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deRainfall Maggio 21, 2009

Nuove tasse e meno deducibilità – le ultime modifiche del Codice Fiscale

Cominciando con il 1 Maggio 2009 sono entrate in vigore delle importanti modifiche del Codice Fiscale, con l’Ordinanza di Urgenza no. 34/2009. Riportiamo sotto le principali novità introdotte da questa.

L’introduzione dell’imposta forfetario

Una delle principali novità portate dall’Ordinanza di Urgenza 34/2009 è rappresentata dall’introduzione dell’imposta forfettario.

In questo senso è stato imposto l’obbligo per le persone giuridiche romene che pagano l’imposta sull’utile , di determinare l’imposta trimestrale attraverso il confronto tra l’imposta sull’utile trimestrale ed il tasso minimo forfettario trimestrale ed il pagamento dell’imposta al livello della somma più alta.

Per l’applicazione dell’imposta forfettaria, le somme corrispondenti per l’imposta minima, stabilite in base ai redditi totali registrati al 31 dicembre dell’anno precedente, sono le seguenti:

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Cominciando con il 1 Maggio 2009 sono entrate in vigore delle importanti modifiche del Codice Fiscale, con l’Ordinanza di Urgenza no. 34/2009. Riportiamo sotto le principali novità introdotte da questa.

L’introduzione dell’imposta forfetario

Una delle principali novità portate dall’Ordinanza di Urgenza 34/2009 è rappresentata dall’introduzione dell’imposta forfettario.

In questo senso è stato imposto l’obbligo per le persone giuridiche romene che pagano l’imposta sull’utile , di determinare l’imposta trimestrale attraverso il confronto tra l’imposta sull’utile trimestrale ed il tasso minimo forfettario trimestrale ed il pagamento dell’imposta al livello della somma più alta.

Per l’applicazione dell’imposta forfettaria, le somme corrispondenti per l’imposta minima, stabilite in base ai redditi totali registrati al 31 dicembre dell’anno precedente, sono le seguenti:

Cominciando con il 1 Maggio 2009 sono entrate in vigore delle importanti modifiche del Codice Fiscale, con l’Ordinanza di Urgenza no. 34/2009. Riportiamo sotto le principali novità introdotte da questa.

L’introduzione dell’imposta forfetario

Una delle principali novità portate dall’Ordinanza di Urgenza 34/2009 è rappresentata dall’introduzione dell’imposta forfettario.

In questo senso è stato imposto l’obbligo per le persone giuridiche romene che pagano l’imposta sull’utile , di determinare l’imposta trimestrale attraverso il confronto tra l’imposta sull’utile trimestrale ed il tasso minimo forfettario trimestrale ed il pagamento dell’imposta al livello della somma più alta.

Per l’applicazione dell’imposta forfettaria, le somme corrispondenti per l’imposta minima, stabilite in base ai redditi totali registrati al 31 dicembre dell’anno precedente, sono le seguenti:

Proventi totali annui RON Imposta minima annuale RON
0-52.000 2.200
52.001-215.000 4.300
215.001-430.000 6.500
430.001-4.300.000 8.600
4.300.001-21.500.000 11.000
21.500.001-129.000.000 22.000
Peste 129.000.001 43.000

L’imposta minima da pagare per il II trimestre dell’anno 2009 si determina confrontando l’imposta sull’utile dovuta alla fine del II trimestre con l’imposta forfetario minimo annuale ricalcolato per il periodo 1 Maggio – 30 Giugno 2009.

L’imposta per le microimprese

Anche le microimprese sono soggetto all’imposta forfettaria. L’imposta viene applicata nel caso in quale l’imposta sul reddito risultata applicando la quota di 3% sul fatturato totale che viene diminuito con i redditi esonerati, è inferiore all’imposta minima annua, cosi come è stato sopraelencato.

L’imposta sui redditi delle società di costituzione recente

Le società recentemente costituite, per l’anno fiscale in corso, non entrano sotto l’incidenza di questi provvedimenti e sono obbligate al calcolo dell’imposta sull’utile conformemente ai provvedimenti del Codice Fiscale.

La deducibilità delle spese riguardanti i veicoli

Attraverso l’Ordinanza di Urgenza 34 /2009 son stati introdotti dei limiti per la deducibilità delle spese di funzionamento, manutenzione e riparazioni afferenti ai veicoli usati dalle persone che hanno posizioni di direzione e amministrazione delle società. Le spese di questa categoria sono considerati deducibili soltanto per un massimo di 1 veicolo afferente ad ogni persona con posizione di direzione, per gli altri veicoli, queste spese essendo considerate non deducibili.

Sempre la OUG 34 /2009 introduce anche limiti per la deducibilità delle spese con il combustibile per il periodo Maggio 2009- Dicembre 2010, essendo considerate non deducibili le spese con il carburante nel caso dei veicoli destinati esclusivamente al trasporto di persone, con una massa massima autorizzata che non deve superare 3.500 kg e che non devono avere più di 9 sedie per passeggeri, incluso il sedile dell’autista.

Restano deducibili le spese con il carburante, rispettivamente IVA all’acquisto per i veicoli motorizzati che si possono inquadrare nelle seguenti categorie:

  1. i veicoli vengono utilizzati esclusivamente per: interventi, riparazioni, guardia e protezione, corriere, trasporto di personale verso e da il posto di svolgimento dell’attività nonché i veicoli apposto adatti per essere utilizzati dagli agenti di vendita e dagli agenti di reclutamento di forza di lavoro
  2. veicoli utilizzati per il trasporto di persone, a pagamento, compresa l’attività di tassi;
  3. i veicoli utilizzati per l’affitto vero altre persone, compresa l’attività d’istruzione per le scuole guida.

Regolamentazioni riguardanti l’IVA

Per i veicoli menzionati ai punti di sopra non si può dedurre l’IVA afferente l’acquisto di questi e neanche l’IVA afferente al combustibile.

Si deduce l’IVA per le rate di leasing e per il valore residuo nel caso dei veicoli acquistati in leasing finanziario. È sempre deducibile l’IVA nel caso degli affitti pagati per il leasing operativo.

Il non riconoscimento fiscale delle riserve di rivalutazione

Un’altra novità introdotta dalla OUG 34/2009 è il fatto che le riserve dalla rivalutazione dei mezzi fissi, compresi i terreni, eseguite dopo il 1 gennaio 2004, che sono dedotte dal calcolo dell’imposta imponibile attraverso l’ammortamento fiscale oppure le spese riguardanti gli attivi ceduti o rottamati , verranno tassati simultaneamente con la detrazione fiscale, al momento della diminuzione nella gestione dei mezzi fissi rivalutati.

La tassazione delle società in temporanea inattività iscritte presso il Registro di Commercio

Le società commerciali che erano iscritte nel Registro di Commercio in temporanea inattività prima di 1 Maggio 2009 non sono assoggettate all’imposta forfettario.

Nella situazione in quale le società commerciali entrano in temporanea inattività durante l’anno, queste saranno sottoposte all’imposta forfettario per il periodo dall’inizio del anno e la data in quale la società registra presso il Registro di Commercio la richiesta di menzioni.

Nella situazione in quale l’inattività cessa durante l’anno, le società commerciali applicano le regolamentazioni riguardanti l’imposta forfettario cominciando con la data della cessazione della temporanea inattività, conforme con il periodo di tempo rimasto fino al 31 dicembre.