L’ordinanza di emergenza no.148/2008 stabilisce che cominciando con il 1Gennaio 2011 si abrogano le disposizioni del Decreto no.92/1976 riguardando il libretto di lavoro.
In conformita alle previste dell’articolo 296 dal Codice del Lavoro (la Legge no.53/2003), con le ulteriori modifiche, il libretto di lavoro rimane a provare la vecchiezza nel lavoro stabilita entro il 31 dicembre 2010, e i datori di lavoro che mantengono e compilano i libretti di lavoro li rilasceranno ai titolari in modo scaglionato, fino il 30 giugno 2011, sulla base del verbale individuale di consegna-ricezione.
Nello stesso tempo, gli Ispettorati Territoriali di Lavoro che detengono i libretti di lavoro degli dipendenti li rilasceranno entro il 30 giugno 2011 ai datori di lavoro.
L’ordinanza di emergenza no.148/2008 stabilisce che cominciando con il 1Gennaio 2011 si abrogano le disposizioni del Decreto no.92/1976 riguardando il libretto di lavoro.
In conformita alle previste dell’articolo 296 dal Codice del Lavoro (la Legge no.53/2003), con le ulteriori modifiche, il libretto di lavoro rimane a provare la vecchiezza nel lavoro stabilita entro il 31 dicembre 2010, e i datori di lavoro che mantengono e compilano i libretti di lavoro li rilasceranno ai titolari in modo scaglionato, fino il 30 giugno 2011, sulla base del verbale individuale di consegna-ricezione.
Nello stesso tempo, gli Ispettorati Territoriali di Lavoro che detengono i libretti di lavoro degli dipendenti li rilasceranno entro il 30 giugno 2011 ai datori di lavoro.
Molto importante, però,è la precisione che parla del mantenimento dell’obbligo “della fondazione del Registro Generale di Evidenza dei Dipendenti” – REVISAL. Conforme alla questa previdenza, ogni datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere all’ispettorato territoriale di lavoro registri di evidenza dei dipendenti in formato elettronico.