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Modifiche importanti alla deducibilità delle sponsorizzazioni

A partire da quest’anno, le aziende stanno guadagnando un termine di 6 mesi dalla dichiarazione dei redditi quarto trimestre per decidere quali importi pagare come sponsorizzazione.

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I legislatori hanno cambiato radicalmente il quadro giuridico per la riduzione delle sponsorizzazioni societarie e micro-fiscali ai sensi della legge 322/2021. In breve, l’idea è che, a partire dal 1º gennaio 2022, i contribuenti dell’imposta sul reddito e dell’imposta sulle società non possono riportare gli importi rimasti dopo la diminuzione della sponsorizzazione dalle imposte sulle imprese ai prossimi sette anni. Ma, in via eccezionale, per la sponsorizzazione entro il 31 dicembre 2021, i riporti sono ancora possibili fino al 2028.

Come in precedenza, le sponsorizzazioni effettuate, considerate come spese non deducibili nel calcolo dell’imposta sulle società, possono essere detratte dall’imposta sulle società fino al massimale determinato come minore tra:

  • 0,75% del fatturato annuale e
  • 20% dell’imposta sul reddito dovuta.

Tuttavia, a decorrere dal 1 gennaio 2022 (o dalla data di inizio dell’esercizio fiscale 2022 modificato per i contribuenti con un esercizio fiscale modificato), si applica la seguente procedura:

  • qualora le sponsorizzazioni effettuate nel corso di un esercizio finanziario non superino il suddetto massimale (e rimanga una differenza di massimale positivo non utilizzata anche dopo l’utilizzo di eventuali importi di sponsorizzazione differiti degli esercizi precedenti), per questa differenza positiva, il contribuente può ordinare il “riorientamento dell’imposta sulle società” per effettuare atti di sponsorizzazione o Cenat, entro un massimo di 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale delle imposte sulle società. I pagamenti degli importi reindirizzati sono effettuati dall’organismo fiscale competente a cui è stato presentato il modulo di reindirizzamento;
  • quando le sponsorizzazioni effettuate nel corso di un esercizio finanziario superano il suddetto massimale e non possono essere detratte dall’imposta sulle società dovuta per quell’anno, non sono riportati negli anni consecutivi successivi per essere recuperati mediante deduzione dall’imposta sulle società entro i limiti degli anni successivi. Secondo la nuova legge, che prevede misure transitorie per il nuovo sistema, solo gli atti di sponsorizzazione/match-giving o gli scambi privati effettuati prima della sua entrata in vigore sono riportati al periodo successivo, in linea con le scadenze esistenti al momento dei rispettivi contratti, senza superare il 2028.

Pertanto, le sponsorizzazioni realizzate nel 2021 che superano il massimale per l’esercizio finanziario e fiscale 2021 sono gli ultimi importi di questo tipo che possono essere riportati e utilizzabili in futuro fino al 2028. Allo stesso modo, i contribuenti che pagano le imposte sul reddito della microimpresa mantengono il diritto di ridurre l’imposta sul reddito della microimpresa, con le sponsorizzazioni fatte, entro il 20% dell’imposta sul reddito dovuto in quel trimestre.

Dal 1 gennaio 2022, i contribuenti che hanno chiuso l’esercizio finanziario precedente e hanno presentato la dichiarazione dei redditi per il quarto trimestre calcolano il massimale per la riduzione dell’imposta sul reddito delle microimprese per l’intero esercizio finanziario. Se l’importo della sponsorizzazione non supera il 20% dell’imposta, il contribuente può, entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il quarto trimestre, reindirizzare la differenza di sponsorizzazione. Anche le norme sul rinvio della sponsorizzazione oltre il massimale per l’utilizzo nei successivi 28 trimestri consecutivi sono state modificate, come nel caso dei contribuenti delle imposte sulle società.

Riteniamo pertanto che questo cambiamento si tradurrà in un aumento degli importi che le organizzazioni senza scopo di lucro possono beneficiare. La procedura, il modello e il contenuto del modulo di reindirizzamento saranno adottati per ordine del presidente dell’ANAF.