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A partire dal 01.08.2010 viene creato il Registro degli Operatori Intracomunitari

Il 23.06.2010 è stata adottata L’Ordinanza d’Emergenza no. 54/2010 che introduce alcune misure per la lotta all’evasione fiscale modificando il Codice Fiscale in vigore. L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.421 dal 23 giugno 2010.

Lo scopo dichiarato di queste modifiche è la registrazione delle persone giuridiche imponibili che effettuano operazioni di commercio intracomunitario per diminuire l’evasione fiscale nel campo IVA.

Cosi, a partire dal 1 agosto 2010, si crea, in seno all’Agenzia Nazionale d’Amministrazione Fiscale, Il Registro degli Operatori Intracomunitari che comprenderà tutte le persone imponibili e le persone giuridiche non imponibili che effettuano operazioni intracomunitarie, come segue:

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Il 23.06.2010 è stata adottata L’Ordinanza d’Emergenza no. 54/2010 che introduce alcune misure per la lotta all’evasione fiscale modificando il Codice Fiscale in vigore. L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.421 dal 23 giugno 2010.

Lo scopo dichiarato di queste modifiche è la registrazione delle persone giuridiche imponibili che effettuano operazioni di commercio intracomunitario per diminuire l’evasione fiscale nel campo IVA.

Cosi, a partire dal 1 agosto 2010, si crea, in seno all’Agenzia Nazionale d’Amministrazione Fiscale, Il Registro degli Operatori Intracomunitari che comprenderà tutte le persone imponibili e le persone giuridiche non imponibili che effettuano operazioni intracomunitarie, come segue:

Il 23.06.2010 è stata adottata L’Ordinanza d’Emergenza no. 54/2010 che introduce alcune misure per la lotta all’evasione fiscale modificando il Codice Fiscale in vigore. L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.421 dal 23 giugno 2010.

Lo scopo dichiarato di queste modifiche è la registrazione delle persone giuridiche imponibili che effettuano operazioni di commercio intracomunitario per diminuire l’evasione fiscale nel campo IVA.

Cosi, a partire dal 1 agosto 2010, si crea, in seno all’Agenzia Nazionale d’Amministrazione Fiscale, Il Registro degli Operatori Intracomunitari che comprenderà tutte le persone imponibili e le persone giuridiche non imponibili che effettuano operazioni intracomunitarie, come segue:

  • consegne intracomunitarie di beni che si svolgono in Romania,
  • consegne ulteriori di beni effettuate all’interno di un’operazione triangolare prevista all’articolo no.132^1 paragrafo (5) del Codice Fiscale, effettuate nello stato membro d’arrivo dei beni e che si dichiarano come consegne intracomunitarie con codice T in Romania,
  • erogazioni di servizi intracomunitari per i quali si applica quanto previsto dall’articolo 133 paragrafo (2); servizi erogati da persone imponibili residenti in Romania a favore di persone imponibili non residenti in Romania, però stabilite nella Comunità, altre di quelle gia esentate d’IVA nello stato membro in quale queste sono imponibili
  • acquisti intracomunitari di beni tassabili effettuati in Romania,
  • acquisti intracomunitari di servizi per i quali si applica quanto previsto dall’articolo 133 paragrafo (2), effettuati a favore delle persone imponibili residenti in Romania, incluse le persone giuridiche non imponibili registrate ai fini d’IVA in conformità all’articolo 153 oppure 153^1 dalle persone imponibili non residenti in Romania però residenti nella Comunità e per le quali il beneficiario ha l’obbligo del pagamento della Tassa in conformità all’articolo 150 paragrafo (2).

Per quello che riguarda la registrazione nel Registro degli Operatori Intracomunitari, le persone imponibili e le persone non imponibili devono depositare all’Ente fiscale competente una richiesta di registrazione ed altri documenti secondo quanto stabilito da un’ordinanza del presidente dell’Agenzia Nazionale dell’Amministrazione Fiscale. Nel caso delle persone imponibili è obbligatoria la presentazione del casellario giudiziale rilasciato dalle Autorità competente per i soci e amministratori, con l’eccezione dei soci delle società per azioni.

Non possono essere registrate nel Registro degli operatori intracomunitari le persone giuridiche imponibili e quele non imponibili che non sono registrate ai fini d’IVA in conformità all’articolo 153 oppure 153^1 e le persone imponibili che hanno come socio oppure amministratore una persona contro cui è in atto un’azione penale e/o che hanno registrati nel casellario giudiziale reati che riguardano tutte le operazioni previsti al paragrafo (1).

L’organizzazione e il funzionamento del Registro degli operatori intracomunitari e la procedura di registrazione e di radiazione dal registro sono stabiliti tramite ordinanza del Presidente dell’Agenzia Nazionale dell’Amministrazione Fiscale.

E’ importante ricordare che le persone che non figureranno nel Registro degli Operatori Intracomunitari non avranno più una partita IVA valida per operazioni intracomunitarie anche se sono registrate ai fini d’IVA in conformità all’articolo 153 oppure 153^1.

Le richieste di registrazione nel Registro degli Operatori Intracomunitari si depositano presso gli organi fiscali competenti a partire dalla data di pubblicazione dell’ordinanza d’emergenza.

Sarà sanzionabile l’effettuazione di operazioni intracomunitarie effettuate da persone che, pur avendo l’obbligo della registrazione nel Registro degli Operatori Intracomunitari, non risultino registrate. La multa prevista va da 1.000 Lei a 5.000 Lei.