Nei giorni scorsi, sono stati effettuati alcuni aggiornamenti dei valori dei biglietti che possono essere offerti come beneficio dal datore di lavoro ai suoi dipendenti. Più specificamente, questi sono:
- Da ottobre 2021 a marzo 2022, il valore dell’importo concesso su base mensile, ad es. occasionalmente, sotto forma di biglietti culturali, è di massimo lei 160 al mese e massimo lei 330 per evento (in precedenza il valore era lei 160 al mese, rispettivamente massimo lei 320 per evento).
L’aggiornamento è stato effettuato con ordinanza n. 1.096/3435/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. del 20 settembre 2021. Per i biglietti ricevuti, il dipendente deve imposte sul reddito (stipendio) ma non deve contributi sociali (CAS e CASS)
- Da ottobre 2021 a Marzo 2022 incluso, il valore dell’importo mensile da concedere sotto forma di chalet è lei 490 (in precedenza il valore era lei 480).
L’aggiornamento è stato effettuato con ordinanza n. 1.244/901/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 956 del 6 ottobre 2021. Per i biglietti ricevuti, il dipendente deve imposte sul reddito (stipendio) ma non deve contributi sociali (CAS e CASS)
- Da ottobre 2021 a marzo 2022, il valore nominale di un biglietto di massa non può superare lei 20,09 (in precedenza il valore era lei 20,01). L’aggiornamento è stato effettuato con ordinanza n. 1.245/902/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 956 del 6 ottobre 2021. Per i biglietti ricevuti, il dipendente deve imposte sul reddito (stipendio) ma non deve contributi sociali (CAS e CASS)