Nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 06.07.2020 è stata pubblicata la Legge di modifica e integrazione della Legge 129/2019 per la prevenzione e la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, apportando un cambiamento benefico alle società.
L’articolo 56 della legge è stato quindi completato da due nuovi alienati, quando sono esentati dall’obbligo di presentare la dichiarazione:
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Associazioni autonome, società e società nazionali e società statali o a maggioranza
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Persone giuridiche costituite esclusivamente da persone fisiche collegate, quando sono l’unico beneficiario effettivo.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 06.07.2020 è stata pubblicata la Legge di modifica e integrazione della Legge 129/2019 per la prevenzione e la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, apportando un cambiamento benefico alle società.
L’articolo 56 della legge è stato quindi completato da due nuovi alienati, quando sono esentati dall’obbligo di presentare la dichiarazione:
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Associazioni autonome, società e società nazionali e società statali o a maggioranza
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Persone giuridiche costituite esclusivamente da persone fisiche collegate, quando sono l’unico beneficiario effettivo.
Nel caso delle persone esentate ed elencate sopra, è il registro delle imprese che compila automaticamente il registro dei beneficiari effettivi, sulla base dei documenti presentati dalle società al momento della loro costituzione o delle varie modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo.
Altre società, che non fanno parte delle eccezioni elencate, ad esempio, le società con altre società come soci nella loro struttura sono tenute a presentare una dichiarazione di titolarità effettiva entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge e 15 giorni dopo qualsiasi modifica della struttura associativa, che modificherebbe implicitamente il beneficiario effettivo o la sua identità in una società.
Maggiori informazioni sulle disposizioni di questa legge possono essere trovate qui.