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Il contributo per i disabili versato dal datore di lavoro è aumentato

In relazione all’aumento del salario minimo, il contributo per i disabili non occupati sarà implicitamente aumentato dalle imprese e dalle autorità pubbliche che impiegano almeno 50 dipendenti.

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Ai sensi dell’articolo 78(3) della legge 448/2006, le autorità pubbliche e le istituzioni, nonché le persone giuridiche, pubbliche o private con almeno 50 dipendenti, sono obbligate ad assumere persone disabili in almeno il 4 % del numero totale di dipendenti. In caso contrario, possono optare per uno dei seguenti obblighi:

a) versare mensilmente al bilancio dello Stato un importo corrispondente allo stipendio base minimo lordo per paese garantito, moltiplicato per il numero di posti di lavoro che i disabili non hanno occupato;

b) versare mensilmente al bilancio dello Stato un importo pari ad almeno il 50 % dello stipendio base lordo minimo per paese garantito per retribuzione, moltiplicato per il numero di posti di lavoro in cui non hanno occupato persone disabili, e dall’importo corrispondente alla differenza fino all’importo specificato in (a) per l’acquisto, in regime di partenariato, di prodotti o servizi prodotti dall’attività autonoma di disabili impiegati in stabilimenti riconosciuti protetti. Gli stabilimenti protetti sono riconosciuti secondo O.M.M.F.P.S. nr. 1372/2010 per il riconoscimento della procedura di riconoscimento degli stabilimenti protetti, modificata e successivamente completata.

A seguito della decisione del governo n. 1.071/2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 950 del 5 ottobre 2021, il salario lordo minimo per paese sarà di lei 2.550 a decorrere dal 1 gennaio 2022, il che comporta anche il corrispondente aumento del contributo per le persone con disabilità non classificate. Le imprese private e gli enti pubblici con più di 50 dipendenti versano un contributo più elevato al fondo per l’invalidità a decorrere dal 1 gennaio 2021 se non rispettano l’obbligo di assumere un certo numero minimo di disabili.

A partire dal 1º gennaio 2022, i datori di lavoro pagheranno un importo più elevato di 2.550 lei (rispetto agli attuali 2.300 lei) o il numero di posti di lavoro che i disabili non hanno assunto. Ad esempio, un’impresa con 50 dipendenti dovrebbe assumere almeno 2 disabili. Se l’impresa non svolge tale attività, l’impresa può optare per il versamento allo Stato dello stipendio base lordo minimo garantito per paese, moltiplicato per il numero di posti di lavoro in cui la persona disabile non ha assunto e/o parzialmente effettuato acquisti presso unità protette. Supponendo che l’azienda non noleggi o acquisti prodotti da unità protette, il valore dell’obbligo nei confronti della cassa invalidità aumenterà di 500 lei al mese.