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Le dichiarazioni per disoccupazione e pensione si possono depositare nello stesso posto.

Le dichiarazioni per i contributi per la disoccupazione e pensioni si possono depositare presso le Case di Pensione oppure presso le Agenzie per l’occupazione della forza di lavoro (AJOFM), i datori di lavoro essendo esonerati di due code, ha annunciato la direttrice delle Case di Pensione Bucarest, Cristiana Dumitrache.

I presidenti della Casa Nazionale di Pensione e dell’Agenzia per l’occupazione della forza di lavoro hanno emesso un ordine comune in quale si stabilisce che la consegna delle dichiarazioni e il pagamento dei contributi potranno essere eseguiti in un solo posto, rispettivamente Le Case di Pensioni o le Agenzie per l’occupazione, evitando in questo modo la l’affollamento e l’obbligo di fare due code.

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Le dichiarazioni per i contributi per la disoccupazione e pensioni si possono depositare presso le Case di Pensione oppure presso le Agenzie per l’occupazione della forza di lavoro (AJOFM), i datori di lavoro essendo esonerati di due code, ha annunciato la direttrice delle Case di Pensione Bucarest, Cristiana Dumitrache.

I presidenti della Casa Nazionale di Pensione e dell’Agenzia per l’occupazione della forza di lavoro hanno emesso un ordine comune in quale si stabilisce che la consegna delle dichiarazioni e il pagamento dei contributi potranno essere eseguiti in un solo posto, rispettivamente Le Case di Pensioni o le Agenzie per l’occupazione, evitando in questo modo la l’affollamento e l’obbligo di fare due code.

Le dichiarazioni per i contributi per la disoccupazione e pensioni si possono depositare presso le Case di Pensione oppure presso le Agenzie per l’occupazione della forza di lavoro (AJOFM), i datori di lavoro essendo esonerati di due code, ha annunciato la direttrice delle Case di Pensione Bucarest, Cristiana Dumitrache.

I presidenti della Casa Nazionale di Pensione e dell’Agenzia per l’occupazione della forza di lavoro hanno emesso un ordine comune in quale si stabilisce che la consegna delle dichiarazioni e il pagamento dei contributi potranno essere eseguiti in un solo posto, rispettivamente Le Case di Pensioni o le Agenzie per l’occupazione, evitando in questo modo la l’affollamento e l’obbligo di fare due code.

Il direttore ha notato che per evitare l’affollamento i datori di lavoro possono trasmettere le dichiarazioni anche via osta o via email ed il pagamento può essere eseguito presso le casse delle due istituzioni attraverso versamento o mandato postale.

I rappresentanti delle due istituzioni hanno precisato che per il mese di settembre l’obbligo del pagamento dei contributi spetta al dipendente in quanto l’Ordinanza 58/2010 ha prodotto effetti fino al 10 agosto, quando è entrata in vigore l’Ordinanza 82/2010.

In queste condizioni i dipendenti che hanno redditi di natura professionale e incassa il stipendio fino al 10 settembre saranno obbligati anche nel mese di ottobre di depositare le dichiarazioni afferenti il periodo 1-10 settembre. Se il giorno del stipendio è dopo il 10 settembre, l’obbligo per il deposito delle dichiarazioni spetta al datore di lavoro conformemente a L’ordinanza 82.