Una nuova bozza di EGO fornisce ulteriori chiarimenti sulle società collegate
Marzo 25, 2024Renata Ban
Il 13 marzo 2024, sul sito web del Ministero delle Finanze compare una bozza di GEO che chiarisce la nozione di “impresa collegata”..
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Il governo ha adottato l’ordinanza governativa n. 73/2022, che proroga fino al 31.12.2022 il periodo per il quale i datori di lavoro hanno la possibilità di ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti di non più dell’80% della durata giornaliera, settimanale o mensile e di ottenere aiuti finanziari dal governo.
Read articleIl governo ha adottato il 30.05.2022 O.U.G. n. 73/2022, sulla modifica del O.U.G n.123/2020, concernente le misure di sostegno per i lavoratori e i datori di lavoro nel contesto della pandemia COVID, nel senso che ha esteso fino al 31.12.2022 il periodo per il quale i datori di lavoro hanno la possibilità di ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti di non più dell’80% della durata giornaliera, settimanale o mensile, stipulato nel contratto di lavoro individuale e ottenere un aiuto finanziario dal governo.
Queste disposizioni erano valide fino alla scadenza del periodo di 3 mesi dalla data di cessazione dello stato di allerta, rispettivamente fino all’8 giugno 2022. Di conseguenza, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’08 giugno 2022.
Poiché le imprese incontrano ancora difficoltà nello svolgimento della loro attività, questa volta a causa del l’attuale situazione politica ed economica, il governo ha deciso di prorogare il periodo entro il quale i datori di lavoro possono decidere di ridurre il loro orario di lavoro, ma le condizioni che devono soddisfare sono cambiate, la misura è stata adottata anche per sostenere le aziende che affrontano un calo della produzione.
Pertanto, le nuove condizioni per l’applicazione del meccanismo Kurzarbeit sono le seguenti:
Inoltre, al fine di ridurre il rischio di esclusione sociale di coloro che sono economicamente attivi, ma che si trovano anche in una situazione di cessazione della loro attività, l’atto normativo prevede anche la proroga del periodo di concessione dell’indennità del 41,5% della retribuzione media lorda prevista dalla Legge sulla Previdenza Sociale per i professionisti prevista dal Codice Civile, per gli individui che ottengono reddito da diritti d’autore e diritti connessi, ai sensi della Legge n. 8/1996, e per gli individui con convenzioni individuali sul lavoro ai sensi della legge n. 1/2005.