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deRenata Ban Febbraio 21, 2024

Quale dichiarazione deve presentare a partire da quest’anno?

Un altro cambiamento d’impatto per le aziende con l’avvento della GEO 115/2023 è l’obbligo di segnalare le attività ad alto rischio fiscale all’interno della Romania.

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Considerate le numerose modifiche fiscali e di rendicontazione attuate lo scorso anno, è importante sottolinearne una che potrebbe essere stata trascurata o a cui non è stata data la giusta importanza, ovvero l’estensione dell’obbligo di rendicontazione per i trasporti RO-e.

Estensione dell’obbligo di trasporto RO-e dal 2024

Un altro cambiamento d’impatto per le aziende con l’avvento della GEO 115/2023 è l’obbligo di denunciare le merci ad alto rischio fiscale all’interno della Romania (per autoveicoli di peso superiore a 2,5 tonnellate o a 500 kg o di valore superiore a 10.000 lei), ma anche per tutte le merci nel trasporto internazionale. Inizialmente, l’obbligo riguardava solo il trasporto di merci ad alto rischio fiscale. Ora si applica a tutti i trasporti internazionali di merci su strada sul territorio nazionale.

Cosa si dichiara?

Vengono dichiarati i dati del mittente e del destinatario, il nome, le caratteristiche, le quantità e il valore delle merci trasportate, i luoghi di carico e scarico, i dettagli dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto internazionale delle merci.

Chi dichiara?

  1. il destinatario indicato nella dichiarazione doganale di importazione o lo speditore indicato nella dichiarazione doganale di esportazione, a seconda dei casi, nel caso di merci oggetto di operazioni di importazione o esportazione;

  2. il beneficiario in Romania, nel caso di acquisti intracomunitari di beni;

  3. il fornitore in Romania in caso di cessione intracomunitaria di beni;

  4. il depositario, nel caso di beni oggetto di transazioni intracomunitarie in transito, sia per i beni scaricati sul territorio della Romania per il deposito o per la formazione di una nuova spedizione da una o più spedizioni di beni, sia per i beni caricati dopo il deposito o dopo la formazione di una nuova spedizione sul territorio nazionale da una o più spedizioni di beni.

Sebbene quest’obbligo sia entrato in vigore il 15 dicembre 2023, l’unica “buona notizia” è che la GEO 115/2023 stabilisce anche che le sanzioni si applicheranno a partire dal 1° luglio 2024. Le sanzioni si applicano sia alle persone fisiche (tra 10.000 e 50.000) sia alle persone giuridiche (tra 20.000 e 100.000 lei), oltre alla confisca del valore delle merci non dichiarate.

Quali sono i passi da seguire?

Per effettuare la segnalazione RO e-Transport all’ANAF, occorre accedere al sistema RO e-Transport dallo Spazio Privato Virtuale (VPS) del contribuente e compilare, nelle sezioni dedicate: i dati relativi ai partner commerciali, alle merci trasportate, compresa la loro descrizione, le caratteristiche, le quantità e il valore, i luoghi di carico e scarico o i dettagli sul tipo di trasporto utilizzato.

La denuncia e-Transport si effettua inviando il file .xml con i dati sopra indicati, che sarà sottoposto a una serie di validazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, come le altre denunce ANAF.

Sulla base dei controlli, se le informazioni sono state inserite correttamente, il sistema appone la firma elettronica del Ministero delle Finanze, che certifica la ricezione della dichiarazione. In caso di compilazione non corretta, la dichiarazione non potrà essere inviata al sistema e il contribuente riceverà un file .xml con gli errori individuati. I dati dichiarati nel RO e trasporto all’ANAF possono essere modificati prima dell’ingresso nel territorio nazionale o prima della messa in moto del veicolo con cui si effettua il trasporto.

Dopo la trasmissione e la convalida dei dati, il RO e Transport System genera automaticamente un codice identificativo univoco (UIT), che verrà utilizzato come riferimento ed è valido per 5 giorni dalla data di inizio del trasporto. Il codice UIT assegnato al vettore sarà apposto sulla documentazione di trasporto e i conducenti dei veicoli che trasportano la merce sono tenuti a conservare il codice UIT per tutta la durata del trasporto.

Nel caso delle seguenti situazioni: acquisti intracomunitari di beni, transazioni intracomunitarie in transito, operazioni commerciali che rappresentano un non trasferimento, trasporto di beni che rappresentano scorte a disposizione del cliente secondo il Codice Fiscale, il periodo di validità del codice UIT è esteso da 5 a 15 giorni di calendario.