L’obbligo delle Persone Fisiche Autorizzate (PFA) di pagare CAS per i redditi di natura professionale, conformemente alla OUG 58/2010 è stato eliminato con l’entrata in vigore della OUG 82/2010, queste dovrebbero pagare CAS conformemente alla Legge 19/2000, cioè come prima dell’entrata in vigore dell’Ordinanza 58.
L’Ordinanza 82/2010, per la modifica della OUG 58/2010, prevede che soltanto i redditi dai diritti di autore e convenzioni si sottomettono alla CAS individuale, a differenza della OUG 58/2010, nella quale l’obbligo di pagamento dei contributi individuali era applicabile sui tutti i redditi non salariali ottenuti dalle persone fisiche.
L’obbligo della PFA di pagare CAS per i redditi di natura professionale, conformemente al ‘OUG 58/2010 è stato eliminato con l’entrata in vigore della OUG 82/2010, queste dovendo pagare il CAS conformemente alla legge 19/2000, come prima dell’entrata in vigore del’ Ordinanza 58.
L’obbligo delle Persone Fisiche Autorizzate (PFA) di pagare CAS per i redditi di natura professionale, conformemente alla OUG 58/2010 è stato eliminato con l’entrata in vigore della OUG 82/2010, queste dovrebbero pagare CAS conformemente alla Legge 19/2000, cioè come prima dell’entrata in vigore dell’Ordinanza 58.
L’Ordinanza 82/2010, per la modifica della OUG 58/2010, prevede che soltanto i redditi dai diritti di autore e convenzioni si sottomettono alla CAS individuale, a differenza della OUG 58/2010, nella quale l’obbligo di pagamento dei contributi individuali era applicabile sui tutti i redditi non salariali ottenuti dalle persone fisiche.
L’obbligo della PFA di pagare CAS per i redditi di natura professionale, conformemente al ‘OUG 58/2010 è stato eliminato con l’entrata in vigore della OUG 82/2010, queste dovendo pagare il CAS conformemente alla legge 19/2000, come prima dell’entrata in vigore del’ Ordinanza 58.
Secondo OUG 82/2010, i beneficiari di redditi da diritti di autore e convenzioni civile devono i contributi individuali di assicurazioni sociali per pensioni (10,5%) e disoccupazione (0,5%) nelle seguenti situazioni:
- le persone che realizzano redditi occasionali da diritti di autore e convenzioni civili, ma che non hanno altri redditi dai stipendi, devono contributi individuali per i redditi non salariali ottenuti, la base di calcolo e imposizione è annua e massimale limitata a 5 stipendi medi lordi su economia all’anno.
- Le persone che realizzano redditi da diritti di autore e convenzioni civili regolarmente, indifferentemente dal fatto che realizzano o no redditi daicstipendi, devono contributi individuali sui redditi non salariali sopra menzionati e la base di calcolo e imposizione di questi è mensile e massimale, limitata a 5 stipendi medi lordi su economia al mese.
Le persone che, in modo occasionale realizzano, parte i redditi dai stipendi, anche redditi da diritti di autore o convenzioni civili, non devono contributi individuali per i redditi ottenuti dalle due fonti non salariali sopra menzionate.
L’Ordinanza 82/2010 menziona che, con redditi realizzati in modo occasionale si intende che quei redditi realizzati per la prestazione di un attività in modo discontinuo, senza avere un carattere di regolarità.