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deLiliana Savin Marzo 22, 2021

Sovvenzioni, aiuti e buone intenzioni nel pacchetto con la burocrazia, la confusione e l’incompetenza del sistema

Lo Stato rumeno ha molte preoccupazioni per aiutare il settore privato, soprattutto attraverso le strutture che offre alle aziende per stimolare l’occupazione e/ o il mantenimento dei dipendenti.

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Lo Stato rumeno ha molte preoccupazioni per aiutare il settore privato, cosa che va apprezzata. In particolare, ci riferiamo alle strutture che offre alle aziende per stimolare l’occupazione e/o la manutenzione dei dipendenti.

Purtroppo, l’intero Stato, nella sua disinvoltura, dimostra di non riuscire a mettere in pratica tutti questi regolamenti, che sono quindi solo dichiarazioni di buone intenzioni.

Scoraggiati dalla mancanza di norme di applicazione, dall’eccessiva burocrazia, dalla confusione nell’interpretazione delle disposizioni e dalle contraddizioni anche tra istituzioni statali, imprenditori e manager privati, spesso rinunciano all’applicazione della legge (obbligando lo Stato a rispettare i propri diritti).

Sarebbe normale che lo Stato, attraverso dipendenti retribuiti, venisse ad informare, chiedesse alle imprese di attuare le misure previste dalla legge, per facilitare l’attuazione di tali decisioni. Questo sarebbe normale. Poiché questo non è purtroppo il caso, il ruolo delle società di consulenza diventa ancora più rilevante.

Torniamo quindi alle strutture. Abbiamo stilato una lista, per i datori di lavoro interessati, con gli attuali sussidi, aiuti e strutture. Vi invitiamo a passare attraverso di esso e contattarci se volete dettagli.

  • Poiché ci sono sempre più disoccupati iscritti nel periodo recente, lo Stato sovvenziona le aziende private per assumere disoccupati di lungo periodo. Ciò implica l’impiego permanente dei disoccupati di lunga durata. Le disposizioni della legge 76/2002 si applicano in questo caso.

Il vantaggio: I datori di lavoro ricevono mensilmente, dalla data della firma del contratto con l’agenzia di lavoro, su un periodo di 12 mesi, per ogni dipendente di queste categorie, un importo di 2.250 lei, con l’obbligo di mantenere i rapporti di lavoro/di servizio almeno 18 mesi dopo la data di assunzione. Si tratta di disoccupati iscritti presso le agenzie di lavoro da oltre 12 mesi per le persone di 25 anni o più di sei mesi, per le persone di età compresa tra i 16 e i 25 anni

  • I disoccupati, che sono gli unici sostenitori delle famiglie monoparentali, sono sostenuti anche dal sussidio concesso alle aziende che li impiegano. La concessione della sovvenzione comporta l’impiego di questa categoria di disoccupati per un periodo indeterminato, in base alla legge 76/2002.

Il vantaggio: I datori di lavoro ricevono per 12 mesi una somma di 2.250 lei per ogni dipendente di questa categoria, con l’obbligo di mantenere i loro rapporti di lavoro o di servizio per almeno 18 mesi dalla data di occupazione.

  • Sovvenzioni per l’occupazione dei disoccupati di oltre 45 anni e per l’occupazione dei disoccupati prossimi al pensionamento. La legge 76/2002 stabilisce che i lavoratori dipendenti di età superiore a 45 anni e i disoccupati che, entro cinque anni dalla data di occupazione, soddisfano le condizioni per richiedere una pensione anticipata parziale/di vecchiaia, ricevono un sostegno mensile durante il periodo di occupazione, fino alla data in cui sono soddisfatte le rispettive condizioni, di un importo di lei 2.250 per persona.

Anche ai più giovani sono concesse varie agevolazioni, come segue:

  • L’organizzazione di programmi di apprendistato consente ai datori di lavoro di beneficiare di una sovvenzione per la conclusione di contratti di apprendistato. La legge n. 279/2005 sul l’apprendistato prevede che il datore di lavoro riceva, su richiesta, una somma di 2.250 lei al mese dal bilancio del l’assicurazione contro la disoccupazione entro i limiti dei fondi a lui assegnati
  • Per i laureati di istruzione superiore, lo Stato fornisce ai datori di lavoro una sovvenzione per i tirocini. Ciò si riflette nella conclusione di un contratto di tirocinio concluso ai sensi della legge 335/2013. Il vantaggio per le aziende che sottoscrivono tale contratto è la concessione, su richiesta, durante il periodo del contratto di tirocinio, di una somma di 2.250 lei al mese dal bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione, entro il limite dei fondi stanziati per questa destinazione.

Ma se assumete laureati di alcune istituzioni educative a tempo indeterminato, il sussidio previsto dalla legge n. 76/2002 conterà sulla sovvenzione mensile di 2.250 lei per persona ogni 12 mesi per ogni scuola diplomata.

  • Una struttura più recente destinata a una particolare categoria è la sovvenzione per l’occupazione dei NEET. Ciò comporta l’assunzione di persone di età compresa tra i 16 e i 25 anni che non hanno un’occupazione, non seguono un’istruzione o non seguono una formazione professionale. Il regolamento applicabile è la legge 76/2002. Il vantaggio è che i datori di lavoro ricevono mensilmente, dalla data della firma del contratto con l’agenzia per un periodo di 12 mesi, per ogni dipendente di queste categorie, un importo di 2.250 lei, con l’obbligo di mantenere i rapporti di lavoro o di servizio per almeno 18 mesi.
  • È chiaro che la preoccupazione per l’occupazione dei giovani a rischio di emarginazione che sono beneficiari di contratti di solidarietà viene nel pacchetto con la sovvenzione offerta ai datori di lavoro che, sulla base di contratti di lavoro, beneficiare ogni mese, per ciascun dipendente di questa categoria, di un importo pari allo stipendio base fissato al momento del l’assunzione di giovani, ma non superiore a 2.000 lei, fino alla scadenza della durata del contratto di solidarietà. Ricordiamo che secondo la legge n. 76/2002 sono giovani a rischio di emarginazione, coloro che:
    • è in o proviene dal sistema di protezione dei minori;
    • avere disabilità;
    • non hanno familiari o famiglie le cui famiglie non possono mantenerli;
    • avere figli a carico;
    • aver scontato una o più pene detentive;
    • sono vittime della tratta di esseri umani.
  • Sono altresì mantenute norme speciali per l’occupazione delle persone con disabilità. In pratica, lo Stato eroga sovvenzioni ai datori di lavoro che, in relazione al numero di dipendenti, hanno adempiuto all’obbligo loro imposto dalla legge di assumere disabili, nonché ai datori di lavoro che non hanno questo obbligo legale, ma che impiegano persone con disabilità a tempo indeterminato. La legge 76/2002 stabilisce che i datori di lavoro ricevono una somma di 2.250 lei per ogni mese per un periodo di 12 mesi, con l’obbligo di mantenere il loro lavoro o servizio per almeno 18 mesi.
  • L’importante aiuto per le aziende che organizzano programmi di ammissione è regolato dalla legge 176/2018. Il sussidio per i dormitori occupati consiste nel concedere un importo fisso di 4.586 lei (quasi 1.000 euro) alle aziende che impiegano il loro tirocinio per almeno due anni.

Constatiamo tuttavia che queste sovvenzioni non possono essere combinate per la stessa persona. Ad esempio, la borsa di studio per gli apprendisti, per i tirocinanti e per i lavoratori interinali. Oppure gli incentivi previsti dalla legge 76/2002 non sono cumulati con la liquidazione parziale degli stipendi di alcuni dipendenti disoccupati secondo l’OUG 220/2020.

La pandemia di coronavirus ha messo lo stato in duri test. Una volta doveva intervenire sostenendo le imprese private nello sforzo di mantenere i dipendenti, ma anche incoraggiando le imprese ad assumere alcune delle vittime disoccupate di questo periodo dannoso. Di seguito è riportata una sintesi di alcune delle misure adottate durante la crisi per sostenere l’economia e per aumentare o mantenere l’occupazione:

  • L’OUG 220/2020 ha introdotto il regolamento parziale di alcuni stipendi dei dipendenti disoccupati tra il 1 gennaio e il 1 settembre 2021. Lo stato pagherà il 50 per cento (massimo 2.500 lei) dei loro salari per 12 mesi. Le norme si applicano alle persone di età superiore a 50 anni i cui rapporti di lavoro sono cessati per motivi non imputabili loro durante il periodo di stato di emergenza o di allerta, le persone di età compresa tra 16 e 29 anni e i rumeni che sono stati licenziati all’estero nel 2020 dalle due categorie di età citate. La condizione è che queste persone siano ufficialmente registrate come disoccupate. L’importo indicato dallo Stato non è cumulato, per la stessa persona, con gli incentivi di cui alla legge 76/2002.
  • Una regola simile è data per l’occupazione stagionale. Lo Stato paga parzialmente gli stipendi dei lavoratori stagionali per un periodo di tre mesi, a scelta del datore di lavoro.

Il regolamento si applica ai lavoratori dipendenti che lavorano al massimo per tre mesi, mentre i datori di lavoro possono chiedere la liquidazione del 41,5% del salario lordo, ma non più del 41,5% del guadagno medio lordo nel 2020, che è di 2.253 lei. L’agevolazione prevista dall’OUG 132/2020 è valida fino al 30 giugno 2021.

  • La sovvenzione della disoccupazione tecnica è un’altra misura introdotta dall’OUG 30/2020 e dall’OUG 120/2020.

In tutte le aree di attività in cui esistono restrizioni commerciali a causa dell’epidemia di coronavirus (compresi i datori di lavoro con attività sospesa a causa di infezioni da coronavirus), lo Stato continua a sovvenzionare, su richiesta, le indennità tecniche di disoccupazione versate dai datori di lavoro ai dipendenti sospesi. Il denaro è richiesto mensilmente per il mese precedente. L’indennità è il 75% del salario lordo del dipendente sospeso, ma lo Stato copre non più del 75% del salario lordo medio nel 2020, che non è più di 4.072 lei. La misura è valida fino al 30 giugno.

Il programma Kurzarbeit è applicabile nelle aziende che devono temporaneamente ridurre la loro attività a causa della creazione di uno stato di allerta, emergenza o assedio, Fino al 50% del programma precedente in contratti di lavoro individuali, Gli aiuti di Stato consistono nella compensazione del 75% della differenza tra salari pieni e salari ridotti per i dipendenti che hanno un orario di lavoro ridotto. Il provvedimento è valido dal 30 giugno 2021.

Per tre mesi a loro scelta, per i lavoratori quotidiani nelle zone in cui l’epidemia viene fermata o ridotta, i datori di lavoro possono chiedere il pagamento del 35% della loro retribuzione giornaliera.

Si tratta della liquidazione mensile per 12 mesi del 50% (massimo 2.500 lei) dei salari dei dipendenti disoccupati tra gennaio 1 e settembre 1, 2021. Questa categoria comprende le persone di età superiore a 50 anni i cui rapporti di lavoro sono cessati per motivi non imputabili loro durante il periodo di emergenza o di allarme, le persone di età compresa tra 16 e 29 anni, inclusi i rumeni licenziati all’estero nel 2020 tra le due categorie di età citate.