Nel contesto della crisi economica causata dalla diffusione del coronavirus (COVID-19), molte aziende sono costrette ad applicare misure di riduzione dei costi e di riduzione dell’attività. In questo contesto il Governo Rumeno ha adottato il 21 Marzo un’Ordinanza di Emergenza (no. 30/2020) per stabilire misure nel campo della protezione sociale. Il decreto aggiunge anche alcune modifiche alla sospensione temporanea del contratto di lavoro individuale, su iniziativa del datore di lavoro, conosciuta nella lingua comune come “disoccupazione tecnica” – un alternativa alla “Cassa Integrazione” italiana.
La disoccupazione tecnica esistava anche fin’ora, essendo regolata dal Codice del Lavoro che, nell’articolo 53, contiene le disposizioni sull’interruzione o sulla riduzione dell’attività del datore di lavoro:
«Articolo 53
Nel contesto della crisi economica causata dalla diffusione del coronavirus (COVID-19), molte aziende sono costrette ad applicare misure di riduzione dei costi e di riduzione dell’attività. In questo contesto il Governo Rumeno ha adottato il 21 Marzo un’Ordinanza di Emergenza (no. 30/2020) per stabilire misure nel campo della protezione sociale. Il decreto aggiunge anche alcune modifiche alla sospensione temporanea del contratto di lavoro individuale, su iniziativa del datore di lavoro, conosciuta nella lingua comune come “disoccupazione tecnica” – un alternativa alla “Cassa Integrazione” italiana.
La disoccupazione tecnica esistava anche fin’ora, essendo regolata dal Codice del Lavoro che, nell’articolo 53, contiene le disposizioni sull’interruzione o sulla riduzione dell’attività del datore di lavoro:
«Articolo 53
Durante la riduzione e/o l’interruzione temporanea del lavoro, i dipendenti che esercitano un’attività ridotta o interrotta, che non sono più occupati, hanno diritto a un’indennità versata dal fondo per le retribuzioni, che non può essere inferiore al 75 % dello stipendio base corrispondente al suo lavoro.
Durante la riduzione e/o l’interruzione temporanea di cui al paragrafo 1, i dipendenti sono a disposizione del datore di lavoro, che ha il dirito, in qualsiasi momento, di ordinare la ripresa dell’attività.”
In altre parole:
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i dipendenti possono essere mandati a casa durante il periodo di interruzione delle attività, senza che ciò significhi la cessazione del rapporto di lavoro.
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rimangono dipendenti della società e tornano al lavoro non appena vengono richiamati.
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I contratti di lavoro sono sospesi per iniziativa del datore di lavoro, ma il datore di lavoro e costretto a versarli un’indennità mensile.
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l’indennità può superare il 75% dello stipendio base, ma in nessun caso può essere inferiore.
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quando si decide di riprendere il lavoro, i dipendenti tornano al lavoro e ricevono nuovamente i loro stipendi regolari.
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una persona con contratto sospeso non può chiedere l’indennità di disoccupazione.
Secondo il codice del lavoro, tuttavia, il costo del l’indennità in tali situazioni è stato finora interamente sostenuto dal datore di lavoro.
Nella crisi attuale, tuttavia, lo Stato viene offre un meccanismo di sostegno per le aziende che devono ricorrere a questa misura. Il decreto pubblicato dal governo rumeno nella Gazzetta Ufficiale n. 21.03.202 stabilisce che gli stipendi pagati dai dipendenti sono fissati al 75% dello stipendio base corrispondente al lavoro occupato, ma non più del 75% della retribuzione lorda media prevista dalla legge sulla previdenza sociale per il 2020. Il salario lordo medio nel l’economia è di 5.429 lei al mese, secondo l’Istituto Nazionale di Statistica (INS), quindi un relativo ad un stipendio netto pari a 3.176 lei. In conclusione, lo Stato rimborserà le società per un massimo di 4071,75 lei/dipendente.
I datori di lavoro che soddisfano le seguenti condizioni possono beneficiare di queste aggevolazioni:
(A) hanno dovuto interrompere il lavoro in tutto o in parte sulla base di decisioni emesse dalle autorità pubbliche competenti in conformità con la il decretato Stato di Emergenza e sono in possesso del Certificato di Emergenza rilasciato dal Ministero dell’Economia. In linea di principio, questa categoria comprenderà alberghi, ristoranti, bar, strutture per spettacoli, ecc. il Governo deve pubblicare comunque nei prossimi giorni un elenco dei codici CAEN per i quali si applicherà questa normativa
B) hanno ridotto l’attività a causa degli effetti dell’epidemia di COVID-19 e non hanno la capacità finanziaria per pagare tutti i stipendi dei loro dipendenti. I datori di lavoro possono beneficiare del versamento del l’indennità prevista per un massimo di 75% del totale dei dipendenti che hanno contratti di lavoro individuali al momento del’entrata in vigore del l’Ordinanza di Emergenza
Per i datori di lavoro di cui al punto (b), il versamento dell’indennità è effettuato sulla base di una dichiarazione attestante che il datore di lavoro ha registrato una riduzione mensile dei rediti per il mese precedente alla presentazione della dichiarazione, di almeno il 25 % rispetto al redito medio nel periodo che va dal Gennaio al Febbraio 2020, e che non ha la capacità finanziaria di pagare tutti i dipendenti.
La compensazione
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è soggetto a imposizione fiscale e contributi previdenziali obbligatori
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il calcolo, il mantenimento e il pagamento del l’imposta sul reddito, dei contributi sociali statali e dei contributi previdenziali sono effettuati dal datore di lavoro sulle prestazioni percepite dal bilancio del l’assicurazione contro la disoccupazione.
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per questa prestazione, il contributo assicurativo per il lavoro non è dovuto (è il contributo a carico del datore di lavoro, 2,25%).
Qual’e la procedura?
Al fine di ricevere il rimborso delle somme realtive al pagamento dell’indennità, i datori di lavoro presentano per posta elettronica una domanda firmata e datata dal rappresentante legale, presentate alla Agenzia del Lavoro dove hanno la sede sociale, accompagnata da un elenco delle persone che ricevono l’indennità, firmato dal rappresentante legale e redatto secondo il modello di cui all’allegato 3 dell’Ordinanza di Emergenza.
I documenti devono essere presentati nel mese in corso per il pagamento dell’indennità nel mese precedente (in modo che il datore di lavoro dovrà prima pagare l’indennità di disoccupazione dai fondi propri, e poi chiedere il rimborso). Il pagamento dell’indennità verra fata dal Fondo per l’Assicurazione contro la Disoccupazione è sara effettuato entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti.