Il decreto sull’attuazione delle disposizioni della legge 19/2020 sulla concessione di periodi di congedo ai genitori per il controllo dei bambini in caso di chiusura temporanea degli istituti scolastici, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22/21.03.2020. La normativa apporta una serie di modifiche e aggiunte importanti alla legge. Gli ultimi emendamenti riguardano i seguenti aspetti:
- chiarimento sui giorni lavorativi per i quali i genitori riceveranno un’indennità.
Il decreto sull’attuazione delle disposizioni della legge 19/2020 sulla concessione di periodi di congedo ai genitori per il controllo dei bambini in caso di chiusura temporanea degli istituti scolastici, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22/21.03.2020. La normativa apporta una serie di modifiche e aggiunte importanti alla legge. Gli ultimi emendamenti riguardano i seguenti aspetti:
- chiarimento sui giorni lavorativi per i quali i genitori riceveranno un’indennità. Il pagamento sarà fato per i giorni lavorativi fino alla fine della Stare di Emergenza, ad eccezione dei giorni lavorativi durante le vacanze scolastiche;
- l’agevolazione sarà concessa solo ad un genitore, su richiesta del genitore, accompagnato da una dichiarazione sulla propria responsabilità dell’altro genitore che lui/lei non ha usufruito a tale diritto, che lui/lei non è in vacanza legale o in vacanza non retribuita, e la copia del certificato di nascita del figlio (s);
- Il datore di lavoro paghera l’indennità, pari al 75 % dello stipendio base del lavoratore, l’importo essendo di seguito rimborsato dallo Stato, ma non piu di 75 % della retribuzione lorda media calcolata per il bilancio statale della sicurezza sociale;
- per la liquidazione delle somme versate a titolo di questo titolo, il datore di lavoro deve presentare una domanda al l’AJOFM, corredata di una serie di documenti:
- elenco dei dipendenti che hanno beneficiato della agevolazione
- l’indennità concessa, con copia della busta paga
- dichiarazione del datore di lavoro
- prova del versamento dei contributi
- i documenti sono inviati per posta elettronica (o in qualsiasi altro modo) entro 30 giorni dalla data di versamento dei contributi e delle imposte relative all’indennizzo;
- la liquidazione delle somme versate per questa indennita è effettuata entro 60 giorni dalla data di registrazione dei documenti.
- Un punto importante da menzionare è che i datori di lavoro possono esigere soltanto la liquidazione del l’indennità netta effettivamente percepita dal genitore e non i contributi e le imposte relativi al l’indennità.
Pertanto, le principali modifiche apportate alla precedente forma di questa agevolazione sono purtroppo a svantaggio delle imprese. Le modifiche riguardano il fatto che il pagamento è solo per l’indennità netta, tutte le tasse essendo pagate dal datore di lavoro, es. il periodo di regolamento di è stato aumentato da 30 a 60 giorni.