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Le ultime modifiche dal CNAS riguardando i congedi di malattia e l’indennità di quarantena

L’ufficio stampa della Casa nazionale di assicurazione malattia ha pubblicato oggi sul sito ufficiale dell’imposizione, una serie di raccomandazioni sulla concessione di congedi per malattia e l’indennità di quarantena.

Secondo il testo pubblicato, al fine di prevenire le malattie e recuperare la capacità di lavoro, gli assicurati possono ricevere indennità di congedo e quarantena, in conformità con le norme contenute nell’ordinanza di emergenza del governo n. 10/2001. N. 158/2005 sui congedi e le indennità di assicurazione malattia, come modificato e integrato successivamente, e nel Regolamento per l’applicazione delle sue disposizioni, approvato dall’Ordine del Ministro della Sanità e dal Presidente del CNAS n. 10/2009. N. 15/1.311/2018, come modificato e integrato successivamente.

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L’ufficio stampa della Casa nazionale di assicurazione malattia ha pubblicato oggi sul sito ufficiale dell’imposizione, una serie di raccomandazioni sulla concessione di congedi per malattia e l’indennità di quarantena.

Secondo il testo pubblicato, al fine di prevenire le malattie e recuperare la capacità di lavoro, gli assicurati possono ricevere indennità di congedo e quarantena, in conformità con le norme contenute nell’ordinanza di emergenza del governo n. 10/2001. N. 158/2005 sui congedi e le indennità di assicurazione malattia, come modificato e integrato successivamente, e nel Regolamento per l’applicazione delle sue disposizioni, approvato dall’Ordine del Ministro della Sanità e dal Presidente del CNAS n. 10/2009. N. 15/1.311/2018, come modificato e integrato successivamente.

L’ufficio stampa della Casa nazionale di assicurazione malattia ha pubblicato oggi sul sito ufficiale dell’imposizione, una serie di raccomandazioni sulla concessione di congedi per malattia e l’indennità di quarantena.

Secondo il testo pubblicato, al fine di prevenire le malattie e recuperare la capacità di lavoro, gli assicurati possono ricevere indennità di congedo e quarantena, in conformità con le norme contenute nell’ordinanza di emergenza del governo n. 10/2001. N. 158/2005 sui congedi e le indennità di assicurazione malattia, come modificato e integrato successivamente, e nel Regolamento per l’applicazione delle sue disposizioni, approvato dall’Ordine del Ministro della Sanità e dal Presidente del CNAS n. 10/2009. N. 15/1.311/2018, come modificato e integrato successivamente.

Pertanto, il congedo e l’indennità di quarantena sono concessi agli assicurati ai quali è vietato continuare la loro attività a causa del sospetto di una malattia contagiosa, durante la durata stabilita dal certificato rilasciato dal servizio sanitario pubblico.

  • Il certificato di congedo medico per la quarantena è rilasciato dal medico curante sulla base del certificato rilasciato dagli organi specializzati dei servizi sanitari pubblici.
  • In caso di quarantena, i certificati di congedo per malattia possono essere rilasciati in un secondo momento, ma solo per il mese in corso o il mese precedente.
  • La durata del congedo medico per la quarantena non deve essere cumulata con la durata del congedo medico concesso a una persona assicurata per altre condizioni.
  • Inoltre, se la durata del periodo di quarantena stabilito dagli organi specializzati dei servizi sanitari pubblici supera i 90 giorni, il parere del medico esperto di previdenza sociale non è richiesto.
  • L’importo lordo mensile dell’indennità di quarantena rappresenta il 75% della base di calcolo stabilita dalla legge e deve essere interamente a carico del bilancio del Fondo unico di assicurazione sanitaria nazionale.

Nel caso di certificati di congedo per malattia concessi per quarantena, non si applica la restrizione prevista dall’articolo 10(1). L’articolo 20(1) dell’allegato 1 all’Ordine del Ministro della Sanità e il Presidente del CNAS n. 10/2010 applicheranno mutatis mutandis. 15/1.311/2018, come successivamente modificato e integrato, secondo il quale “i medici di famiglia hanno il diritto di rilasciare certificati di temporanea incapacità al lavoro non più di 10 giorni di calendario, per un episodio di malattia, in una o più fasi”, poiché la quarantena significa il sospetto di essere contaminati da una malattia trasmissibile e non una diagnosi medica confermata di esso (episodio di malattia).