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deRainfall Novembre 13, 2009

Che modifiche del Codice Fiscale ci porta il 2010?

L’anno 2010 ci porta una serie di nuove modifiche del Codice Fiscale. Oltre quelle che si trovano nel stadio di progetto, oppure in centro dei dibattiti politici, esistono anche qualche modifiche che sono diventate già certezze, perché sono già convalidate da un atto normativo, l’ordinanza 109 del 7 Ottobre 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale no.689 del 13.10.2009.

Le principali modifiche portate al Codice Fiscale si riferiscono al posto dell’erogazione e alla dichiarazione riassuntiva.

Cosi tramite OUG 109 dal 07.10.2009 e’ stato modificato l’art.122 del Codice Fiscale, che riguarda il posto dell’erogazione dei servizi.

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L’anno 2010 ci porta una serie di nuove modifiche del Codice Fiscale. Oltre quelle che si trovano nel stadio di progetto, oppure in centro dei dibattiti politici, esistono anche qualche modifiche che sono diventate già certezze, perché sono già convalidate da un atto normativo, l’ordinanza 109 del 7 Ottobre 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale no.689 del 13.10.2009.

Le principali modifiche portate al Codice Fiscale si riferiscono al posto dell’erogazione e alla dichiarazione riassuntiva.

Cosi tramite OUG 109 dal 07.10.2009 e’ stato modificato l’art.122 del Codice Fiscale, che riguarda il posto dell’erogazione dei servizi.

L’anno 2010 ci porta una serie di nuove modifiche del Codice Fiscale. Oltre quelle che si trovano nel stadio di progetto, oppure in centro dei dibattiti politici, esistono anche qualche modifiche che sono diventate già certezze, perché sono già convalidate da un atto normativo, l’ordinanza 109 del 7 Ottobre 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale no.689 del 13.10.2009.

Le principali modifiche portate al Codice Fiscale si riferiscono al posto dell’erogazione e alla dichiarazione riassuntiva.

Cosi tramite OUG 109 dal 07.10.2009 e’ stato modificato l’art.122 del Codice Fiscale, che riguarda il posto dell’erogazione dei servizi.

Se fino adesso come regola generale il posto dell’erogazione dei servizi era considerato il posto dove il prestatore è stabilito oppure ha la sede fissa dalla quale i servizi sono effettuati, tramite le modifiche portate dalla OUG 109 dal 2009, conforme all’articolo 133 ali. 2), il posto dell’erogazione dei servizi è il posto dove la rispettiva persona che riceve i servizi ha stabilito la sede della sua attività economica.

Se i servizi sono forniti verso una sede fissa della persona imponibile trovata in un posto diverso di quello in quale la persona ha la sede della sua attività economica, allora il posto dell’erogazione dei servizi è il posto dove si trova la rispettiva sede fissa della persona che riceve i servizi.

In assenza di un certo posto oppure una sede fissa, il posto d’erogazione dei servizi è il posto dove la persona imponibile che riceve questi servizi ha la residenza usuale

Sempre cominciando con il mese di Gennaio 2010 si modificherà il contenuto e il termine di consegna della dichiarazione riassuntiva, la dichiarazione 390 che riguarda gli acquisti e le consegne dei beni in tra comunitari

Se fino adesso la dichiarazione si faceva e si depositava trimestralmente, cominciando con il 2010, la dichiarazione si farà e si depositerà mensilmente, il termine limite di depositare e’ la data del 15 incluso il mese prossimo del un mese calendari stico.

La dichiarazione riassuntiva contenerà oltre gli acquisti intra-comunitari dei beni tassabili e le consegne dei beni intra – comunitari, anche quelli esentati di tassa , ma anche le consegne dei beni effettuati nel quadro di una operazione triangolare per la quale l’esigibilità di tassa è nata nel mese calendaristico rispettivo, ma anche l’erogazione dei servizi effettuati nel beneficio delle persone imponibili non stabilite in Romania, pero stabilite nella Comunità Europea, per quali l’esigibilità della tassa ha partito nel mese calendaristico rispettivo.