Una nuova bozza di EGO fornisce ulteriori chiarimenti sulle società collegate
Marzo 25, 2024Renata Ban
Il 13 marzo 2024, sul sito web del Ministero delle Finanze compare una bozza di GEO che chiarisce la nozione di “impresa collegata”..
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La soluzione della disoccupazione tecnica per le aziende colpite dalla guerra può essere fatta dopo il 1 º maggio, quando le prime domande possono essere presentate.
Read articleL’atto normativo che istituisce un aiuto per i datori di lavoro direttamente o indirettamente colpiti dalla guerra innescata dalla Russia in Ucraina è entrato in vigore l’8 aprile, e saranno formalizzati i modelli di documenti da presentare dalle aziende per la risoluzione della disoccupazione tecnica.
OUG 36/2022 prevede che, fino al 31 dicembre 2022, per beneficiare del regolamento di disoccupazione tecnica concesso ai dipendenti:
Finché questi datori di lavoro sospendono temporaneamente il contratto di lavoro individuale dei dipendenti concederanno loro la disoccupazione tecnica, e saranno in grado di chiedere allo Stato un risarcimento massimo del 75% dello stipendio base del lavoro occupato da ciascun dipendente, entro il limite del 75% del salario lordo medio nel 2022, rispettivamente 4,571 lei.
Le imprese interessate a questo aiuto di Stato dovranno presentare una serie di documenti elettronicamente alle agenzie di collocamento territoriali, ma il cui modello non è ancora stato approvato. Inoltre, dovrà essere presentato anche il saldo delle entrate e delle spese relative al mese per il quale è richiesta l’indennità e, se del caso, la copia dell’ordine di blocco dei fondi o delle risorse economiche nel campo delle sanzioni internazionali emesse dall’ANAF.
I documenti devono essere presentati nel mese in corso per il pagamento dell’indennità del mese precedente, in modo che solo dopo il 1 º maggio, le prime domande per il regolamento della disoccupazione tecnica possono essere presentate. Il pagamento da parte delle agenzie di collocamento sarà effettuato entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti, e i datori di lavoro sono tenuti a pagare i dipendenti i diritti dovuti entro tre giorni lavorativi dal ricevimento degli importi, da cui trattenere e trasferire l’imposta sul reddito, contributi sanitari e pensioni. Per questi benefici, il contributo di assicurazione del lavoro non sarà dovuto.