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deRainfall Dicembre 15, 2009

Come si applica l’esenzione dell’imposta per il profitto rinvestito?

Nel Monitore Ufficiale Romeno no.761 dal 9 Novembre si e’ pubblicato la Legge no.329 dal 05.11.2009 che porta un supplemento al Codice Fiscale, essendo introdotto un nuovo articolo , Art.19 2. alienato (1) che prevede l’esenzione dell’imposta del profitto rinvestito.

Cosi, conforme alla legge, il profitto investito nella produzione e/oppure l’acquisto di equipaggiamenti tecnologici (macchine,attrezzamenti ed installazioni di lavoro), cosi come sono previste in sottogruppo 2.1 dal Catalogo che riguarda la classificazione dei mezzi fissi , usati con lo scopo dell’ottenimento di redditi imponibili, è esento dell’imposta.

L’esenzione dell’imposta si applica solamente per gli attivi considerati nuovi, in questo senso si capisce che non sono stati usati ulteriore all’entrata in vigore delle presente previste.

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Nel Monitore Ufficiale Romeno no.761 dal 9 Novembre si e’ pubblicato la Legge no.329 dal 05.11.2009 che porta un supplemento al Codice Fiscale, essendo introdotto un nuovo articolo , Art.19 2. alienato (1) che prevede l’esenzione dell’imposta del profitto rinvestito.

Cosi, conforme alla legge, il profitto investito nella produzione e/oppure l’acquisto di equipaggiamenti tecnologici (macchine,attrezzamenti ed installazioni di lavoro), cosi come sono previste in sottogruppo 2.1 dal Catalogo che riguarda la classificazione dei mezzi fissi , usati con lo scopo dell’ottenimento di redditi imponibili, è esento dell’imposta.

L’esenzione dell’imposta si applica solamente per gli attivi considerati nuovi, in questo senso si capisce che non sono stati usati ulteriore all’entrata in vigore delle presente previste.

Nel Monitore Ufficiale Romeno no.761 dal 9 Novembre si e’ pubblicato la Legge no.329 dal 05.11.2009 che porta un supplemento al Codice Fiscale, essendo introdotto un nuovo articolo , Art.19 2. alienato (1) che prevede l’esenzione dell’imposta del profitto rinvestito.

Cosi, conforme alla legge, il profitto investito nella produzione e/oppure l’acquisto di equipaggiamenti tecnologici (macchine,attrezzamenti ed installazioni di lavoro), cosi come sono previste in sottogruppo 2.1 dal Catalogo che riguarda la classificazione dei mezzi fissi , usati con lo scopo dell’ottenimento di redditi imponibili, è esento dell’imposta.

L’esenzione dell’imposta si applica solamente per gli attivi considerati nuovi, in questo senso si capisce che non sono stati usati ulteriore all’entrata in vigore delle presente previste.

Il profitto investito nelle condizioni della Legge 329 dal 9 Novembre 2009, rappresenta il soldo del conto di profitto e perdita, rappresentando il profitto contabile cumulato dall’inizio dell’anno e che è usato nel anno dell’effettuazione del investimento.

L’esenzione dell’imposta si accorda entro il limite dell’imposta sul utile dovuto per il periodo rispettivo.

In conformità con la Legge no.329 dal 9 Novembre 2009 per il periodo 1 Ottobre – 31 Dicembre 2009, per l’applicazione di questa facilita sarà presso in considerazione il profitto contabile registrato cominciando con il 1 Ottobre 2009 ed investito negli attivi menzionati anteriore, prodotti e /oppure acquistati dopo questa data.

Il profitto contabile per questo periodo si determinerà tramite la diminuzione dal profitto contabile del intero anno del profitto contabile registrato nel periodo 1 Gennaio 2009 – 30 Settembre 2009.

Il valore fiscale, rispettivo il valore d’entrata degli attivi per quale si è stato beneficiato dell’esenzione dell’imposta, sarà determinato tramite la diminuzione di produzione e /oppure d’acquisto della somma per quale si è applicata la facilita prevista della presente legge.

Nel caso in quale il profitto copre integrale il valore d’acquisto dell’attrezzamento per quale si applica l’esenzione dell’imposta, il valore fiscale di questo sarà uguale con “0”.

Nel caso in quale la spesa di questo mezzo fisso sarà indeducibile dal punto di vista fiscale al calcolo dell’imposta sul utile ( si imporrerà con la quota di 16%).

Nel caso in quale il profitto contabile non copre integrale il valore del attrezzamento, l’esenzione dell’imposta sul utile si applicherà solamente per la parte dal valore di acquisto del mezzo fisso che e’ coperto dal profitto contabile e in questo caso il valore fiscale del questo sarà uguale solamente con la parte del valore del mezzo fisso per quale non e’ stata accordata l’esenzione dell’imposta .

In questo caso la spesa con l’ammortamento del mezzo fisso avrà una parte deducibile dal punto di vista fiscale che corrisponde al valore del mezzo fisso per quale non si e’ applicato l’esenzione dell’imposta e una parte indeducibile dal punto di vista fiscale (che si imporre con la quota di 16%) che corrisponde alla parte dal valore del mezzo fisso per quale si e’ applicato l’esenzione dell’imposta sul utile.

Per i contribuenti che hanno l’obbligo da pagare l’imposta sul utile trimestrale, nella situazione in quale si effettua investigazioni nei trimestri anteriori, dal profitto contabile cumulato dall’inizio si diminuisce la somma del profitto investito anteriore per quale si e’ applicato la facilita.

In caso nel quale i contribuenti che sono stati pagatori di imposta sul utile nel corso dell’anno, per l’applicazione della facilita si prenderà in considerazione il profitto contabile cumulato dall’inizio dell’anno investito in attivi menzionati anteriore, prodotti e/oppure acquistati cominciando con il trimestre in quale questi hanno diventato pagatori di imposta sul utile.

Anche nel caso dei questi contribuenti per l’anno 2009 il profitto contabile preso in considerazione alla applicazione della facilita sarà quel registrato dopo il 1 Ottobre 2009.

L’esenzione dell’imposta sul utile si calcolerà trimestrale oppure annuale, dopo il caso, e la somma del profitto per quale si ha beneficiato dell’esenzione dell’imposta sarà ripartito con priorità per la costituzione delle riserve fino alla concorrenza del profitto contabile registrato alla fine dell’esercizio finanziario.

Nel caso in quale alla fine dell’esercizio finanziario si realizza la perdita contabile , non si effettuerà la regolarizzazione del profitto investito, il contribuente non essendo obbligato a ripartire la somma del profitto investito per la costituzione delle riserve.

Nello stesso tempo nel periodo 1 Ottobre – 31 Dicembre 2009 si registra perdita, pero per il totale dell’anno la società beneficiava di deduzione, essendo obbligato a pagare imposta 16% al intero profitto fiscale.

Alla chiusura dell’esercizio finanziario il contribuente non potrà distribuire per dividenti la parte dal profitto realizzato per quale si è applicato l’esenzione dell’imposta, essendo obbligato a costituire una riserva dalla facilità fiscale uguale come valore con il valore dal profitto realizzato per quale si è realizzato l’esenzione dell’imposta sul utile.

Per gli attivi che si realizzano durante il percorso di più degli anni consecutivi, la facilita si accorda per i lavori realizzati effettivo, nella base di certe situazioni parziale di lavori, per gli investimenti messi in funzione parziale nell’anno rispettivo.

I contribuenti che beneficiano di queste facilita hanno l’obbligo di mantenere nel patrimonio gli attivi rispettivi almeno un periodo uguale con la meta dalla loro durata normale di funzionamento, stabilita conforme il Catalogo che riguarda la classificazione e i periodi normali di funzionamento dei mezzi fissi.

Nel caso del non rispetto di questa condizione, per le somme rispettive si ricalcola l’imposta sul utile e si stabilisce maggioranze di ritardo, dalla data dell’applicazione della facilita, conforme alla legge.

Non entra sotto l’incidenza di queste previste gli attivi trasferiti nel caso delle operazioni di riorganizzazione nel caso in quale la società beneficiaria prende la riserva afferente al profitto esento, assumersi cosi i diritti e gli obblighi della società cedente, ma anche gli attivi alienati tra la procedura di liquidazione/fallimento, conforme alla legge.

Nel caso in quale, come in seguito dell’applicazione di questa facilita, l’imposta sull’utile è sotto il livello dell’imposta minima in conformità con le previste dell’articolo 18, alienato (2) dal Codice Fiscale. I

Nello stesso tempo i contribuenti che applicano le previste del presente articolo non possono beneficiare del rimborso del profitto rinvestito previsto al l’articolo 261 dalla Legge no 346/2004 che riguarda lo stimolo della fondazione e dello sviluppo delle aziende piccole e medie, con le ulteriori modifiche.

Questa facilita fiscale si potrà applicare fino nel 31 Dicembre 2010 incluso.