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Strutture in affitto durante le emergenze

Nella Gazzetta Ufficiale n. 245/21.05.2020 è stata pubblicata la legge n. 62/2020 sulla concessione di strutture in affitto durante lo stato di emergenza. Va notato che la legge concede agevolazioni sia agli inquilini e armadietti al fine di stimolare i negoziati tra le parti in modo che un accordo può essere raggiunto a beneficio di entrambe le parti.

Una legge adottata in ritardo, speriamo, tuttavia, aiuterà molte aziende, comprese le persone fisiche, per il breve periodo, eliminando la pressione per l’adempimento di determinati obblighi finanziari.

Secondo il decreto, gli inquilini possono rinviare su richiesta il pagamento dell’affitto, senza interessi e penali, per l’utilizzo degli edifici registrati come uffici, cantieri o case.

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 245/21.05.2020 è stata pubblicata la legge n. 62/2020 sulla concessione di strutture in affitto durante lo stato di emergenza. Va notato che la legge concede agevolazioni sia agli inquilini e armadietti al fine di stimolare i negoziati tra le parti in modo che un accordo può essere raggiunto a beneficio di entrambe le parti.

Una legge adottata in ritardo, speriamo, tuttavia, aiuterà molte aziende, comprese le persone fisiche, per il breve periodo, eliminando la pressione per l’adempimento di determinati obblighi finanziari.

Secondo il decreto, gli inquilini possono rinviare su richiesta il pagamento dell’affitto, senza interessi e penali, per l’utilizzo degli edifici registrati come uffici, cantieri o case.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 245/21.05.2020 è stata pubblicata la legge n. 62/2020 sulla concessione di strutture in affitto durante lo stato di emergenza. Va notato che la legge concede agevolazioni sia agli inquilini e armadietti al fine di stimolare i negoziati tra le parti in modo che un accordo può essere raggiunto a beneficio di entrambe le parti.

Una legge adottata in ritardo, speriamo, tuttavia, aiuterà molte aziende, comprese le persone fisiche, per il breve periodo, eliminando la pressione per l’adempimento di determinati obblighi finanziari.

Secondo il decreto, gli inquilini possono rinviare su richiesta il pagamento dell’affitto, senza interessi e penali, per l’utilizzo degli edifici registrati come uffici, cantieri o case.

Tale agevolazione si applica per l’intero periodo di emergenza e per il mese successivo a quello in cui lo stato di emergenza è cessato e consiste nel versamento di fitti da parte dell’autorità fiscale territoriale competente sul conto del locatore su richiesta del locatario.

La struttura si applica solo al pagamento dell’affitto di locazione, con il pagamento di servizi di pubblica utilità o di altri oneri imposti ai locatari in base a contratti di affitto di essere esclusi, con le condizioni contrattuali che si applicano a tali oneri.

I beneficiari di questa legge sono un’ampia categoria, vale a dire operatori economici, liberi professionisti, persone giuridiche, indipendentemente dalla forma di organizzazione, nonché individui.

Inoltre, esamineremo in questo articolo le disposizioni per la concessione di strutture di affitto per gli operatori economici, indipendentemente dalla loro categoria.

Le condizioni per il beneficio di questa agevolazione sono:

  • La loro attività è stata interrotta o il loro reddito è sceso di almeno il 15% nel marzo 2020 rispetto alla media dell’ultimo anno civile nel periodo di emergenza;
  • Negli edifici oggetto di contratti di locazione da registrare come locali, cantieri.

Per beneficiare dell’imposta differita prevista dalla legge, il locatario deve presentare una domanda all’autorità fiscale territoriale competente, corredata dei seguenti documenti:

  • il contratto di locazione tra il locatore e il locatario;
  • il contratto di locazione tra il locatore e il locatario, che comprenderà quanto segue:
    • l’accordo delle parti di rinviare il pagamento dell’affitto di locazione, la durata del periodo di differimento per il pagamento dell’affitto di locazione, l’importo di tale periodo di differimento;
    • l’identificazione del locatore e del locatario;
    • I dati del conto bancario del locatore sul quale deve essere effettuato il pagamento da parte dell’autorità fiscale territoriale competente;
    • la data della firma e le firme di entrambe le parti;
  • qualsiasi tipo di giustificazione del locatario che dimostri che l’affitto non può essere pagato nel periodo specificato nel contratto tra il locatore e il locatario.

Secondo il decreto, esiste un limite all’importo che l’amministrazione fiscale deve pagare con un canone di 10.000 lei, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. il canone mensile specificato nell’addendum tra il locatore e il locatario è inferiore o iguale all’affitto di locazione del mese di febbraio 2020;
  2. l’affitto mensile di locazione indicato nell’addendum è pari al massimo a 10.000 RON per gli operatori economici per ogni località.

Capiamo da ciò che gli inquilini che pagano un affitto di più di 10.000 lei, anche se sono stati rinegoziati, non beneficeranno di questa struttura.

Successivamente, dopo il periodo durante il quale il pagamento è stato rinviato, gli inquilini pagheranno gli affitti mensili differiti a rate all’ente fiscale fino al 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento di tali importi da parte degli inquilini all’ente fiscale comporterà la loro esecuzione forzata ai sensi della legge 207/2015 sul codice di procedura fiscale.

Considerando che durante questo periodo i proprietari non sono stati molto comprensivi e che molti non hanno voluto rinviare il pagamento dell’affitto o negoziare una riduzione dello stesso, il disegno di legge stabilisce che l’esenzione fiscale per il reddito derivante dalla cessione dei beni a determinate condizioni, vale a dire una riduzione dell’imposta sul reddito per le imprese a scopo di lucro o microimprese, sarà concesso alle persone esenti da imposta il beneficio fiscale.

Questa agevolazione si applica ai contribuenti privati che riducono il valore per la cessione degli immobili di almeno il 30% rispetto al febbraio 2020 durante il 2020. Anche questo canone ridotto non sarà incluso nel calcolo del massimale annuale per la determinazione dell’obbligo di versare il contributo di sicurezza sociale sanitaria.

Nel caso dei contribuenti che sono soggetti all’imposta sul reddito delle società e di quelli che sono soggetti all’imposta sul reddito delle microimprese, i redditi derivanti dalla cessione dell’uso di beni immobili ottenuti mediante contratti di locazione/sublocazione o di usufrutto sono imponibili soltanto all’80 % del loro valore, a condizione che il canone di locazione sia stato ridotto di almeno il 20% rispetto al febbraio 2020.

Il periodo durante il quale i contribuenti, indipendentemente dalla loro categoria, possono beneficiare di tale agevolazione è il periodo durante il quale è stata negoziata la riduzione del valore dell’uso del bene immobile, ma non oltre il 31 dicembre 2020.