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Ulteriori modifiche alla legge Kurzarbeit. L’orario di lavoro può essere ridotto all’80%

Nuove modifiche al OUG132/2020 sono state recentemente pubblicate per proteggere e sostenere datori di lavoro e dipendenti. I datori di lavoro avranno una maggiore flessibilità e i dipendenti avranno una maggiore protezione.

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Nella Gazzetta Ufficiale, No.345 del 05 aprile 2021 (parte I) è stata pubblicata la legge no. 58/2021 (in vigore dal 08.04.2021)  per l’approvazione dell’OGA 211/2020.  Esso mira a prorogare l’applicazione delle misure di protezione sociale adottate nel contesto della diffusione di SAR-Cov-2, nonché a modificare il OGA 132/2020 sulle misure di sostegno per i dipendenti e i datori di lavoro nel contesto della situazione epidemiologica causata dalla diffusione di SAR-Cov-2, e di stimolare la crescita del l’occupazione.

Le principali modifiche sono:

  • In deroga alle disposizioni dell’articolo 112 (1) della legge 53/2003 – Codice del lavoro, ripubblicato, nonché successive modifiche e aggiunte, nel caso della riduzione temporanea dell’orario di lavoro, causato da lo stato di emergenza/allarme/assedio, alle condizioni di legge, durante lo stato di emergenza/allarme/assedio, e per un periodo di tre mesi dalla data della fine dell’ultimo periodo durante il quale è stato stabilito l’allarme/assedio di emergenza, i datori di lavoro hanno la possibilità di ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti di non più dell’80 % del giorno, periodo settimanale o mensile previsto dal contratto di lavoro individuale;
  • Qualora esistano sindacati autorizzati a negoziare il contratto collettivo a livello unitario, come sono definiti nella legge sul dialogo sociale no. 62/2011, ripubblicata, modificata e completata, o dei rappresentanti dei lavoratori, la misura di riduzione dell’orario di lavoro di cui al paragrafo 1 è adottata dal datore di lavoro con il consenso dell’organizzazione sindacale abilitata a negoziare il contratto collettivo o, in mancanza, dai rappresentanti dei lavoratori;
  • La riduzione del l’orario di lavoro alle condizioni di cui sopra di cui al paragrafo 1 è determinato con decisione del datore di lavoro, per un periodo di almeno cinque giorni lavorativi, coperto da un periodo di 30 giorni di calendario, che inizia il primo giorno di applicazione effettiva della misura. La riduzione dell’orario di lavoro si applica anche al lavoro a turni e alla disparità dell’orario di lavoro;
  • Il datore di lavoro può modificare l’orario di lavoro ogniqualvolta sia necessario, con l’obbligo di giustificare tale cambiamento;
  • La decisione del datore di lavoro sulla riduzione del tempo di lavoro, l’orario di lavoro, il metodo di assegnazione nei giorni e i diritti retributivi corrispondenti sono comunicate al lavoratore almeno cinque giorni prima dell’effettiva attuazione della misura o da in via eccezionale, almeno 24 ore prima dell’effettiva applicazione della misura, se è richiesta la sostituzione del dipendente o se vi è una variazione dell’orario di lavoro dovuta all’aumento del carico di lavoro;
  • Durante la riduzione dell’orario di lavoro, i dipendenti interessati dalla presente misura ricevono un’indennità pari al 75 % dello stipendio base mensile lordo corrispondente alle ore di riduzione dell’orario di lavoro;
  • Se il bilancio del datore di lavoro per il pagamento delle spese di personale lo consente, l’indennità può essere completata da somme che rappresentano la differenza fino al livello dello stipendio base corrispondente alla sede di servizio, senza che tale differenza possa essere compensata;
  • L’indennità è a carico del datore di lavoro nel capitolo spese per il personale del bilancio relativo alle entrate e alle spese ed è versata alla data del versamento dello stipendio relativo al mese in questione; da regolarizzare entro cinque giorni dalla data di adozione della decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione, dopo che il datore di lavoro ha adempiuto gli obblighi di dichiarazione e di pagamento relativi alle retribuzioni e agli stipendi analoghi del periodo per il quale è presentata la domanda, conformemente alle disposizioni della legge n./2015 sul codice fiscale, come modificata e integrata. La procedura per il regolamento degli importi è stabilita con decisione del governo;
  • Se il datore di lavoro non recupera l’indennità dal bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione, non ha diritto a recuperarla dal lavoratore dipendente;
  • L’indennità rappresenta un reddito a carattere salariale ed è soggetta a imposte e contributi sociali, conformemente alle disposizioni di legge. Ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito si applicano le norme di cui all’articolo 78 (2) (a) della legge 227/2015, modificata e completata;
  • Durante il periodo di applicazione della misura è vietato:
    • l’impiego di personale per l’esercizio di attività identiche o simili a quelle svolte da dipendenti il cui orario di lavoro è stato ridotto;
    • subappaltare le attività dei dipendenti il cui orario di lavoro è stato ridotto. Il divieto si riferisce al livello della filiale, succursale o altro stabilimento secondario, quale definito nella legge 31/1990 ripubblicata sulle società, modificata e integrata, al livello del quale si applica la misura;
    • il datore di lavoro non può procedere a licenziamenti collettivi;
    • i lavoratori interessati dalla presente misura non possono svolgere lavori supplementari presso lo stesso datore di lavoro.
  • A proposito in deroga alle disposizioni di cui sopra, è ammessa la sostituzione di lavoratori il cui regime è stato ridotto se la risoluzione del contratto individuale di lavoro avviene ai sensi degli articoli 56, 61 e 81 della legge 53/2003, ripubblicata, con successive modifiche e aggiunte.

Si ricorda che il datore di lavoro può ordinare la riduzione dell’orario di lavoro e chiedere un risarcimento se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • la misura riguarda almeno il 10 % del numero di dipendenti dell’unità;
  • la riduzione dell’attività è giustificata da una riduzione del fatturato nel mese precedente l’applicazione della misura, o al più tardi nel mese precedente dela misura, di almeno il 10 % rispetto allo stesso mese, o dal fatturato mensile medio nell’anno precedente la dichiarazione di emergenza/allarme/assedio, rispettivamente 2019. Per quanto riguarda le organizzazioni non governative e i datori di lavoro della categoria di cui all’ordinanza governativa di emergenza 44/2008 sull’esercizio di attività economiche da parte di persone fisiche autorizzate, imprese individuali e imprese familiari, 182/2016, la riduzione si riferisce ai redditi da lavoro.

Nel caso di una società di nuova costituzione nel periodo dal 1 gennaio al 15 marzo 2020 e con almeno un dipendente, la riduzione si riferisce, in deroga alle disposizioni di cui sopra, al fatturato realizzato nel mese precedente l’applicazione della misura.

Qualora il datore di lavoro ordini una riduzione dell’orario di lavoro, dei premi o di altre retribuzioni diverse dallo stipendio base fissato dal contratto per i responsabili della gestione e/o della gestione delle società, essa è effettuata dopo la fine del periodo di applicazione della misura.

Per la liquidazione dell’indennità dal bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione, il datore di lavoro deve presentare una domanda corredata dei seguenti documenti:

  • una copia della decisione relativa alla riduzione dell’orario di lavoro e la prova che essa è stata portata a conoscenza dei lavoratori con qualsiasi mezzo normalmente utilizzato dal datore di lavoro per comunicare con i lavoratori;
  • dichiarazione sulla responsabilità propria del datore di lavoro, indicante la situazione di cui all’articolo 1 (16) (b);
  • una copia dell’accordo concluso conformemente alle disposizioni dell’articolo 1 (2) o, se del caso, la prova dell’informazione dei lavoratori, qualora non esista un’organizzazione sindacale abilitata a negoziare un contratto collettivo a livello di unità o rappresentanti dei lavoratori;
  • l’elenco delle persone ammissibili all’indennità di cui all’articolo 1 (7);
  • copia dei documenti relativi al pagamento delle retribuzioni, con indicazione del versamento dell’indennità.

Entro il 25 di ogni mese, il datore di lavoro presenta all’agenzia di collocamento della contea e al comune di Bucarest la domanda di composizione e i suddetti documenti, in formato elettronico o leggibile per mezzo di elaboratore, per il versamento dell’indennità per il mese precedente, in cui ha la sede sociale. Dove la domanda è presentata dal datore di lavoro in una data successiva a quello di cui sopra, l’importo relativo al mese per il quale è presentata la domanda è versato nel mese successivo.

È importante sapere che i datori di lavoro che sono in bancarotta, sciolti, liquidati o che hanno sospeso le attività NON possono beneficiare delle disposizioni della legge Kurzarbeit.