Il salario minimo è modificato dal 1o gennaio 2025
Dicembre 11, 2024Florina Babau
Lo stipendio minimo lordo per paese garantito in pagamento passa da 3.700 lei, come è attualmente, a 4.050 lei lordi mensili.
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Cominciando con il 1 luglio 2010 entra in vigore l’Ordinanza di Urgenza 58 del 26.06.2010, ordinanza che porta una serie di modifiche delle imposte e delle tasse che interesserà tutti i settori di attività dell’economia nazionale.
Riproduciamo brevemente le modifiche apportate dalla presente Ordinanza.
Imposta sul utile
L’articolo 32 del Codice Fiscale viene modificato e ha il seguente contenuto:
“Art.32 Qualsiasi perdita realizzata dalle stabili sedi situate in paesi diversi dagli Stati membri dell’Unione Europea / Associazione Europea di Libero Scambio o situati in uno Stato con cui la Romania non ha concluso un accordo per evitare la doppia imposizione è deducibile solo dal reddito ottenuto dalla corrispettiva sede permanente.
Cominciando con il 1 luglio 2010 entra in vigore l’Ordinanza di Urgenza 58 del 26.06.2010, ordinanza che porta una serie di modifiche delle imposte e delle tasse che interesserà tutti i settori di attività dell’economia nazionale.
Riproduciamo brevemente le modifiche apportate dalla presente Ordinanza.
Imposta sul utile
L’articolo 32 del Codice Fiscale viene modificato e ha il seguente contenuto:
“Art.32 Qualsiasi perdita realizzata dalle stabili sedi situate in paesi diversi dagli Stati membri dell’Unione Europea / Associazione Europea di Libero Scambio o situati in uno Stato con cui la Romania non ha concluso un accordo per evitare la doppia imposizione è deducibile solo dal reddito ottenuto dalla corrispettiva sede permanente.
Cominciando con il 1 luglio 2010 entra in vigore l’Ordinanza di Urgenza 58 del 26.06.2010, ordinanza che porta una serie di modifiche delle imposte e delle tasse che interesserà tutti i settori di attività dell’economia nazionale.
Riproduciamo brevemente le modifiche apportate dalla presente Ordinanza.
Imposta sul utile
L’articolo 32 del Codice Fiscale viene modificato e ha il seguente contenuto:
“Art.32 Qualsiasi perdita realizzata dalle stabili sedi situate in paesi diversi dagli Stati membri dell’Unione Europea / Associazione Europea di Libero Scambio o situati in uno Stato con cui la Romania non ha concluso un accordo per evitare la doppia imposizione è deducibile solo dal reddito ottenuto dalla corrispettiva sede permanente.
Pertanto, ai sensi del presente articolo, qualsiasi perdita registrata da una sede permanente in un Stato che non è membro della Comunità Europea, dell’Associazione Europea di Libero Scambio o si trova in uno Stato con il quale la Romania non ha concluso un accordo per evitare la doppia imposizione, è deducibile solo dal ottenuto dalla corrispettiva sede permanente. In questo caso, le perdite registrate dalla sede permanente si deducono soltanto da questi redditi, separatamente, per ciascuna fonte di reddito. Le perdite non coperte si riportano e vengono recuperate nei prossimi 5 anni fiscali, consecutivi.
Imposta sul reddito
Seguito l’Ordinanza 58/26.06.2010 è stato modificato l’articolo 50 comma (1), lettera a) del Codice Fiscale con il quale è stato diminuito il tasso deducibile di spesa da 40 % la 20% dal reddito lordo, che porta alla diminuzione del reddito netto che riceverà il beneficiario del contratto di diritti di proprietà intellettuale. Questa spesa si applica quando il beneficiario consegna la sua dichiarazione annua di reddito fino al 28.02.2010 presso l’Amministrazione Finanziaria e si stabilisce l’imposta finale.
Cosi che l’articolo 50 comma (1), lettera a) si modifica ed avrà il seguente contenuto:
“a) una spesa deducibile uguale al 20% del reddito lordo;”.
Nel caso dei redditi provenienti dalla creazione di lavori di arte monumentale, il reddito netto si determina sottraendo dal reddito lordo i contributi sociali obbligatori versati e una spesa deducibile pari al 25% dal reddito lordo, conformemente alle modifiche apportate dall’Ordinanza di Urgenza 58/26.06.2010 .
L’Articolo 50 comma (2), lettera a) si modifica ed avrà il seguente contenuto:
“a) una spesa deducibile pari al 25% del reddito lordo”
L’ordinanza 58 prevede la riclassificazione di qualsiasi attività che compie le condizioni per essere considerata un’attività dipendente, applicando la prevalenza del principio economico sul giuridico.
Un’attività è considerata dipendente se soddisfa almeno uno dei criteri previsti dalle modifiche apportate dal punto 2.1 dell’Ordinanza 58/26.06.2010:
“2.1. Qualsiasi attività può essere riclassificata come attività dipendente se compie almeno uno dei seguenti criteri:
a) il beneficiario del reddito è in un rapporto di subordinazione nei confronti del pagatore del reddito, vale a dire organo di direzione del pagatore del reddito, e rispetta le condizioni di lavoro imposte da questo come: le sue funzioni ed il modo di realizzarle, il luogo dove svolge le attività, l’orario di lavoro;
b) nella prestazione dell’attività, il beneficiario del reddito usa la base materiale del pagatore del reddito, rispettivamente gli spazi allestiti, equipaggiamenti speciali di lavoro o di protezione, attrezzi di lavoro e altro;
c) il beneficiario del reddito contribuisce soltanto con la prestazione fisica oppure con la capacità intellettuale e non con il proprio capitale.;
d) il pagatore del reddito ha in carico, con lo scopo del svolgimento dell’attività, le spese di viaggio del beneficiario, come l’indennità delle spese di viaggio all’interno del paese o all’estero, come le altre spese della stessa natura.;
e) il pagatore del reddito sopporta l’indennità per le ferie e l’indennità per le ferie di malattia, per conto del beneficiario del reddito;
f) qualsiasi altro elemento che rifletta la natura dipendente dell’attività.”
Inoltre, si stabilisce una quota minima per il reddito netto annuo per le attività indipendenti determinata in base alle norme di reddito di un stipendio minimo lordo garantito, in vigore alla data del momento della determinazione della norma di reddito, moltiplicato con 12.
Sempre a partire dal 1 luglio 2010 viene introdotto l’ART. III riguardante l’imposizione dei redditi di natura professionale :
“ART. III
(1) Qualsiasi reddito di natura professionale, parte i stipendi, verrà tassato con la quota d’imposta sul reddito.
(2) Ai redditi previsti sopra si applica la quota individuale dei contributi sociali, assicurazioni sociali di salute e assicurazioni per la disoccupazione.
(3) La base di calcolo alla quale vengono applicati i contributi è limitata a 5 stipendi medi lordi su economia al livello del stipendio medio lordo utilizzato dal budget delle assicurazioni sociali.
(4) L’obbligo di dichiarare, calcolare, trattenere e versare i contributi previsti al comma precedente spetta al pagatore del reddito, in conformità ai provvedimenti legali in vigore.”
Attraverso l’Ordinanza 58 nei redditi dai stipendi verranno incluse le seguenti somme pagate ai dipendenti:
Cosi, con l’inclusione di questi ticket nei redditi dai stipendi, questi verranno tassati con il 16% e subiranno tutti i contributi salariali obbligatori.
Sempre con l’Ordinanza 58 verranno tassati i redditi ottenuti dalle persone fisiche residenti sotto forma di interessi per i depositi a vista/conti correnti e per i depositi dei clienti costituiti in base alla legislazione del risparmio collettivo per il dominio locativo, con la quota di 16%, indipendentemente della data della costituzione del rapporto giuridico.
L’imposta si calcola e si versa dai pagatori dei redditi al momento della registrazione sul conto corrente o nel conto di deposito del titolare.
Il versamento dell’imposta verrà eseguito mensilmente, entro il 25 incluso del mese seguente alla registrazione sul conto.
Verranno tassati anche i redditi ottenuti dalle persone fisiche residenti con titolo di interessi per depositi a termine, e/o strumenti di risparmio, con la quota di 16%, indipendentemente della data della costituzione del rapporto giuridico.
Per i redditi dagli interessi, l’imposta si calcola e si versa dal pagatore di questi redditi al momento della registrazione nel conto corrente, rispettivamente al momento del riscatto, nel caso degli strumenti di risparmio. Nella situazione degli interessi pagati per i prestiti in base ai contratti civili il calcolo dell’imposta dovuta dai pagatori del reddito avverrà al momento del pagamento degli interessi..
Il pagamento dell’imposta per i redditi dagli interessi verrà fatto mensilmente, entro il 25 incluso del mese seguente a quello della registrazione/riscatto, nel caso degli strumenti di risparmio, rispettivamente al momento del pagamento degli interessi, per i redditi da questa natura, in base ai contratti civili.
Nello stesso tempo, verrà unificata la quota di tassazione per i redditi ottenuti dal trasferimento dei titoli di valore , altri che le parti sociali e valori mobiliari nel caso delle società chiuse, al 16%, indifferentemente dal periodo per il quale hanno avuto in possesso i titoli.
Con l’Ordinanza 58 si modifica la quota di tassazione per i guadagni dalle operazioni di acquisto/vendita di valuta a scadenza in base ad un contratto, come qualsiasi altra operazione di questo tipo dal 1% al 16% per le persone fisiche residenti.
Sempre con l’Ordinanza 58 è prevista l’unificazione della quota d’imposizione per i guadagni dai giochi d’azzardo al 25%.
Imposta sui redditi dei non residenti
Modifiche portate dall’Ordinanza 58:
Tassa sul Valore Aggiunto
L’Ordinanza 58/26.06.2010 modifica la quota standard IVA da 19% al 24%.