma elettronica, incorporata nella forma, allegata o logicamente associata alla firma elettronica estesa.

Questa procedura ha impedito a molte società di registrare diverse domande nel registro di commercio in quanto gran parte dei rappresentanti legali delle persone iscritte nel registro di commercio non dispone di una firma elettronica estesa.

Ai sensi del decreto 240/14.04.2020, l’attività di registrazione dei crediti relativi a persone giuridiche e persone fisiche sarà svolta anche sulla base di richieste scritte in forma cartacea.

Un’altra novità è che le norme relative alla forma delle autodichiarazioni e alla firma dei modelli devono essere semplificate, qualora tali documenti siano necessari per la registrazione di una registrazione. Prima di stabilire lo stato di emergenza, questi documenti dovevano essere autenticati/certificati da un notaio pubblico o consegnati al funzionario designato nel registro di commercio per la validità. Nessun dettaglio è stato fatto della forma di questi documenti con il decreto n. 16.03.2020 sulla creazione dello stato di emergenza sul territorio della Romania, Tuttavia, in pratica, non potrebbero più essere realizzati a causa della sospensione delle attività degli uffici notarili e dei servizi pubblici da parte del registro di commercio.

Secondo le disposizioni del decreto 240/14.04.2020, la dichiarazione sotto la propria responsabilità può assumere la forma di una firma scritta (solo con firma autografa) o di un modulo elettronico (Da questo si capisce che il documento elettronico non necessita di firma, ma è sufficiente indicare il nome della persona che rilascia la dichiarazione alla fine del documento).

Il modello di firma può anche assumere la forma di un documento autenticato da un notaio o di un certificato di avvocato, o la forma di iscrizione sotto firma privata (con solo una firma manoscritta).