Questa versione del sito web è attualmente in costruzione.

I principali cambiamenti fiscali con cui stiamo entrando nel 2021

L’anno 2021 è iniziato con molte innovazioni fiscali, la maggior parte delle quali sono vantaggiose per le aziende.

Read article

L’anno 2021 è iniziato con molte innovazioni fiscali, la maggior parte delle quali sono vantaggiose per le aziende.

Abbiamo cercato di riassumere in questo articolo i principali cambiamenti fiscali che è importante prendere in considerazione le aziende di quest’anno, vale a dire abbiamo anche evidenziato alcuni dei cambiamenti che entreranno in vigore solo nel 2022, ma per i quali le aziende dovrebbero essere ben preparati già da quest’anno.

Imposta sulle società

Nel caso dell’imposta sulle società, sono stati apportati alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità di talune spese. Sebbene siano state proposte diverse modifiche, alcune sono state rinviate. Si considera interamente deducibile quanto segue:

  • la spesa del datore di lavoro per l’attività di telemonca è una spesa deducibile per determinare il risultato fiscale;
  • sono totalmente deducibili nel calcolo del gettito fiscale, spese per il funzionamento degli istituti di istruzione precoce;
  • le rettifiche di valore per crediti saranno interamente deducibili nel calcolo del risultato fiscale se i crediti soddisfano determinate condizioni cumulative, solo a partire dal 2022;
  • e la disposizione sul risultato fiscale consolidato di un gruppo fiscale li porterà anche all’attenzione del 2022 quando entreranno in vigore.

Imposta sul reddito delle microimprese

La base imponibile cui si applica l’imposta è modificata: per determinare la base imponibile del reddito delle microimprese, i dividendi ricevuti da una persona giuridica rumena sono dedotti.

Per quanto riguarda l’ammissibilità al limite di reddito (EUR 1.000.000), gli stessi elementi che costituiscono la base imponibile (non lo stesso reddito, è un cambiamento di espressione) saranno presi in considerazione.

Imposta sul reddito

Tra le spese deducibili nel calcolo dell’imposta sul reddito sono aggiunti:

  • il costo dell’ammortamento dei beni personali destinati all’esercizio dell’attività, a norma di legge;
  • spese per l’acquisto di macchine elettroniche fiscali etichettate, messe in funzione in quell’anno, secondo la legge;
  • è introdotta una disposizione speciale sul rimborso dell’imposta sui dividendi. Se l’adeguamento annuale dei dividendi versati a seguito di una distribuzione parziale nel corso dell’esercizio dà luogo a rimborsi a carico del bilancio, il pagatore di dividendi presenta all’autorità fiscale competente una domanda di rimborso dopo che il socio o gli azionisti hanno restituito i dividendi e fino alla scadenza del termine di prescrizione per il diritto di chiedere il rimborso. La procedura di esecuzione deve essere approvata con ordinanza del ministro delle finanze pubbliche.

Né è imponibile ai fini dell’imposta sul reddito, le spese di cui al capitolo descritto di seguito, che non sono soggette alla base per il calcolo dei contributi sociali.

Contributi sociali

Sono stati inoltre forniti chiarimenti sugli importi non inclusi nella base di calcolo dei contributi sociali:

  • prestazioni sotto forma di uso privato di veicoli non utilizzati esclusivamente a fini di attività economica, posseduti o utilizzati da persone giuridiche che applicano la tassazione delle microimprese o la tassa specifica per attività;
  • gli importi bai dipendenti che svolgono attività simili alla telework per sostenere spese utilitarie nel luogo in cui i dipendenti lavorano entro i limiti fissati dal datore di lavoro dal contratto di lavoro o dal regolamento interno, ma limitato in un massimale mensile di 400 lei corrispondente al numero di giorni nel mese in cui la persona opera come servizio di telework. Gli importi saranno concessi senza la necessità di presentare documenti giustificativi;
  • copertura dei costi dei test epidemiologici e della vaccinazione dei dipendenti per prevenire la diffusione di malattie pericolose per la salute;
  • le somme versate dal datore di lavoro per la prima istruzione dei figli dei dipendenti.

Imposta sul valore aggiunto

Il massimale per un contribuente da considerare ammissibile all’applicazione del sistema dell’IVA al momento della ricezione è cambiato. Questo nuovo massimale è fissato in funzione del fatturato dell’anno civile precedente e non deve superare i 4.500.000 lei. Il vecchio soffitto era 2.250.000 lei.

L’adeguamento della base IVA è effettuato anche se il corrispettivo totale o parziale dei beni o servizi forniti non è stato ricevuto dai beneficiari della persona fisica entro dodici mesi dal termine di pagamento fissato dalle parti, o, in mancanza, dalla data di emissione della fattura (operazioni con parti correlate esterne). Ovviamente, la persona che effettua l’adeguamento dovrà dimostrare di aver fatto ogni sforzo per recuperare la sua richiesta.

L’aliquota IVA ridotta (5%) si applica a partire dal 2022 alla fornitura di abitazioni con una superficie utile pari o inferiore a 120 m2, escluse le abitazioni per uso domestico, il cui valore, compreso il terreno su cui sono costruite, non supera 450.000 lei. Lo stesso tetto è rimasto, anche se il massimale è stato promosso a 140.000 euro.

La cessione di beni rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA non costituisce trasferimento di proprietà di beni immobili da parte di un soggetto passivo a un ente pubblico al fine di estinguere un debito fiscale in essere.

L’IVA dovuta o pagata per l’acquisto di bevande alcoliche e di prodotti del tabacco può essere detratta se tali beni sono utilizzati per la prestazione di servizi o per la loro libera prestazione di servizi a fini pubblicitari o promozionali.

A partire dal 2021, le transazioni con il Regno Unito seguiranno la regola extracomunitaria, ad eccezione della fornitura/acquisto di beni con l’Irlanda del Nord, che in termini di transazioni di beni è considerata membro dell’UE.
Il termine per il rimborso dell’IVA con successivo controllo è stato prorogato fino al 31 marzo 2021.

Capitale proprio

Il 2021 è l’anno in cui vengono applicati gli incentivi fiscali per aumentare il capitale proprio, che riguardano la riduzione dell’imposta sulle società o il reddito della microimpresa, come stabilito dall’O.U.G. n. 153/2020.

Le percentuali di riduzione di tali imposte sono le seguenti:

(a) 2 % se il patrimonio netto contabile è positivo. Allo stesso tempo devono essere almeno pari alla metà del capitale sociale sottoscritto;
(b) se registra un aumento di capitale annuo rettificato dell’esercizio a fronte del capitale rettificato registrato nell’anno precedente e soddisfa anche la condizione di cui al punto (a), le riduzioni sono le seguenti:

Imposte e tasse locali

Sono stati forniti chiarimenti sulla base imponibile per gli edifici non residenziali di proprietà di persone fisiche. In caso di fabbricati misti, se il proprietario non dichiara all’amministrazione fiscale la superficie utilizzata per gli immobili non residenziali ai fini residenziali l’imposta sui fabbricati è calcolata applicando l‘aliquota dello 0,3 % sulla base imponibile determinata conformemente alle norme per gli edifici residenziali di proprietà di persone fisiche.

Il termine sarà aumentato da 3 a 5 anni per l’aggiornamento del valore imponibile degli edifici di proprietà di persone giuridiche a decorrere dal 1 luglio 2021 (per quanto riguarda l’imposizione questa disposizione sarà sentita a partire dal 2022).

La dichiarazione di modifiche sarà effettuata solo se l’edificio è una destinazione non residente, il che fa sì che il valore imponibile dell’edificio aumenti o diminuisca di oltre il 25%.

Ai fini della fissazione dell’imposta sugli edifici misti di proprietà di persone fisiche, le persone fisiche che al 31 dicembre 2020 possiedono edifici misti presentano una dichiarazione sotto la propria responsabilità entro il 15 marzo 2021 incluso, sulla superficie utilizzata per gli edifici non misti a fini residenziali, ad eccezione delle persone fisiche le cui superfici utilizzate a fini non residenziali sono state dichiarate all’organo fiscale entro il 31 dicembre 2020.

Altre disposizioni importanti:

  • l‘esenzione fiscale specifica è prorogata per un periodo di 90 giorni a decorrere dal 1 gennaio 2021;
  • la richiesta di cancellazione di accessori ai sensi del OUG 69/2020 può essere presentata anche tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021;
  • per l’area di HoReCa è stato pubblicato un regime di aiuti concesso ai beneficiari sotto forma di sovvenzioni per coprire una parte del fatturato o della perdita di fatturato (nel 2020 rispetto al 2019) delle agenzie di viaggio, pari al 20%. I codici CAEN citati sono: 7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630 (secondo l’OUG 224/2020);
  • un altro chiarimento riguarda l’esenzione fiscale per gli utili reinvestiti, nel senso che sarà concessa entro il limite dell’imposta sulle società calcolata su base cumulativa dall’inizio dell’anno al trimestre degli attivi messi in servizio, ai contribuenti che applicano il sistema trimestrale di dichiarazione dei redditi delle società e di pagamento, che corrisponde all’importo dell’imposta sugli utili calcolata cumulativamente dall’inizio dell’anno di messa in servizio degli attivi fino alla fine di tale anno per i contribuenti che applicano il sistema annuale di dichiarazione dei redditi delle società e di pagamento. Si è solo affermato in precedenza che l’esenzione dall’imposta sulle società sugli investimenti effettuati è stata concessa entro il limite dell’imposta sulle società dovuta per quel periodo.

Ultimo ma non meno importante, i termini per la presentazione di alcune dichiarazioni sono stati modificati, ad es. i massimali fiscali sono stati aggiornati. Scopri i dettagli qui.