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Nuove norme sulla concessione di certificati di congedo medico per la quarantena e l’isolamento

Secondo un comunicato emesso dalla cassa di assicurazioni nazionale, sono state introdotte nuove norme sulla concessione di certificati di congedo medico per la quarantena e l’isolamento.

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Secondo un comunicato emesso dalla cassa di assicurazioni nazionale, sono state introdotte nuove norme sulla concessione di certificati di congedo medico per la quarantena e l’isolamento. L’ordinanza n./830/2020, che modifica e integra le norme di attuazione delle disposizioni del GEO 158/2005, figura nella Gazzetta ufficiale n./06.08.2020.

136/2020, ma per le quali i certificati di congedo di malattia non sono stati rilasciati durante tale periodo.

Possono essere rilasciati certificati di incapacità temporanea al lavoro ai sensi del regolamento GEO 158/2005, insieme a quelli di cui all’art. 20, paragrafo 1 della legge 136/2020, in vigore dal 21 luglio 2020, il ministero della Sanità è responsabile dei certificati di congedo medico per le persone in quarantena o in isolamento stabiliti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la legislazione in vigore al momento della concessione.

Pertanto, sia per le persone in quarantena, indipendentemente dal luogo in cui è stata stabilita, sia per le persone per le quali sono state imposte misure di isolamento, i certificati di congedo di malattia sono rilasciati dal loro medico di famiglia, Sulla base di documenti rilasciati dalla direzione della sanità pubblica, qualora siano previsti anche i periodi per i quali sono state introdotte misure di quarantena o di contenimento.

A decorrere dal 21 luglio 2020, dopo l’entrata in vigore della legge 136/2020, la persona assicurata per la quale è stata accertata la misura di isolamento in un istituto sanitario ha diritto all’aspettativa medica dal medico curante in occasione della dimissione dall’ospedale. Il medico curante ha la possibilità di liberare l’aspettativa di malattia al momento dell’appuramento fino al periodo massimo di isolamento, che decorre dal momento dell’ammissione o per un periodo da lui fissato.

Se dopo la scadenza del congedo medico concesso al momento della cessazione dal servizio, la ripresa del lavoro non è consentita dallo stato di salute della persona, il medico di famiglia ha la possibilità di prolungare l’aspettativa medica per la stessa condizione per il periodo raccomandato nella lettera medica rilasciata dal medico di riferimento nell’ospedale.

Se il medico curante non ha concesso un’aspettativa di malattia durante il periodo di isolamento della persona assicurata nel suo domicilio o nel luogo da lui dichiarato, il certificato di congedo medico per la stessa condizione è rilasciato dal medico di famiglia che controlla lo stato sanitario della persona mediante consultazioni mediche a distanza. In tal caso, il certificato di inabilità temporanea al lavoro è rilasciato dopo l’ultimo giorno della cessazione del periodo di isolamento e comunque non oltre 30 giorni di calendario dopo tale data.

Per le persone assicurate per le quali è stata istituita la misura di quarantena, ai sensi della legge 136/2020, i certificati di congedo di malattia per la quarantena sono rilasciati dai medici di famiglia dopo l’ultimo giorno della fine del periodo di quarantena, per il periodo stabilito dal documento rilasciato dalla direzione della sanità pubblica, ma non oltre 30 giorni di calendario dalla data di fine del periodo di quarantena. Se il periodo di quarantena supera i 90 giorni, per la concessione di un congedo di malattia non è necessaria la consulenza di un medico esperto della sicurezza sociale, come sarebbe normalmente.

158/2005, approvato con modifiche e integrazioni dalla legge 399/2006, modificata e completata, Il bilancio del Fondo nazionale per la sicurezza sociale deve essere coperto e recuperato dal bilancio del Fondo nazionale per l’assicurazione malattia dagli stanziamenti di bilancio previsti a tal fine, per cui per i datori di lavoro non vi sono cambiamenti di rilievo al riguardo.