I buoni pasto si possono conferire ai dipendenti da qualsiasi tipo d’impresa, sono deducibili fiscalmente ed esenti da imposte e tasse sociali sia per dipendenti che per i datori di lavoro.
Se finora, compreso il mese di agosto 2009, il valore nominale di un buono pasto è di 8,48 lei, cominciando con settembre 2009, il valore di un buono pasto sarà di 8,72 lei.
Nella Gazzetta Ufficiale no. 547 del 6 agosto 2009 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero del Lavoro, Famiglia e Protezione Sociale (MMFPS) no. 1.444/2009 per stabilire un valore nominale indicizzato di un buono pasto per il II semestre dell’anno 2009, Ordinanza che prevede l’approvazione del nuovo valore del buono pasto cominciando con 1 settembre 2009.
I buoni pasto si possono conferire ai dipendenti da qualsiasi tipo d’impresa, sono deducibili fiscalmente ed esenti da imposte e tasse sociali sia per dipendenti che per i datori di lavoro.
Se finora, compreso il mese di agosto 2009, il valore nominale di un buono pasto è di 8,48 lei, cominciando con settembre 2009, il valore di un buono pasto sarà di 8,72 lei.
Nella Gazzetta Ufficiale no. 547 del 6 agosto 2009 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero del Lavoro, Famiglia e Protezione Sociale (MMFPS) no. 1.444/2009 per stabilire un valore nominale indicizzato di un buono pasto per il II semestre dell’anno 2009, Ordinanza che prevede l’approvazione del nuovo valore del buono pasto cominciando con 1 settembre 2009.
E’ bene sapere che la Legge 142/1998 che regola il conferimento dei buoni mensa prevede l’indicizzazione del valore di questi buoni due volte all’anno. Il valore nominale dei buoni pasto è indicizzato semestralmente con l’indice dei prezzi al consumo dei beni alimentari.