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deAlina Isac Gennaio 19, 2009

La quota d’imposta per le microaziende s’ha aumentato dal 1 Gennaio 2009

La quota d’imposta per le microaziende s’ha aumentato dal 2,5% fino al 3%, cominciando con 1 gennaio 2009, conforme articolo 107 dal Codice fiscale.

Per beneficiare del regime fiscale delle microaziende, le ditte che scelgono questo devono realizzare fino il 31 dicembre dell’anno fiscale precedente, cumulativo, le condizioni previste dall’articolo 103 dal Codice Fiscale:

  1. realizzare redditi, altri di quegli della consulenza e management, in proporzione di piu di 50% dai redditi totali;
  2. avere minimo 1 dipendente e massimo 9 dipendenti;
  3. realizzare redditi annuali che non superanno l’equivalente in lei di 100.000 Euro;
  4. il capitale sociale della persona giuridica essere detenuto delle persone fisiche oppure giuridiche, altre dello stato, le autorità locale e le istituzioni pubbliche.

Il ritorno del pagamento dell’imposta sull’utile

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La quota d’imposta per le microaziende s’ha aumentato dal 2,5% fino al 3%, cominciando con 1 gennaio 2009, conforme articolo 107 dal Codice fiscale.

Per beneficiare del regime fiscale delle microaziende, le ditte che scelgono questo devono realizzare fino il 31 dicembre dell’anno fiscale precedente, cumulativo, le condizioni previste dall’articolo 103 dal Codice Fiscale:

  1. realizzare redditi, altri di quegli della consulenza e management, in proporzione di piu di 50% dai redditi totali;
  2. avere minimo 1 dipendente e massimo 9 dipendenti;
  3. realizzare redditi annuali che non superanno l’equivalente in lei di 100.000 Euro;
  4. il capitale sociale della persona giuridica essere detenuto delle persone fisiche oppure giuridiche, altre dello stato, le autorità locale e le istituzioni pubbliche.

Il ritorno del pagamento dell’imposta sull’utile

La quota d’imposta per le microaziende s’ha aumentato dal 2,5% fino al 3%, cominciando con 1 gennaio 2009, conforme articolo 107 dal Codice fiscale.

Per beneficiare del regime fiscale delle microaziende, le ditte che scelgono questo devono realizzare fino il 31 dicembre dell’anno fiscale precedente, cumulativo, le condizioni previste dall’articolo 103 dal Codice Fiscale:

  1. realizzare redditi, altri di quegli della consulenza e management, in proporzione di piu di 50% dai redditi totali;
  2. avere minimo 1 dipendente e massimo 9 dipendenti;
  3. realizzare redditi annuali che non superanno l’equivalente in lei di 100.000 Euro;
  4. il capitale sociale della persona giuridica essere detenuto delle persone fisiche oppure giuridiche, altre dello stato, le autorità locale e le istituzioni pubbliche.

Il ritorno del pagamento dell’imposta sull’utile

Le microaziende possono scegliere per il pagamento dell’imposta sull’utile cominciando con l’anno fiscale prossimo. L’opzione si esercita fino il 31 gennaio dell’anno fiscale prossimo per quello che si e’ dovuto imposta sui redditi delle microaziende.

Nello stesso tempo, se durante dell’anno fiscale una microazienda realizza redditi piu grandi di 100.000 Euro oppure il percentuale dei redditi realizzati dalla consulenza e management nei redditi totali e’di piu di 50%, questa pagherà imposta sull’utile tenendo conto dei redditi e le spese realizzati dall’inizio dell’anno fiscale.

Il calcolo e il pagamento dell’imposta sull’utile si effettua cominciando con il trimestre in quale si hanno superato queste limite, senza essere in debito con aumenti di ritardo. Per la determinazione dell’imposta sull’utile scenderanno I pagamenti rappresentando l’imposta sui redditi delle microaziende effettuati durante l’anno fiscale.

Il pagamento dell’imposta e la deposizione delle dichiarazioni fiscale

Il calcolo e il pagamento dell’imposta sul reddito delle microaziende si effettuano trimestrale, fino il 25 incluso per il mese seguente del trimestre per quale si calcola l’imposta.