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Nuove agevolazioni fiscali e differimenti fiscali

Un nuovo progetto di legge sulle misure fiscali è stato pubblicato su Min. Finanze il 16 ottobre.

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Il 16 ottobre è stato pubblicato sul sito del Min. delle Finanzie un progetto di atto normativo relativo ad alcune misure fiscali, che stabilisce essenzialmente quanto segue:

  • per le passività fiscali principali e accessorie la cui scadenza/termine per il pagamento è scaduta/o dopo la data della dichiarazione di emergenza e non notificata fino alla data del rilascio del certificato fiscale amministrato dall’autorità fiscale centrale, di seguito l’autorità fiscale, il piano di pagamento per un periodo non superiore a dodici mesi è approvato;
  • lo stesso vale per i crediti fiscali: ammende amministrate dalle autorità fiscali e crediti di bilancio stabiliti da altri organismi di bilancio e inviate all’ANAF per l’esecuzione (ad es. decisioni giudiziarie);
  • limite minimo dell’importo per il quale è concessa la rata di pagamento: 500 lei per le persone fisiche e 5.000 lei per le persone giuridiche;
  • la richiesta di pagamento della rata sarà presentata entro il 15 dicembre, sotto la sanzione della revoca;
  • devono essere soddisfatte le condizioni per l’approvazione dello scadenzario dei pagamenti e per il successivo mantenimento dello scadenzario dei pagamenti;
  • interessi e penali per il ritardo di pagamento sono ancora calcolati per il periodo di rate di pagamento.
  • l’emissione della decisione rateale sospende anche l’esecuzione (se è iniziata) o non viene avviata alcuna esecuzione. Quelli con conti bancari che sono stati bloccati saranno in grado di utilizzare solo le somme future ricevute dopo la comunicazione alla banca dell’indirizzo per sospendere l’esecuzione forzata.

Altre disposizioni:

  • i contribuenti soggetti al pagamento d’imposte specifiche per determinate attività (alberghi, ristoranti, bar, catering) non sono debitori d’imposte specifiche per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente ordine di emergenza e il 31 dicembre 2020 compreso.
  • i consigli locali possono adottare decisioni fino al 2 dicembre 2020 sulla riduzione della tassa edilizia/esenzione annuale per gli edifici alle seguenti condizioni:
    • riduzione dell’imposta annuale sugli immobili con un’aliquota fino al 50%, per gli edifici non residenziali di proprietà di persone fisiche o giuridiche, utilizzati per la propria attività economica o messi in servizio mediante contratto di locazione, Comodo o altrimenti appaltato per lo svolgimento di attività economiche ad altre persone fisiche o giuridiche, a seconda dei casi, se, durante il periodo per il quale è stato accertato lo stato di emergenza e/o di allerta, a seguito degli effetti dell’epidemia di corona della SARS-COV2;
    • esenzione dal pagamento del canone mensile per gli immobili dovuti da concessionari, locatari, titolari di diritti per l’amministrazione o l’uso di un edificio, di proprietà pubblica o privata delle unità amministrative statali o territoriali, se del caso, se durante il periodo per il quale è stato stabilito lo stato di emergenza e/o allarme a causa degli effetti dell’epidemia di corona del virus SAR-Cov-2, gli utilizzatori di edifici sono stati obbligati, secondo la legge, a cessare del tutto la loro attività economica.
  • proroga dei termini previsti dalla OUG. 6/2019 relativa alla ristrutturazione dei debitori i cui debiti superano 1 milione di lei, con la concessione di nuove scadenze.
  • modifica le disposizioni del codice delle imposte per quanto riguarda la deducibilità di talune spese, vale a dire le spese sostenute dal datore di lavoro/pagatore per effettuare gli esami medici per diagnosticare l’infezione da COVID-19, di propria iniziativa, per le persone fisiche che percepiscono salari, sono deducibili dalle imposte, al fine d’individuare e prevenire la diffusione della corona virus SAR-Cov-2 per garantire un lavoro sicuro e sano durante l’istituzione di uno stato di emergenza o allarme, come richiesto dalla legge.;