Il cosiddetto Catalogo delle aziende, in cui solo le aziende sono ora registrate opzionalmente, diventerebbe obbligatorio sia per le aziende e PFAs e le imprese individuali e familiari (II e IF), secondo un progetto recentemente avviato al Senato. Tali enti dovranno versare importi annuali alla Camera di commercio e dell’industria della Romania (CCIR). Allo stesso tempo, le aziende avranno un obbligo aggiuntivo – il rappresentante legale dovrà ottenere un certificato speciale dalle autorità. Entrambe le obbligazioni dovranno essere contrassegnate per consentire alle società di presentare il bilancio annuale.
Il disegno di legge recentemente registrato propone di trasformare la registrazione facoltativa nel Catalogo delle società in un obbligo che copre non solo le società, ma anche PFAs, II e IF.
Il catalogo delle aziende sarà organizzato e gestito dal CCIR e dalle camere di commercio territoriali, non solo queste ultime, come ora, e sarà pubblico. La registrazione nel catalogo sarà effettuata da professionisti entro 15 giorni dalla sua istituzione, attraverso una metodologia data da CCIR, e professionisti esistenti avranno 90 giorni per registrarsi. Successivamente, qualsiasi modifica del Registro di Commercio dovrà essere riflessa, su richiesta dei professionisti, nel Catalogo delle aziende.
Il contributo sarà determinato in funzione delle dimensioni dell’impresa:
- 100 euro/anno per le grandi imprese;
- 75 euro/anno per le medie imprese;
- 50 euro/anno per le piccole imprese;
- 20 euro/anno per le microimprese;
- 10 euro/anno per i PFA, II e IF.
Secondo il progetto, tali importi sarebbero stati utilizzati in pieno “per finanziare misure di sostegno per stimolare, sviluppare e internazionalizzare le imprese e per svolgere studi e analisi rilevanti per l’ambiente imprenditoriale”. E gli iniziatori dettaglio che, “attraverso la piattaforma proposta, il CCIR e le camere delle contee sosterranno sia lo Stato rumeno, identificando in ciascuna contea le società che non figurano nelle statistiche ufficiali (implicitamente, che non hanno presentato bilanci), sia il contesto imprenditoriale, collegando gli imprenditori a un database illimitato, di opportunità e risorse, fisicamente e online, a livello globale.”
Dincolo de obligativitatea Catalogului firmelor, propunerea mai include o obligație pentru profesioniștii nou-înființați. Concret, în primul an de înființare și până la depunerea primelor situații financiare, firmele ar urma să fie obligate să-și certifice administrarea propriei activități printr-un certificat special obținut contra cost de reprezentantul legal (PFA, II și IF vor fi scutiți de această obligație).
Al di là dei requisiti delle aziende Catalogo, la proposta comprende anche un obbligo per i professionisti di nuova costituzione. In particolare, nel primo anno della sua istituzione e fino alla presentazione dei primi bilanci, le società sarebbero tenute a certificare la gestione della propria attività attraverso un certificato speciale ottenuto a pagamento dal rappresentante legale (PFA, II e IF sarà esentato da tale obbligo).
La persona nominata per rappresentare l’impresa deve anche soddisfare diverse condizioni cumulative, tra cui:
- essere psicologicamente in forma, certificato da certificato medico specializzato;
- essere un laureato di istruzione obbligatoria;
- non sono stati condannati per reati di gestione fraudolenta, abuso di fiducia, abuso di fiducia da parte di creditori truffatori, banca semplice, banca fraudolenta, appropriazione indebita di appalti pubblici, contraffazione, uso di falsificazione, inganno, appropriazione indebita, testimonianza menzognera, corruzione, per i reati di cui al Titolo VIII – reati e reati ai sensi della legge n. 31/1990 di società, ripubblicati, come modificati e integrati, nonché per altri reati di natura commerciale o fiscale, condizione attestata da certificati di casellario giudiziario, rispettivamente fiscale;
- non è stata emessa nei suoi confronti una decisione definitiva ai sensi della legge n. 85/2014 sulle procedure di insolvenza e di prevenzione dell’insolvenza, come successivamente modificata e integrata, almeno cinque anni prima della data della richiesta.